Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 novembre 2017, n. 27022
Tributi - Accertamento - Affitto d’azienda - Locazione immobiliare - Cessione in godimento dell'immobile aziendale ad altro soggetto - Ammortamento
Fatti di causa
Ad esito di accertamento espletato dalla Guardia di Finanza, l'Ufficio di San Miniato dell'Agenzia delle Entrate emetteva, nei riguardi della spa C.I., due avvisi di accertamento inerenti alle imposte Irpeg ed Irap afferenti gli anni d'imposta 1999 e 2000.
Avverso detti provvedimenti proponeva impugnazione la società contribuente rilevando l'infondatezza delle pretese erariali poiché basate su errata qualificazione del contratto intercorso con terzo soggetto ed errata opinione che le spese dedotte non fossero inerenti all'attività d'impresa.
La Commissione tributaria di Pisa accoglieva l'impugnazione della spa C.I. annullando in toto gli accertamenti.
Ad esito del gravame mosso dall'Agenzia, la Commissione regionale di Firenze rigettava l'appello dell'Ufficio, osservando come il contratto d'interesse era da qualificare siccome locazione d'immobile e, non già, affitto d'azienda con correttezza dell'eseguito ammortamento, mentre erano detraibili i costi esposti nell'anno 2000 e contestati dall'Ufficio.
Ha interposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, articolando tre motivi di impugnazione.
In primo luogo l'Ufficio riteneva irrilevante la corretta qualificazione giuridica del contratto di cessione in godimento dell'immobile aziendale ad altro soggetto, poiché risultava pacifico che detto bene non era mai stato utilizzato nel procedimento produttivo della società contribuente,sicché non trovava in radice operatività il disposto ex art. 67 TUIR.
Quindi, l'Agenzia ricorrente contestava la decisione della Commissione regionale in punto detraibilità - nell'anno 2000 - del compenso pagato a soggetto straniero per mediazioni occasionali in effetto espletate nel 1999, poiché viziata da violazione di legge.
Infine deduceva vizio motivazionale relativamente alla ritenuta detraibilità della spese di pesatura per l'anno 2000.
Resisteva ritualmente la spa C.I. con controricorso e memoria del 2.5.2017, rilevando la novità delle ragioni, sulla quale si fondava il primo mezzo d'impugnazione, e l'infondatezza degli altri due motivi di ricorso.
All'odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G., la Corte adottava decisione siccome illustrato in presente sentenza.
Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate s'appalesa siccome infondato e va rigettato.
Il primo mezzo d'impugnazione effettivamente - come anche segnalato dalla parte resistente - risulta inammissibile poiché fondato su questione nuova.
Difatti l'avviso di accertamento, ed il conseguente dibattito nella sede di merito del presente giudizio,risulta fondato sull'affermazione dell'Ufficio - che fece sua l'opinione degli accertatori della Guardia di Finanza - che il contratto stipulato tra la spa C.I. e la società I. non fosse,siccome denominato, una locazione di immobile attrezzato, bensì un contratto d'affitto d'azienda.
Di conseguenza non era legittimo l'ammortamento del bene immobile, siccome operato dalla società contribuente,che ritenne concorrere contratto di locazione d'immobile.
Con il mezzo d'impugnazione per cassazione, l'Agenzia abbandona detta tesi e reputa non legittimo l'ammortamento poiché il bene immobile mai utilizzato in precedenza alla conclusione del contratto di locazione - comunque qualificato - dalla società concedente per il suo ciclo produttivo.
Pertanto non ricorrevano i requisiti posti dall'art. 67 TUIR per la detraibilità delle quote di ammortamento dell'immobile locato poiché beni strumentali mai utilizzati per l'attività produttiva dal concedente.
Evidente appare la mutazione della causa petendi ossia il fatto della vita alla base della pretesa Erariale, tanto più eclatante in sede di giudizio tributario avente natura impugnatoria d'atto, predisposto dall'Ufficio pubblico, che deve contenere le ragioni specifiche della pretesa erariale.
Difatti si passa dalla contestazione circa la qualificazione della natura del contratto stipulato posto a giustificazione della esposta spesa per ammortamento - implicitamente confermando la presupposta natura strumentale dei beni - alla contestazione del ricorrere dei requisiti per ritenere oggetto del contratto beni strumentali dell'impresa.
Con relazione al secondo mezzo d'impugnazione, si deduce violazione del disposto ex artt. 66 e 75 del TUIR, in quanto conosciuti i presupposti della pretesa di compenso per mediazione della società coreana già nell'anno d'imposta, cui si riferisce il compenso preteso e dedotto nell'anno d'imposta successivo; lo stesso s'appalesa inammissibile.
Difatti la censura elevata dall'Agenzia ricorrente non si confronta con la ragione della decisione impugnata, semplicemente ribadisce la tesi difensiva disattesa. Difatti la Commissione toscana rileva come la società contribuente venne a conoscenza dell'attività di indirizzo di clienti, in modo occasionale, effettuata dalla società coreana, quando questa ebbe a stabilire regolare rapporto di collaborazione e segnalò l'attività svolta anche in precedenza, ossia nel 2000, anno in cui fu allogato il costo in bilancio.
L'Agenzia si limita a rilevare come sia dato certo che gli affari promossi, cui si riferisce il compenso, siano stati favoriti dal soggetto coreano nel 1999, nulla contrapponendo al ragionamento complessivo al riguardo pur illustrato dal Giudice d'appello.
Anche il mezzo d'impugnazione afferente vizio motivazionale circa la ritenuta detraibilità quali costi delle spese di pesatura merce s'appalesa infondato.
Difatti l'Agenzia impugnante osserva come la Commissione Regionale non chiarisca le ragioni fattuali, in base alle quali abbia ritenuto individuabile la natura della merce oggetto di pesatura,pur dando subito prima atto che di norma non è possibile identificare la natura dei beni pesati.
Omette parte ricorrente di completare la lettura delle ragioni della decisione,pur esposte dalla Commissione territoriale, nelle quali è indicata la possibilità concreta di individuazione - in dipendenza della targa del veicolo e del cliente destinatario - della merce pesata e così l'inerenza all'attività d'impresa della spesa.
Dunque esiste motivazione con la quale l'Agenzia ricorrente non si confronta.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'Agenzia delle Entrate di rifondere alla spa C.I. le spese sopportate per la difesa nel presente giudizio di legittimità,tassale fin globali € 6.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura prevista in tariffa forense.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte resistente che liquida in € 6.000,00 oltre 15% per spese forfetarie ed accessori di legge.