Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 23 novembre 2017, n. 100495

Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel settore dell'editoria

 

Art. 1

(Oggetto)

 

1. Il presente decreto disciplina i criteri per il riconoscimento del trattamento di integrazione salariale straordinaria, di seguito anche CIGS, ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell’editoria per le causali di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e di crisi aziendale.

 

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

 

1. Le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’articolo 27, secondo comma, della legge n. 416 del 1981, possono far ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al presente decreto in favore dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti, dei praticanti e dei dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. Ai fini dell’accesso ai benefici per l’esodo e per il prepensionamento nel corso del godimento della CIGS, si applicano:

a) per i lavoratori poligrafici, l’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto legislativo n. 69 del 2017;

b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, l’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 3), del decreto legislativo n. 69 del 2017, per i soli casi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi di cui all’articolo 6.

 

Art. 3

(Requisito occupazionale)

 

1. Per le imprese del settore dell’editoria non trova applicazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, il requisito occupazionale di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

Art. 4

(Causali di intervento di integrazione salariale straordinaria)

 

1. Le imprese di cui all’articolo 2 possono presentare istanza per l’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, come individuati dall’articolo 2, pelle seguenti causali:

a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi;

b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento;

c) contratto di solidarietà difensivo, secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e alle relative disposizioni attuative.

 

Art. 5

(Durata)

 

1. L’intervento di integrazione salariale straordinaria per le causali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), può essere richiesto per una durata massima di 24 mesi anche continuativi.

2. Per la causale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), si applicano i limiti temporali di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

3. Per ciascuna unità produttiva il trattamento di integrazione salariale straordinaria non può comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

Art. 6

(Criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi)

 

1. I criteri per la valutazione dei programmi di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, ai fini dell’approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, sono i seguenti:

a) predisposizione, nel programma di riorganizzazione aziendale, di interventi specifici, comportanti investimenti coerenti con lo stato di crisi in cui versa l’impresa, utili a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e idonei a gestire le inefficienze e gli squilibri economici e finanziari;

b) individuazione del rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, con particolare riferimento alle modalità di attuazione e ai tempi di realizzazione;

c) articolazione di un piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze;

d) indicazione di un piano di recupero occupazionale dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario nella misura minima del 70 per cento. Per recupero occupazionale si intende, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all’interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi;

e) indicazione esplicita delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

 

Art. 7

(Criteri per il riconoscimento delle causali di crisi aziendale)

 

1. I criteri per la valutazione dello stato di crisi aziendale, ai fini dell’approvazione delle istanze di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, sono i seguenti:

a) andamento a carattere negativo ovvero involutivo desunto dagli indicatori economico- finanziari di bilancio quali fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa e indebitamento, complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, illustrati da un specifica relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della critica situazione economico-finanziaria;

b) decremento delle vendite, contrazione degli investimenti pubblicitari o diminuzione o trasformazione dell’attività produttiva;

c) ridimensionamento dell’organico aziendale o, comunque, la sua stabilità nel biennio precedente e l’assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive o finanziarie, salvo che l’impresa abbia assunto unità di personale, ovvero intenda effettuare nuove assunzioni nel corso della fruizione della CIGS, per motivi compatibili con la disciplina normativa e le finalità del trattamento di integrazione salariale;

d) presenza di un piano di risanamento, presentato a corredo dell’istanza di CIGS, che definisca gli interventi correttivi intrapresi e da intraprendere per fronteggiare gli squilibri che hanno determinato la dichiarazione di crisi aziendale, con specifico riferimento alle azioni programmate per ciascuna unità aziendale o settore dell’attività dell’impresa;

e) garanzia di continuazione dell’impresa e salvaguardia dei livelli occupazionali, quali finalità del piano di risanamento, di cui alla lettera d);

f) sussistenza di un piano di gestione in presenza di esuberi strutturali.

2. In caso di cessazione totale o parziale dell’attività, anche in costanza di fallimento, l’impresa deve predisporre un piano di gestione del personale. La cessazione parziale può interessare un settore dell’attività stessa ovvero una singola testata appartenente alla medesima ragione sociale. In queste ipotesi, ai fini dell’ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria non trovano applicazione i criteri di cui al comma 1, lettere da a) a e).

 

Art. 8

(Opzione per l’anticipata liquidazione della pensione)

 

1. Ai giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del recepimento in sede governativa degli accordi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di riorganizzazione in presenza di crisi, è riconosciuta la facoltà di optare per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia, fatta salva la verifica dei requisiti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge n. 416 del 1981.

2. Nelle ipotesi previste al comma 1, devono essere verificate le condizioni e i requisiti di cui all’articolo 6.

3. È fatto divieto di mantenere o instaurare rapporti di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia.

 

Art. 9

(Durata minima di sospensione per CIGS per l’esercizio dell’opzione dell’anticipata liquidazione della pensione)

 

1. Possono esercitare l’opzione per l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 8 i giornalisti che, in possesso dei previsti requisiti, siano stati sospesi ovvero abbiano fruito di una riduzione oraria integrata dalla cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all’articolo 6, per almeno tre mesi, anche non continuativi, nell’arco dell’intero periodo autorizzato.

 

Art. 10

(Procedimento)

 

1. Alle istanze per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al presente decreto si applica il procedimento previsto all’articolo 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.

 

Art. 11

(Decorrenza)

 

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2018, a condizione che la consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni siano successive a tale data.

2. Nel computo della durata massima complessiva di cui all’articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sono ricompresi esclusivamente i periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria utilizzati dal 1° gennaio 2018, ancorché relativi a trattamenti già in corso a tale data o a domande presentate prima di tale data.

 

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, www.lavoro.gov.it Sezione pubblicità legale.