Legislazione - MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO - Decreto ministeriale 19 aprile 2017

Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti d'imposta nel settore della produzione cinematografica

 

Capo I

Modifiche agli articoli 1, 2, 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009, recante «Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge n. 244 del 2007»

 

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

 

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 5, le parole: «26 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2013» e le parole: «che superino il punteggio di 70 punti nel test di eleggibilità relativo ai lungometraggi effettuato ai sensi della tabella B allegata al presente decreto e che siano giudicati» sono sostituite dalla seguente: «riconosciute»;

c) al comma 6, all'ultimo periodo, le parole: «e previo esperimento dei necessari controlli da parte della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, anche tramite affidamento di incarichi a soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili» sono soppresse;

d) al comma 9:

1. nell'ultimo periodo dell'alinea, le parole: «Nel costo complessivo di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «Il credito d'imposta è calcolato sulla base del costo eleggibile di produzione come di seguito specificato:»;

2. alla lettera a), dopo le parole: «oneri di garanzia» sono aggiunte le seguenti: «direttamente imputabili all'opera cinematografica» e dopo le parole: «del costo» è aggiunta la seguente: «complessivo»;

3. la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le spese generali non direttamente imputabili al film non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione»;

4. la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per le opere di nazionalità italiana, i costi relativi alle voci «Soggetto e sceneggiatura»; «Direzione»; «Attori principali», cd. costi sopra la linea, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del trenta per cento del costo complessivo di produzione.»;

5. alla lettera d), dopo le parole: «non è computabile» sono aggiunte le seguenti: «nel costo eleggibile ed è imputabile nel costo complessivo di produzione per un importo massimo pari al 7,5% del costo complessivo di produzione.».

2. La tabella B allegata decreto ministeriale 7 maggio 2009 è soppressa.

 

Art. 2

Modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

 

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle imprese di produzione cinematografica spetta un credito d'imposta in misura pari al venticinque per cento del costo eleggibile di produzione, come definito all'art. 1, comma 9, del presente decreto, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino all'ammontare massimo annuo di euro 6.000.000. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa in relazione alla produzione di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'aliquota del credito d'imposta è fissata al quindici per cento del costo eleggibile di produzione delle opere cinematografiche per le quali sia richiesto il credito d'imposta destinato alle imprese non appartenenti al settore cine-audiovisivo, ai sensi del comma 325, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero che non presentino almeno due dei seguenti requisiti:

a) siano distribuite in almeno venticinque sale con una tenitura minima di programmazione di sette giorni consecutivi per sala;

b) siano opere di coproduzione ovvero di compartecipazione internazionale con una quota italiana di partecipazione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera;

c) abbiano partecipato a festival cinematografici di primaria rilevanza nazionale, ovvero abbiano partecipato a festival cinematografici internazionali, come dettagliati in un apposito provvedimento adottato dalla Direzione generale Cinema, acquisito il parere della Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo;

d) i diritti di distribuzione siano stati venduti per la distribuzione cinematografica in almeno un paese estero non di lingua italiana;

e) siano stati stipulati contratti per la distribuzione internazionale;

f) abbiano un costo complessivo di produzione superiore a 800.000 euro.»;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per le opere di coproduzione o di compartecipazione internazionale, come indicate all'art. 1, comma 4, del presente decreto, il beneficio è riconosciuto nei limiti della quota afferente l'impresa italiana.»;

d) al comma 7, primo periodo, le parole: «all'ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al cento per cento» e il secondo periodo è soppresso;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Il credito d'imposta decade qualora, ai sensi del decreto legislativo, non venga riconosciuto in via definitiva al film il requisito della nazionalità italiana. In tal caso, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.»;

f) al comma 9, al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto ministeriale 12 aprile 2007» sono soppresse; il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa subentrante è abilitata a presentare, a suo nome, le istanze e comunicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data del subentro per le spese sostenute a partire dal subentro stesso.».

 

Art. 3

Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009

 

1. All'art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il credito d'imposta di cui all'art. 2 spetta a condizione che l'impresa di produzione cinematografica presenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la comunicazione preventiva, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero stesso, contenente i seguenti elementi:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Deggendorf) ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, utilizzando il modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

b) per i film di nazionalità italiana, l'avvenuta richiesta di riconoscimento della nazionalità italiana provvisoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A allegata al presente decreto;

c) per i film di interesse culturale, la richiesta di riconoscimento dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo e l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale secondo i parametri di cui alla tabella A, allegata al presente decreto;

d) ove ne ricorrano i requisiti, la richiesta per il riconoscimento della qualifica di film difficile o di film con risorse finanziarie modeste;

e) l'indicazione delle giornate di ripresa previste;

f) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie a copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale del film ai sensi dell'art. 1 del presente decreto e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.»;

c) al comma 3:

1. l'alinea è sostituito dal seguente: «A pena di decadenza, l'impresa di produzione presenta apposita istanza al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da redigersi su modelli predisposti dal Ministero medesimo, entro centottanta giorni dalla data di ottenimento del nulla-osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; le domande presentate prima dell'ottenimento del nulla-osta di proiezione in pubblico sono inammissibili. A pena di decadenza, l'istanza di cui al precedente periodo è presentata entro trentasei mesi dalla data di presentazione della comunicazione preventiva prevista al comma 1 del presente articolo. Nell'istanza deve essere, comunque, presente, per ciascuna opera cinematografica:»;

2. alla lettera a), le parole: «il costo complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «l'indicazione del costo complessivo e del costo eleggibile»;

3. dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) ai fini dell'accesso al credito d'imposta nella misura del venticinque per cento, idonea documentazione attestante il possesso di almeno due dei requisiti indicati nell'art. 2, comma 1-bis, sulla base dell'apposito modello predisposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e-ter) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto da parte dell'impresa di produzione cinematografica, con attestazione della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale, ove presenti.»;

d) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «produttore appaltante» sono inserite le seguenti: «e dal produttore esecutivo di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica ai soggetti interessati l'importo del credito spettante definitivo. Il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi eleggibili indicati e certificati ai sensi del comma 3, lettera a), del presente articolo. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nell'istanza ecceda di oltre il dieci per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella comunicazione preventiva maggiorati comunque non oltre il dieci per cento.»;

f) il comma 7 è soppresso.

 

Capo II

Disposizioni finali

 

Art. 4

Documentazione e integrazione delle istanze

 

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione della comunicazione per il riconoscimento del credito di imposta di cui al presente decreto.

2. Con riguardo alle opere per le quali la comunicazione sia stata presentata dopo il 1° gennaio 2016 e prima dell'adozione del presente decreto, i soggetti interessati integrano la comunicazione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei modelli di cui al comma 1.

 

Art. 5

Disposizioni correttive

 

1. Nel decreto ministeriale 7 maggio 2009 le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

 

Art. 6

Decorrenza

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano con riguardo alle comunicazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 23 giugno 2017, n. 144.