Legislazione - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - Delibera 14 marzo 2017, n. 26511

Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2017

 

Delibera:

 

a) di approvare il documento recante «Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2017» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato A);

b) di approvare il documento recante le «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2017» allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante (allegato B).

 

Allegato A

MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2017

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsti dall'art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.

 

Art. 2

Soggetti tenuti al versamento del contributo

 

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 l'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 1° marzo 2017.

 

Art. 3

Misura del contributo

 

1. Per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990, il contributo è fissato nella misura dello 0,059 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data del 1° marzo 2017, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

 

Capo II

Adempimenti

 

Art. 4

Termini e modalità di versamento

 

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 il contributo è versato direttamente all'Autorità, con le modalità indicate nelle «Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'anno 2017».

2. Per l'anno 2017 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 1° luglio 2017.

 

Capo III

Controlli, accertamenti e rimborsi

 

Art. 5

Controlli

 

1. L'Autorità svolge l'attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

 

Art. 6

Interessi

 

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2017.

 

Art. 7

Riscossione coattiva

 

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

 

Art. 8

Indebiti versamenti

 

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga il carattere indebito del versamento.

 

 

Allegato B

ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L'ANNO 2017

 

Premessa

L'art. 5-bis, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiunto i commi 7-ter e 7-quater all'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in sede di prima applicazione, all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della legge n. 287/1990 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

Ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/1990 per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter.

L'Autorità, nell'adunanza del 14 marzo 2017, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l'anno 2017.

 

A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo

Sono tenute al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio annuale approvato - alla data della delibera dell'Autorità del 1° marzo 2017 - superiori a 50 milioni di euro.

In forza del rinvio operato dall'art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/1990 ai criteri stabiliti dal comma 2, dell'art. 16, della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

 

B. Misura del contributo

Per l'anno 2017, il contributo è pari allo 0,059 per mille del fatturato risultante dal bilancio annuale approvato dalle società di capitale alla data del 1° marzo 2017.

Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale approvato alla data del 1° marzo 2017, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2, dell'articolo 16, della legge n. 287/1990.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

 

C. Modalità e termini di versamento del contributo

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 luglio 2017, a partire dal 1° luglio 2017.

Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo può essere eseguito utilizzando il bollettino M.Av. spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata. Il bollettino M.Av. può essere pagato:

- presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale;

- attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati.

Resta ferma, comunque, la facoltà di effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70000 X11 intestato a «Autorità garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Popolare di Sondrio identificato dal codice IBAN IT83F 05696 03225 0000 70000 X11.

All'atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.

Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 31 luglio 2017 comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica contributo@agcm.it.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 aprile 2017, n. 90.