Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 settembre 2017, n. 22491

Tributi - TARSU - Presupposto soggettivo - Esclusione - Affitto di ramo d’azienda

 

Fatti di causa

 

La società W.B. s.r.l. proponeva ricorso, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, avverso l'avviso di pagamento emesso dalla società concessionaria del servizio per la gestione dei rifiuti del Comune di Caserta, relativo alla tassa rifiuti solidi urbani per l'anno 2010, in riferimento a superfici inserite nel Centro commerciale integrato I., rilevando il difetto di legittimazione passiva assumendo di non detenere, né di condurre ad alcun titolo locali siti nel centro Commerciale integrato I., avendo provveduto a cedere in locazione, sin dal 2002, tutti i suoi rami di azienda. La CTP accoglieva il ricorso. La società di riscossione proponeva appello che veniva accolto dalla CTR della Campania.

Avverso la sentenza, la società W.B. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: <<Inammissibilità dell'atto di appello - per violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.>>, posto che il giudizio di primo grado si è svolto in contraddittorio con il Comune di Caserta, titolare del diritto in contestazione; conseguentemente, vertendosi in ambito di causa inscindibile, l'appello andava dichiarato inammissibile non avendo la CTR proceduto ad ordinare l'integrazione del contraddittorio.

1.1. Il motivo è infondato.

In materia di impugnazione dell'avviso di pagamento emesso da una società concessionario del servizio di riscossione dei rifiuti del Comune, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'ente titolare del credito tributario ed il concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio (Cass. Sez. 5, sent. n. 10477 del 2014).

2. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: <<Violazione dell'art. 2697 cod. civ. (art. 360, n. 4 e 5 cod. proc. civ.>>, in quanto la CTR, pur prendendo atto dell'esistenza di contratti di affitto di ramo di azienda, ha ritenuto la società ricorrente egualmente responsabile del pagamento della tassa proprio erroneamente applicando l'art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993. La ricorrente deduce che sotto tale, profilo, la contraddittorietà della sentenza emerge in maniera lampante, in quanto una volta documentalmente dimostrato il difetto di legittimazione passiva per carenza di presupposto impositivo, non si comprende quale possa essere la prova contraria negativa da fornire onde dimostrare di non avere la diretta gestione dell'attività commerciale, onere che, al contrario, graverebbe direttamente sul concessionario.

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: <<Violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) e motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360, n. 5, cod. proc. civ.)>>, atteso che la sentenza oggetto di impugnazione muove dall'erronea applicazione dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto la CTR incomprensibilmente, pur avendo letto i contratti di affitto di azienda, trae la convinzione che essa sia il soggetto gestore dei servizi e, quindi, il soggetto passivo dell'imposizione.

4. Con il quarto motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando in rubrica: <<Violazione art. 7 legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Violazione dell'art. 2909 cod. civ.(art. 360, n. 4, cod. proc. civ.). Omessa motivazione (art. 360 n. 5, cod. proc. civ.)>>, in quanto I' atto impugnato non specifica se la superficie tassata si riferisca a superfici relative a spazi comuni o altro.

La CTR sarebbe, inoltre, incorsa in un duplice errore di attività e di giudizio. Sotto il profilo dell'errore di attività, la CTR avrebbe commesso un palese vizio nella parte in cui ha argomentato sull'obbligo della ricorrente di corrispondere il tributo. Inoltre, né l'atto di appello, né l'impugnata sentenza riportano alcunché in relazione all'eccepita mancata esibizione dell'avviso di accertamento, come rivelato nella sentenza della CTP.

5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi , sotto il profilo della falsa applicazione dell'art. 63, d.lgs. n. 507/93, per vizio di sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi di cui al terzo comma di detta norma, oltre che per vizio di motivazione, in quanto la CTR, con argomentazioni apodittiche, attribuisce alla contribuente la qualità di "gestore del centro" in forza sia della indicazione del canone la cui quota è in parte determinata con riferimento al fatturato dell'affittuario, assumendo che "nel contesto dell'intero contratto, in cui sono precisati anche gli oneri dell'affittuario, è l'elemento particolarmente rivelatore che non trattasi solo di fitto di azienda, ma anche di erogazione di vizi gestori in relazione al centro commerciale". Ciò non consente a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale, laddove non è consentito comprendere il percorso logico dal quale è stata desunta la prova positiva della sussistenza del "presupposto impositivo" e cioè della posizione di "gestore dei servizi comuni", che competerebbe alla parte individuata come contribuente in relazione al periodo di imposta considerato.

La CTR, inoltre, qualifica la società ricorrente come "gestore dei servizi comuni" anche dal contenuto dell'art. 9 dei contratti di fitto di ramo d'azienda, ai sensi del quale assumerebbe il diritto dovere di "assicurare il miglior funzionamento del centro integrato a tutela dei propri interessi e di quelli degli operatori economici insediati, diritto/dovere che eserciterà, tra l'altro, tramite il Direttore e/o Gestore del centro integrato", affermazione che esclude che possa identificarsi con la società ricorrente.

5.1. La motivazione della decisione risulta apodittica ed insufficiente a consentire a questa Corte di assolvere al dovere di controllo della coerenza logica del provvedimento giudiziale, non essendo comprensibile da dove si desumerebbe la prova positiva della sussistenza del presupposto impositivo, e cioè della posizione di "gestore dei servizi comuni" che competerebbe alla parte individuata come contribuente in relazione al periodo di imposta considerato, che il giudicante fa scaturire dalla quota del canone di locazione e dall'obbligo di controllo del Centro integrato esercitato tramite il Direttore e/o Gestore del centro.

5.2. Siffatta affermazione, per la centrale rilevanza che assume nel percorso argomentativo del giudice di merito, abbisogna senz'altro di quel chiarimento che solo può derivare dal diretto esame da parte del giudicante di tutte le prove documentali in atti.

Va, inoltre, osservato che manca nella decisione impugnata qualsiasi riferimento al contenuto stesso dell'avviso di pagamento impugnato con specifico riferimento alla "ripartizione tra parti comuni", ciò essendo assolutamente necessario, avendo la società comunque contestato, in ricorso, che si trattasse di tributi gravanti su parti comuni del centro commerciale, essendo inerenti ai locali di proprietà della società all'interno del centro commerciale oggetto di contratti di affitto di rami d'azienda, ossia superfici oggetto di locazione a terzi, con due contratti di fitto di ramo d'azienda.

5.3. Quanto sopra impedisce il controllo sulla "ratio decidendi" della decisione impugnata, anche in punto di corretta applicazione della regola di cui all'art. 2967 cod. civ., in tema di riparto dell'onere della prova, poiché, ove vi sia contestazione, come nella fattispecie, della sussistenza del presupposto impositivo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del presupposto impositivo medesimo incombe all'ente impositore e, per esso, al concessionario della riscossione.

6. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo, terzo e quarto motivo, rigettato il primo, la sentenza impugnata cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Campania, in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso in relazione al secondo, terzo e quarto motivo, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.