Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 novembre 2017, n. 26605

Pubblico impiego - Trasferimento per incompatibilità ambientale - Assenza di circostanze oggettive - Motivazione della sentenza impugnata - Illegittimità dell'atto - Mancato esame del motivo di appello

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di L'Aquila ha respinto l’appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale adottato il 23 dicembre 2008 nei confronti di G. C. e aveva condannato l'Agenzia resistente al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa e quantificato in euro 10.000,00;

che la Corte territoriale ha condiviso, quanto all'illegittimità dell'atto, le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado, rilevando che l'amministrazione aveva inteso liberarsi di un lavoratore sgradito ed aveva adottato il provvedimento in assenza di circostanze oggettive dalle quali potesse desumersi che la presenza del C. nell'ufficio fosse causa di disorganizzazione e disfunzioni;

che avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale ha opposto difese G. C.;

che il P.G. in data 12 maggio 2017 ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

 

Considerato

 

1. che con l'unico motivo l'Agenzia ricorrente denuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c. "violazione dell'art. 112 c.p.c. - omissione di pronuncia - corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato" e rileva che la Corte territoriale non ha statuito sul motivo di appello, integralmente trascritto in ricorso, con il quale la pronuncia di prime cure era stata censurata anche nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, sebbene il pregiudizio non fosse stato in alcun modo provato dal C., il quale nelle sole conclusioni del ricorso aveva chiesto la condanna dell'amministrazione, senza precisare quali fossero le conseguenze dannose derivate dall'atto asseritamente illegittimo adottato dal datore di lavoro;

2. che sono palesemente infondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa del controricorrente, in quanto l'impugnazione, proposta avverso sentenza pronunciata dopo l'abrogazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 69 del 18 giugno 2009, denuncia solo il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il risarcimento del danno, rispetto al quale non rileva che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di trasferimento per incompatibilità ambientale;

3. che il ricorso è fondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata si riferisce solo alla illegittimità dell'atto ma non esamina il motivo di appello formulato in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria;

4. che pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, fermo il giudicato formatosi sulla illegittimità del trasferimento, provvederà a statuire sul motivo di appello non esaminato, provvedendo al regolamento delle spese anche del giudizio di legittimità;

5. che non sussistono la condizioni di cui all'art. 13 c. 1 quater dPR 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L'Aquila in diversa composizione.