Prassi - INAIL - Circolare 27 settembre 2017, n. 39

Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017

 

Quadro normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni.

- Decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Art. 13.

- Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000: "Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti", relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "Legge finanziaria 2007". Art. 1, comma 780.

- Legge 24 dicembre 2007, n. 247: "Protocollo welfare". Art. 1, commi 23 e 24.

- Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 marzo 2009: "Determinazione, a decorrere dal 2008, dell’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico".

- Circolare Inail 7 luglio 2009, n. 37: "Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico".

- Circolare Inail 20 gennaio 2014, n. 4: "Disposizioni in materia di prestazioni economiche erogate dall’Inail - legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)". Art. 1, commi 129, 130 e 131.

- Circolare Inail 9 maggio 2014, n. 26: Aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennità risarcitoria del danno biologico a decorrere dal 2014.

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Art. 1, comma 303, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

- Circolare Inail 16 dicembre 2016, n. 49: "Nuove disposizioni in materia di rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale. Rivalutazione annuale. Importo degli indennizzi con decorrenza 1° luglio 2016".

- Determina del Presidente Inail 22 maggio 2017 n. 246: "Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017".

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, concernente la rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di approvazione della proposta della determina del Presidente Inail 22 maggio 2017, n. 246 (NOTA 1).

 

Premessa

L'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nell'introdurre il riconoscimento del danno biologico, non ha previsto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua della Tabella indennizzo danno biologico, approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

In tale quadro, il legislatore è intervenuto dapprima con il comma 23 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, disponendo un aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico, quantificato con decreto interministeriale nella misura dell’8,68% a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Successivamente, in occasione della emanazione della legge di stabilità 2014, in attesa della introduzione del meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella Tabella indennizzo danno biologico, il legislatore ha previsto un ulteriore aumento in via straordinaria degli importi delle indennità, a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del danno biologico (NOTA 2).

Il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014 ha fissato i criteri e le modalità di attuazione della norma in questione e ha disposto, a decorrere dal 2014, l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000. Per espressa previsione del predetto decreto, l’aumento in questione si è aggiunto a quello dell’8,68% di cui al decreto interministeriale del 27 marzo 2009.

I due citati aumenti, rivestendo carattere di straordinarietà, non hanno comportato un aggiornamento delle tabelle del danno biologico, ma hanno consentito di recuperare parte della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e di operai accertati dall’Istat, intervenuta negli anni 2000-2013.

 

Rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi del danno biologico.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

Lo stesso comma precisa che gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in premessa, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000.

 

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2017.

Ai sensi delle suddette disposizioni, l'Istituto ha avviato l’iter per la rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2017.

Anche per l’anno 2016, tuttavia, l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a - 0,1%, che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.

Al riguardo, come già noto, la legge di stabilità 2016 (NOTA 3) ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.

In virtù della norma di salvaguardia contenuta nella legge di stabilità 2016, il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017, su proposta dell’Inail, ha confermato, a decorrere dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2016.

 

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Note:

(1) Allegato 1 decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2017.

(2) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13.

(3) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287.

 

Allegato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Decreto 04 luglio 2017