Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 novembre 2017, n. 27082

Tributi locali - ICI - Accertamento - Riscossione - Immobili - Rendita catastale

 

Atteso che

 

- Circa l'avviso di accertamento n. U244 ad essa notificato dal Comune di Lavello per maggior ICI anno 2002 su immobile classato quale opificio, B. s.r.l. impugna per cassazione con tre motivi il rigetto dell'appello dalla stessa proposto contro la reiezione dell'impugnazione in primo grado.

- Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, essendosi il giudice d'appello limitato a ripetere la motivazione di primo grado, senza neppure considerare che medio tempore l'Agenzia del territorio aveva rettificato in autotutela la rendita catastale dell'immobile, abbattendola a un decimo.

- Il primo motivo è fondato: in ossequio al principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione trascrive la motivazione di primo grado e i motivi d'appello, trascrizione dalla quale si evince che il giudice del gravame ha ripetuto l'una, senza neppure considerare gli altri; la sentenza d'appello è nulla, quindi, poiché il giudice che l'ha pronunciata si è limitato ad aderire alla decisione di prime cure, senza dimostrare di essere pervenuto a tale risultato attraverso la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (ex multis, Cass. 2 febbraio 2006, n. 2268, Rv. 586571; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483, Rv. O 603367; Cass. 16 dicembre 2013, n. 28113, Rv. 629873; Cass. 19 luglio 2016, n. 14786, Rv. 640759).

- Il secondo motivo di ricorso (omissione di pronuncia, omissione di motivazione) e il terzo (violazione dell'art. 74 I. 342/2000, art. 5 d.lgs. 504/1992) restano assorbiti.

- Il ricorso deve essere accolto nel primo motivo e la sentenza va cassata in relazione ad esso, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese (analogo l'esito della controversia tra B. e Agenzia del territorio sull'accertamento della rendita: Cass. 2 marzo 2015, n. 4221).

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Basilicata in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.