Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2444

Tributi - Accertamento - Acquisto Immobili - Scostamento fra prezzi concordati nei contratti preliminari o l'importo del mutuo erogato agli acquirenti e il prezzo degli immobili dichiarati nei rispettivi contratti definitivi

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza depositata in data 12/3/2012 la C.T.R. del Veneto, sezione staccata di Verona, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla B.B.G.C. S.r.l. avverso avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, a fini Irpeg, Iva e Irap per l'anno 2005, il maggior reddito determinato, ai sensi dell'art. 39, comma primo lett. D. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base dello scostamento rilevato fra prezzi concordati nei contratti preliminari o l'importo del mutuo erogato agli acquirenti, da un lato, e, dall'altro, il prezzo degli immobili dichiarati nei rispettivi contratti definitivi, nonché del divario tra tali prezzi ed il valore degli immobili risultanti dalle quotazioni OMI o da quelle FIAIP (Federazione italiana agenti immobiliari professionali).

2. Avverso tale decisione propongono ricorso, affidato a sette motivi, gli ex soci della predetta società, nelle more del giudizio di secondo grado cancellata dal registro delle imprese, il primo dei quali anche nella qualità di ex liquidatore; a tale impugnazione resiste l'Agenzia delle entrate, depositando controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

 

Motivi della decisione

 

3. Va preliminarmente rilevata, giusta quanto eccepito dalla Agenzia controricorrente, l'inammissibilità del ricorso sia in quanto proposto da B.G. nella dichiarata qualità di ex liquidatore della società estinta B.B.G.C. S.r.l., sia in quanto proposto dallo stesso e degli altri due ricorrenti nella qualità di ex soci della predetta S.r.l.

3.1. Sotto il primo profilo è appena il caso di rammentare che la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (v. Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625324) mentre è connaturato all'effetto estintivo il venir meno del potere di rappresentanza dell'ente estinto in capo al liquidatore (Cass., ord. 22863/2011; Conf. Sez. U, n. 4060/2010 e Cass. 22548/2010). Ciò rende radicalmente inesistente il ricorso per cassazione in nome della stessa proposto - poiché appunto proposto a nome di soggetto inesistente - senza che di contro possa invocarsi l'ultrattività del mandato eventualmente conferito al difensore dei precedenti gradi di giudizio, sia perché quest'ultimo ovviamente presuppone che si agisca in nome del soggetto come se questo fosse ancora esistente e capace di stare in giudizio, senza far menzione dell'evento che ne ha determinato l'estinzione o la perdita della capacità di stare in giudizio (come al contrario accade nel caso di specie, nel quale espressamente il ricorso è proposto in nome della «società estinta ... e cancellata dal registro delle imprese in data 2/9/2011»), sia e comunque perché, come noto, è richiesta per la proposizione del ricorso per cassazione apposita procura speciale (art. 365 cod. proc. civ.; v. ex multis Sez. 2, Ord. n. 1905 del 27/01/2009, Rv. 606458; v. anche, in motivazione, Sez. U., n. 15295 del 04/07/2014).

3.2. Né il processo può proseguire ad opera o nei confronti dell'ex liquidatore, poiché egli non è successore e neppure coobbligato della società, in quanto l'azione di responsabilità prevista dall'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è esercitabile, nei suoi confronti, solo se i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e se sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione e, quindi, sulla base di un titolo autonomo dall'obbligazione fiscale, di natura civilistica, ex artt. 1176 e 1218 cod. civ., ancorché accertabile nelle forme del procedimento e del processo tributario (Sez. 5, n. 11968 del 13/07/2012, Rv. 623331).

3.3. Quanto poi alla posizione dei soci, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003), a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Sez. U, n. 6070 del 2013, cit).

Trattandosi nel caso di specie di società di capitali gli ex soci possono dunque ritenersi subentrati dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

L'accertamento di tali circostanze costituisce presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. e, come tale, in presenza - come nella specie - di contestazione sul punto, va provata dal soggetto che si costituisce in giudizio in tale qualità (v. ex aliis Sez. 2, n. 1848 del 30/01/2006, Rv. 586735), dimostrazione da ritenersi ammissibile anche, per la prima volta, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., in quanto per l'appunto diretta a comprovare, sotto il profilo detto, l'ammissibilità del ricorso (v. ex aliis Sez. L, n. 2131 del 31/01/2014, Rv. 630283).

Nel caso di specie i ricorrenti neppure hanno dedotto (e men che meno ovviamente hanno dimostrato) che una tal condizione si sia in concreto realizzata.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 7.300, oltre spese prenotate a debito.