Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 30 gennaio 2017

Integrazione e modifica del decreto 15 dicembre 2015, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

 

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 12272

 

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 9, del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno di ogni anno sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero. Le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

2. Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50 per cento della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 10 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni previste dalla normativa vigente. L'intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni messe a disposizione sul SIAN.

3. La superficie non assegnata a seguito della rinuncia di cui al comma 2 è riportata per l'assegnazione all'annualità successiva, secondo quanto previsto all'art. 6, paragrafo 3 secondo comma del Regolamento di esecuzione».

2. Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 5-bis (Prescrizioni per il criterio di ammissibilità).

1. Dal 2017, al fine di contrastare fenomeni elusivi del criterio di distribuzione proporzionale, anche nell'ambito dell'introduzione di criteri di priorità e del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.

b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo art. 9-bis è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L'estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto».

3. Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Criteri di priorità applicazione art. 7, comma 1, lettera c).

1. Dal 2017, le Regioni possono applicare, per una percentuale complessiva pari al 50 per cento della superficie di cui all'art. 9, comma 5, i seguenti criteri di priorità:

a) superfici da adibirea nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie di cui al paragrafo 2, lettera h) dell'art. 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se sono rispettate le condizioni seguenti:

1) la complessiva superficie aziendale è compresa tra 0,5 ettari e 50 ettari, tuttavia in tale ambito le Regioni possono definire un intervallo inferiore;

2) il richiedente, al momento della richiesta possiede una superficie vitata che non fruisce delle esenzioni di cui all'art. 1 del Regolamento delegato;

b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'art. 64 del Regolamento e l'allegato II del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta;

c) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del Regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla sua forma giuridica, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;

2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'art. 10 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

3) i richiedenti che rispettano questo criterio si impegnano, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030.

2. Ciascuna Regione, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica al Ministero secondo la tabella riportata nell'Allegato II, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di cui al comma 1, associando un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). La somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1).

3. Le Regioni che non applicano la previsione di cui al comma 1 comunicano tale decisione al Ministero, con le modalità previste dal comma 2».

4. Dopo l'art. 9 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 9-bis (Rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti)

1. Dal 2017 nel caso in cui le richieste ammissibili in una Regione superino la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, sono garantite le autorizzazioni sino a una superficie pari a 0,1 ha a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.

2. Dal 2017, ciascuna Regione nel caso in cui le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie di cui all'art. 6, comma 1 calcolata a livello regionale, può applicare un limite massimo per domanda, pari alla media delle superfici richieste, ai fini del calcolo delle assegnazioni in tale Regione. La scelta di applicare tale limite è comunicata dalle Regioni interessate entro 10 giorni dalla data di chiusura delle domande.

3. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di cui all'art. 7-bis, comma 1.

4. A seguito della attribuzione di cui al comma 3, le eventuali superfici disponibili sono assegnate proporzionalmente per il raggiungimento del livello di cui all'art. 6, comma 1 calcolato a livello regionale.

5. Se a seguito delle assegnazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, sono disponibili ulteriori superfici, le stesse sono assegnate secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 6».

 

Allegato II

APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ (ART. 7 BIS) - TABELLA DA COMPILARE E TRASMETTERE AL MINISTERO, VIA PEC, ENTRO IL 30 GENNAIO DI OGNI ANNO

 

Dal 2017, è fissata l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 7bis per una percentuale complessiva pari al 50% della superficie destinata alla crescita di cui all'art. 6 comma 1 calcolata a livello regionale.

La scelta sulla ponderazione dei criteri e la dimensione per piccole e medie aziende stabilita a livello regionale per il criterio h sono così definite:

 

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ............

 

Nessun criterio di priorità

Art. 7 -bis comma 1 lettera a) (aziende viticole piccole e medie)

Art. 7 -bis comma 1 lettera b) (produzione biologica)

Art 7 -bis comma 1 lettera c) (organizzazioni senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)

(X) Dimensione individuata

(min-max)

Ponderazione

 

(da 0 ad 1)

Ponderazione

 

(da 0 ad 1)

Ponderazione

 

(da 0 ad 1)

         

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 dicembre 2017, n. 296.