Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 dicembre 2016, n. 24852

Inps - Riscossione dei crediti previdenziali - Cartella di pagamento - Opposizione

 

Fatto e diritto

 

La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 6 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

"Con sentenza del 30 ottobre 2014 la Corte di Appello di L’Aquila dichiarava inammissibile il gravame proposto dall’lNPS - in proprio e nella indicata qualità - avverso la decisione del Tribunale di Vasto che aveva accolto l’opposizione proposta da C.K. all’avviso di addebito n. 332 2013 00002971 24 000 annullandolo in quanto affetto da carenza assoluta di motivazione.

La Corte territoriale - premesso che l’INPS nell’appello aveva dedotto l’erroneità della decisione per non avere il giudice di primo grado correttamente qualificato l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e, conseguentemente, per non avere dichiarato la inammissibilità della stessa per il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c. - osservava che l’opposizione proposta era da qualificare come opposizione agli atti esecutivi e, quindi, pur sottolineando che il Tribunale aveva del tutto omesso di valutare l’eccezione di tardività dell’opposizione perché proposta oltre il termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello in applicazione dell’art. 618, co.2°, c.p.c. che espressamente qualificava non impugnabili le sentenze emesse sulle opposizioni agli atti esecutivi e, ricorribili, quindi, solo per cassazione ex art. 111 Cost.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo.

La C. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale fondato su un unico motivo avverso il capo della sentenza che aveva disposto la compensazione delle spese di lite.

Con l’unico motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 618, co. 2°, c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte di merito erroneamente qualificato l’opposizione proposta dalla C. come opposizione agli atti esecutivi.

A sostegno dell’assunto viene trascritto il contenuto dell’opposizione evidenziando come nella stessa era stato contestato anche il merito della pretesa dell’INPS.

Il motivo è infondato.

Correttamente l’impugnata sentenza ha applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma quinto, del medesimo d.lgs., riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contiene alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l'opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacché la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa. (Cass. n. 25208 del 30/11/2009 tra le varie e, più di recente cfr. Cass. n. 21080 del 19/10/2015).

Ed infatti l’impugnata sentenza ha, in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, ritenuto di ascrivere al vizio di forma la mancanza di motivazione della cartella esattoriale (nel caso de quo, dell’avviso di addebito), in quanto si risolve in una carenza dei requisiti formali minimi di validità della stessa, cioè delle indicazioni necessarie per identificare il credito e per rendere possibile la difesa di merito (cfr. Cass. n. 27824/09). Col corollario per cui, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella esattoriale - anche sotto il profilo della carenza di motivazione - l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2, (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).

Peraltro, il primo giudice nell’annullare l’avviso di addebito per carenza assoluta di motivazione ha valutato l’opposizione proposta dalla C. come opposizione agli atti esecutivi. E non può non rilevarsi che l’eccepita prescrizione del credito era stata dedotta dall’opponente solo in via subordinata ipotizzando che fossero stati richiesti i contributi relativi alle annualità dal 2006 -2008.

Ne consegue che giustamente la Corte territoriale ha considerato la decisione di primo grado non impugnabile - ai sensi del disposto dell’art. 618, co. 2°, c.p.c. - ma solo ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Con l’unico motivo del ricorso incidentale viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91, co. 1°, 92, co.2°, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello violato il principio della soccombenza e disposto la compensazione delle spese di lite con una motivazione inidonea a giustificarla.

Il motivo è fondato.

L’art. 92, co. 2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio (iniziato nel corso dell’anno 2013) prevede che "Se vi è soccombenza reciproca concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".

Orbene, la motivazione con la quale la Corte di merito ha disposto la compensazione delle spese ("Le ragioni meramente in rito della decisione, neppure oggetto di specifica deduzione da parte della appellata giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti") non indica alcuna delle ragioni previste dalla norma in presenza delle quali è consentito al giudice disporre la compensazione.

Alla luce di quanto esposto, di propone, previa riunione, il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento di quello incidentale, la cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto con rinvio ad altro giudice, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ..".

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, previa riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza quanto al capo relativo alla regolamentazione delle spese, in relazione al ricorso accolto, e rinvia alla Corte di appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Sussistono i presupposti per il versamento, solo da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si e perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

 

P.Q.M.

 

Riunisce di ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie quello incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento solo da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.