Prassi - INPS - Messaggio 22 dicembre 2017, n. 5156

Fondo di solidarietà bilaterale per i lavoratori del settore marittimo - SOLIMARE. Pagamento diretto dell’assegno ordinario. Istruzioni operative e contabili

 

Con il decreto interministeriale 8 giugno 2015, n.90401, cosi come modificato dai D.I. n. 95933 del 23 maggio 2016 e n. 99295 del 17 maggio 2017, è stato istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà bilaterale per il lavoratori del settore marittimo - SOLIMARE (d’ora in avanti Fondo).

Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso ovvero ridotto in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

La tutela in costanza di rapporto di lavoro è assicurata in favore di tutti i lavoratori marittimi, personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali, che occupano più di 5 dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro. A norma dell’art. 6, comma 1, del D. I. n. 90401/2015, il Fondo provvede all’erogazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che rimane nella disponibilità del Fondo, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria. L’assegno ordinario è erogato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017 sono state fornite le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro per la prestazione di integrazione salariale garantita dal Fondo (assegno ordinario), a partire dalle denunce con competenza Gennaio 2018 in relazione alle domande presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data. In fase di prima applicazione, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2017, il pagamento dell’assegno ordinario avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.

Con la circolare n. 173 del 23 novembre 2017 è stata illustrata la disciplina del Fondo, relativamente sia alla prestazione di assegno ordinario sia all’ambito di applicazione del Fondo ed ai datori di lavoro obbligati al versamento della contribuzione ordinaria, mentre con il messaggio n. 981/2016 sono state illustrate le modalità di presentazione delle istanze di assegno ordinario.

 

Istruzioni procedurali

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessati da processi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui al citato messaggio n. 981/2016, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, il mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it> "Servizi online" >sezione "Servizi per le aziende e consulenti" > "CIG"> "Invio richieste pag. dir SR41". L’invio dei modelli SR41, raggruppati in files aziendali, avverrà con periodicità mensile.

L’invio dei modelli SR41 dovrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione ed al rilascio dell’autorizzazione da parte della Struttura territoriale competente.

A tal fine, una volta deliberato il provvedimento di concessione da parte del Comitato amministratore del Fondo, lo stesso verrà comunicato tramite PEI alla Struttura territoriale competente che emetterà la relativa autorizzazione di pagamento, presupposto indispensabile per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati, e notificherà all’azienda istante sia la deliberazione del Comitato amministratore sia l’autorizzazione al pagamento.

Nell’autorizzazione di pagamento, rilasciata sulla base della conforme deliberazione dal Comitato, saranno indicati il periodo, le ore, il numero dei lavoratori e l’importo autorizzato, comprensivo di contribuzione correlata.

Il Fondo provvede, inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.I. n. 90401/2015, a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata all’assegno ordinario.

Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del 1,5 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.

Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno secondo le modalità operative individuate nel messaggio n. 1113 del 10 marzo 2017.

 

Istruzioni contabili

Per la rilevazione dell’onere relativo all’erogazione degli assegni ordinari ai lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, tramite il pagamento diretto, e del conseguente onere relativo alla contribuzione correlata a carico del Fondo, si rimanda alle istruzioni contabili rese note in occasione della pubblicazione della circolare n. 173 del 23 novembre 2017, mentre per la rilevazione contabile della prestazione, evidenziata nel flusso Uniemens, utile al conguaglio o rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro, relativamente a istanze presentate dal 1 gennaio 2018, esclusivamente per eventi decorrenti dalla medesima data, si rimanda alle istruzioni contenute nella circolare n. 170 del 15 novembre 2017.

Per quanto attiene, invece, alla rilevazione contabile della contribuzione addizionale, si rinvia a quanto disposto nel citato messaggio n. 1113/2017.