Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 novembre 2017, n. 27295

Imposte locali - ICI - Immobili - Cooperative edilizie - Agevolazioni

Ritenuto

che il Comune di Ischia ricorre per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 184/31/13, depositata il 22/4/2013, che rigettava l'appello relativo all'applicazione dell'ICI per l'anno 2001, in relazione ad immobili posseduti dall'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli, e confermava la decisione del giudice di prime cure che, in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, aveva riconosciuto all'IACP la spettanza della detrazione d'imposta cui all'art. 8, D.Lgs. n. 504 del 1992, e conseguente escluso la debenza di sovrattasse ed interessi;

che l'intimato resiste con controricorso;

 

Considerato

 

che il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 8 e 10, D.Lgs. n. 504 del 1992, nonché dell'art. 10, L. n. 212 del 2000; violazione e falsa applicazione della circolare n. 118 del 7 giugno 2000 del Ministero delle Finanze, violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, giacché il Giudice di appello non ha considerato che la detrazione non è dovuta per tutti gli alloggi appartenenti all'IACP, ma solo ed esclusivamente per gli alloggi regolarmente assegnati, data l'assimilazione degli stessi ad abitazioni principali, o per quelli che ne possono godere in virtù di una eventuale inagibilità o inabilità dell'immobile, per cui sarebbe stato onere del contribuente specificare gli immobili fruenti della detrazione ed il tipo di detrazione da applicare; che le censure contenute nel motivo d'impugnazione vanno disattese perché sono, in parte, infondate e, in parte, inammissibili;

che sono infondate, e la detrazione per l'abitazione principale spetta, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 6556/2012), i periodi anteriori al 1 gennaio 2008 (data cui gli immobili in questione sono esenti da ICI ai sensi del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 126) agli immobili degli lacp (ora ACER) non spetta l'esenzione dall' ICI prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), ma invece, e soltanto, la riduzione di imposta prevista dall'art. 8, 4 comma, medesimo D.Lgs. (Cass. S.U. n. 28160/2008, Cass. n. 15444/2010), disposizione per la quale le agevolazioni "si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari", poiché si deve presumere (Cass n. 5910/2013) che gli alloggi di cui si discute siano gestiti dall'ente pubblico in conformità alla legge e quindi siano "regolarmente assegnati" (cosi come vuole la norma agevolativa), incombendo sull'ente impositore la eventuale prova contraria che, nella specie, non è stata fornita dal Comune di Ischia (cfr. tra le stesse parti, Cass. n. 15442/2017);

che sono inammissibili, in quanto, la sentenza impugnata è stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012 e, secondo la giurisprudenza della questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014), "La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c. p.c., disposta dall'art. 54 del dl. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.", ipotesi che nel caso di specie non ricorre; che alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.