Prassi - INPS - Messaggio 28 dicembre 2017, n. 5187

Sostegno Inclusione attiva - SIA. Rivalutazione degli importi dei trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale

 

L’articolo 4, comma 3, lettera b), II, del decreto 26 maggio 2016, così come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto 16 marzo 2017, prevede che i nuclei familiari beneficiari del SIA , al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, possano percepire trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, in misura non superiore a 600 euro mensili, elevabili a 900 in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente.

A seguito della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici previdenziali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, prevista dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 novembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 280 del 30.11.2017), in misura pari a 1.1% dal 1 gennaio 2018, gli importi dei suddetti limiti massimi sono rivalutati, per il 2018, rispettivamente a 606.6 euro e 909.9 euro.

La procedura informatica di gestione del SIA è stata conseguentemente adeguata.