Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2018, n. 2549

Tributi - IRAP - Accertamento - Riscossione - Avviso di intimazione - Notificazione

 

Ragioni della decisione

 

Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con motivazione semplificata:

1. Con sentenza n. 1914/2016 la CTR-Puglia (sez. Lecce) conferma l’annullamento dell’avviso di intimazione notificato dall’agente di riscossione per il mancato pagamento dell’IRAP (anno d’imposta 2005) da parte di A.B. Per la cassazione di tale decisione l’agente di riscossione propone ricorso, affidato a tre motivi; il contribuente resiste con controricorso e memoria.

2. Con il primo e assorbente motivo, denunciando violazione di norme di diritto sostanziali (cod. civ., artt. 2697, 2700, 2712, 2719; cod. proc. civ., artt. 149, 115, 116), la ricorrente fondatamente censura la sentenza d’appello laddove: a) ritiene che "la generica e poco leggibile documentatone versata in atti in copia informe, non consente assolutamente di individuare le modalità procedurali di notificatone e il soggetto ricevente, nonché la riferibilità dell’avviso di ricevimento a un determinato atto della procedura notificatoria e quant’altro occorra per avere certe che l’atto sia entrato nella sfera di conoscenza e/o conoscibilità dell’interessato", b) afferma che "a tale preciso onere probatorio Equitalia non risulta aver adempiuto, essendosi limitata ad affermare apoditticamente l’avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento senza allegare gli indispensabili documenti dimostrativi".

2.1 Invero, con adegua deduzione (art. 366 cod. proc. civ.) mediante allegazione e avvalimento di documentazione prodotta (art. 369 cod. proc. civ.), la ricorrente osserva che la fotocopia dell’avviso di ricevimento versato in giudizio contiene il numero di riferimento del documento fiscale notificato con raccomandata, il nominativo e l’indirizzo completo del contribuente destinatario, la data di ricezione della raccomandata stessa, la firma con le generalità del familiare convivente e il timbro postale. Il che costituisce adeguato adempimento degli oneri a proprio carico.

2.2 II rilievo è fondato, correttamente denunciando l’enunciazione di principi di diritto configgenti con consolidata giurisprudenza di legittimità e, comunque, falsa applicazione di norme di diritto rispetto al contenuto esplicito dell’atto notificatorio. Infatti, costituisce jus receptum che la notificazione della cartella, emessa per la riscossione di imposte o sanzioni, può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con l'avviso di ricevimento (Cass. 4567/2015; conf. 16949/2014). In tale sistema è proprio l'ufficiale postale a garantire, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. cit.; conf. 6395/2014).

Opera, dunque, il d.m. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, secondo cui è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, con la precisazione che, persino se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato e/o la relativa sottoscrizione sia inintelligibile, l’atto è comunque valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ.(Cass. 11708/2011; conf. 14327/2009).

2.3 Inoltre, l'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova (Cass. 20786/2014), laddove, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., incombe solo sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta — perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso — rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima (Cass. 22687/2017; conf. 21852/2016).

2.4 Né rileva la produzione dell'avviso di ricevimento mediante l'allegazione di fotocopia non autenticata, poiché la regola posta dall'art. 2719 cod. civ. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass. 13439/2012).

2.5 Si osserva, infine, che il rilievo contenuto in memoria, circa l’inesatta (ma in realtà solo parzialmente incompleta) trascrizione in ricorso del testo dell’avviso di ricevimento, non inficia l’autosufficienza del ricorso stesso, atteso che sono chiaramente indicati sia il documento di cui la parte ricorrente intende valersi nel giudizio di legittimità, sia la sua localizzazione nel proprio incarto di merito (ritualmente prodotto ex art. 369 cod. proc civ. e correttamente indicizzato anche nel giudizio di legittimità; conf. prot. Cass./C.n.f.).

3. Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione di norma statutaria (legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7), la ricorrente censura la sentenza d’appello laddove afferma: "l’accertato difetto di notifica della presupposta cartella di pagamento implica, altresì, la illegittimità della impugnata intimatone di pagamento sotto l’ulteriore profilo dell’obbligo di motivazione, non consentendo esso, quale primo ricettizio della pretesa, non corredato dalla relativa cartella di pagamento, di conoscere la causa e i titolo del debito asseritamele dovuto".

3.1 Col terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 21; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19), la ricorrente censura la sentenza d’appello laddove trascura che, essendoci stata separata opposizione all’iscrizione ipotecaria ed avendo la parte così preso cognizione del credito portato dalla cartella, aveva omesso d’impugnarla nel termine di legge.

3.2 Entrambe le doglianze restano, però, logicamente e giuridicamente assorbite dall’accoglimento del primo motivo che impone di per se stesso il pregiudiziale riesame dell’originaria notifica della presupposta cartella di pagamento. Indi, una volta accolto il primo motivo di ricorso, la sentenza d’appello va cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, al giudice competente.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia (sez. Lecce), in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.