Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 febbraio 2017, n. 2615

Professionista - Avvocato - Codice deontologico - Radiazione - Sospensione dall'esercizio della professione

 

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

1. - Nei confronti dell'avvocato L.M. il COA di Verona iniziò procedimento disciplinare per numerosi illeciti; all'esito ritenne provati alcuni illeciti (appropriazione di somme appartenenti a persona della quale il professionista era amministratore di sostegno; mancato adempimento del mandato di svolgere alcune procedure giudiziarie e falsa affermazione dell'avvenuto svolgimento di attività) e irrogò la sanzione della radiazione. L'avvocato M. propose ricorso al CNF, che lo accolse irrogando, la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre anni.

Il COA di Verona ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il CNF modificato la sanzione in assenza di censure specifiche sul punto volte ad ottenere il trattamento più favorevole derivante dalla entrata in vigore del nuovo codice deontologico; in secondo luogo, la errata applicazione dell'art. 30 del codice deontologico alla luce dell'art. 2 cod. pen., pur se il procedimento disciplinare ha ad oggetto l'applicazione di sanzioni di natura amministrativa.

Ha resistito con controricorso l'avvocato M. il quale ha, altresì, proposto ricorso incidentale affidato a cinque motivi, chiedendo, inoltre, la sospensione della esecuzione della decisione impugnata.

2. - Acquisite le conclusioni della Procura generale (il quale ha concluso per il rigetto dell'istanza), è stata fissata la camera di consiglio del 10 gennaio 2016 per la trattazione della istanza di sospensione.

In prossimità dell'adunanza camerale il COA di Roma e il controricorrente hanno depositato memoria.

3. - Con il primo motivo sostiene il ricorrente incidentale che il Consiglio dell'Ordine di Verona, ricevuta la propria domanda di cancellazione dall'albo in data 5 dicembre 2014 - prima quindi dell'apertura del dibattimento - avrebbe dovuto prendere atto della richiesta, non procedendo oltre, palesandosi incostituzionale una disciplina che prevede l'impossibilità di procedere alla cancellazione mentre occorrerebbe sospendere il procedimento disciplinare, "da riassumersi in caso di richiesta di nuova iscrizione.

Con il secondo motivo deduce "improcedibilità ed incompetenza con riferimento ai capi di incolpazione dei procedimenti n. 20/2014 e 21/2014".

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia "incompetenza dell'Ordine professionale a giudicare e sanzionare le condotte rilevate nei confronti di L.M. quale AdS (Amministratore di Sostegno)".

Deduce che il Consiglio dell'Ordine non avrebbe dovuto/potuto procedere sino a definitiva pronuncia del Giudice Penale, giudice naturale a cui è soggetta la persona imputata della violazione ex art. 314 c.p.

Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia "errata valutazione del fatto ed errata applicazione della legge rispetto al procedimento n. 22/2014".

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia "errata applicazione della norma contestata e carenza assoluta e contraddittorietà della motivazione".

4. - Osserva la Corte che il terzo motivo di ricorso non appare manifestamente infondato alla luce del principio per il quale <<in tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell'art. 653 cod. proc. pen. disposta dall'art. 1 della legge 27 marzo 2001, n. 97, qualora l'addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Ne consegue che, quando risulti la pendenza di un procedimento penale, il Consiglio Nazionale Forense deve necessariamente verificare la sussistenza dei presupposti per la sospensione del procedimento disciplinare, procedendo ad una delibazione in ordine alla effettiva identità esistente tra le condotte contestate in sede penale e quelle oggetto del procedimento sottoposto alla sua cognizione (Sez. U, n. 5991 del 2012; Sez. U, n. 15206 del 2016).

Considerato che dalla immediata operatività del provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale deriva al ricorrente un danno grave ed irreparabile;

- considerato che può pertanto disporsi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

 

P.Q.M.

 

A sezioni unite, sospende l'esecuzione del provvedimento adottato dal Consiglio Nazionale Forense nei confronti dell'avvocato ricorrente incidentale.