Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 dicembre 2017, n. 31083

Fallimento - Domanda di insinuazione al passivo - Dirigenti industriali del settore metalmeccanico - Crediti da lavoro - Generica indicazione nell'indice del ricorso introduttivo degli statini paga - Inopponibilità alla curatela fallimentare

 

Fatti di causa

 

Con decreto 5 marzo 2012, il Tribunale di Napoli ammetteva L.L. allo stato passivo del fallimento K.I. s.p.a. per il credito in via privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c., di € 33.440,15, di cui € 30.555,54 a titolo di T.f.r., oltre accessori: così parzialmente accogliendo la domanda di insinuazione, interamente rigettata dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo, del credito complessivo di € 322.083,00, di cui € 129.632,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 35.474,54 di T.f.r., € 6.119,39 di ferie non godute, € 533,57 di festività soppresse, € 2.884,61 di rateo di tredicesima mensilità, € 112.500,00 di premi di produzione e € 25.632,00 di manleva per obbligazione di garanzia prestata nei confronti di N.F. nell'interesse della datrice fallita. Preliminarmente esclusa l'opponibilità della documentazione relativa alle condizioni economiche del rapporto di lavoro (dal 3 luglio 2006 al 30 marzo 2009) tra il ricorrente e K.I. s.p.a. in difetto di prova della sua anteriorità ai sensi dell'art. 2704 c.c., per la genericità di indicazione degli allegati al ricorso depositato nella cancelleria del giudice del lavoro previamente adito e quindi in sede di concordato preventivo, nonché la prova dell'applicabilità del CCNL dei dirigenti industriali del settore metalmeccanico (neppure prodotto), il Tribunale determinava in via equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c. e sulla base della retribuzione mensile indicata nelle buste paga non specificamente contestata, la spettanza dei crediti a titolo di T.f.r. e di rateo di tredicesima mensilità nei suindicati importi ammessi.

Esso escludeva invece le altre voci creditorie, siccome previste nel CCNL non applicabile (indennità sostitutiva del preavviso) o nel contratto individuale inopponibile (premio di produzione) ovvero non provate (ferie residue non godute, festività soppresse, manleva per obbligazione di garanzia prestata nei confronti di N.F. nell'interesse della datrice fallita).

Con atto notificato il 29 marzo 2012, L.L. ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (analoga memoria comunicava pure il ricorrente, tuttavia inammissibile in quanto oltre il termine stabilito dall'art. 378 c.p.c.).

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo, quale la ravvisata inopponibilità, ai sensi dell'art. 2704 c.c., in particolare degli statini paga, salva poi la determinazione dell'entità del credito ammesso sulla loro base, in assenza di contestazione del curatore fallimentare; pure muniti di data certa, siccome vidimati dall'Inail e dai quali risultanti tutte le condizioni economiche applicate, come evincibile in particolare da quello in data marzo 2009, debitamente trascritto.

2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 2119 c.c. e 10 d.p.r. 483/1962, per la spettanza dell'indennità sostitutiva di preavviso in virtù delle dimissioni rassegnate per giusta causa, con lettera 30 marzo 2009 non contestata dalla curatela, liquidabile in otto mensilità sulla base del CCNL dei dirigenti industriali del settore metalmeccanico applicabile, in quanto in base ad esso indicate le voci retributive sugli statini paga incontestati ed in ogni caso dell'art. 10 del contratto collettivo 31 dicembre 1948, obbligatorio erga omnes per effetto del d.p.r. 483/1962.

3. Con il terzo, il ricorrente deduce omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, quale il non provato mancato godimento delle ferie, nell'onere datoriale secondo la ritenuta natura retributiva dell'indennità sostitutiva.

4. Il primo motivo, relativo ad insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto controverso e decisivo della ravvisata inopponibilità in particolare degli statini paga, è infondato.

4.1. Devono essere escluse sia l'insufficienza, sia tanto più la contraddittorietà di motivazione, che ricorrono solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo abbia condotto alla formazione del proprio convincimento, ovvero le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio deciderteli, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. s.u. 21 dicembre 2009, n. 26825).

Il Tribunale ha, infatti, diffusamente e criticamente argomentato l'inopponibilità alla curatela fallimentare, siccome terza in sede di accertamento dello stato passivo (Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879), sotto il profilo della generica indicazione nell'indice del ricorso introduttivo degli statini paga (al terzo capoverso di pg. 8 del decreto), per le stesse ragioni illustrate in riferimento ai documenti recanti le condizioni del rapporto di lavoro (dal penultimo capoverso di pg. 7 al primo di pg. 8 del ricorso), non consentendo al "tribunale ... di verificare la conformità dei documenti prodotti in questa sede a quelli solo assertivamente depositati innanzi al giudice del lavoro" (così al secondo capoverso di pg. 8 del decreto).

Né tale argomentazione è stata confutata dal ricorrente, che ha piuttosto introdotto un nuovo profilo di deduzione dell'anteriorità degli statini paga, in quanto "vidimati dall'Inail". Sicché, egli ha prospettato una questione nuova, in quanto sollevata per la prima volta in sede di legittimità al di fuori dei limiti consentiti e pertanto inammissibile (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045; Cass. 19 dicembre 2014, n. 26906; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787), peraltro trascrivendo la copia di uno statino del marzo 2009, senza neppure specificarne né sede, né modalità di produzione in giudizio: così violando il principio di specificità del mezzo, sotto il profilo di autosufficienza (Cass. 4 aprile 2005, n. 6972).

4.2. Quanto al riferimento alla non contestazione della curatela, essa deve essere riferita (come appare evidente dal chiaro tenore motivo del secondo capoverso di pg. 10 del decreto) alla sola misura della retribuzione mensile, assunta quale criterio di determinazione del credito riconosciuto per T.f.r. in via equitativa, ai sensi dell'art. 432 c.p.c. (Cass. 6 maggio 2009, n. 10401; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4047), a seguito dell'argomentata inapplicabilità del CCNL di categoria (per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 10 del decreto).

5. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2118, 2119 c.c. e 10 d.p.r. 483/1962, per la spettanza dell'indennità sostitutiva di preavviso in virtù delle dimissioni rassegnate per giusta causa, è fondato.

5.1. Posto che la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente (con lettera del 30 marzo 2009 per vari inadempimenti della società datrice poi fallita) non è stata oggetto di contestazione dalla curatela fallimentare (in riferimento alla sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo indicato: secondo capoverso di pg. 4 del decreto; e indirettamente dal tenore dell'esclusione dell'indennità per ravvisata inapplicabilità del CCNL di categoria: al primo capoverso di pg. 11), al lavoratore subordinato dimissionario (con qualifica nel caso di specie di dirigente, ai sensi dell'art. 2095, primo comma c.c.) spetta l'indennità di preavviso (Cass. 7 novembre 2001, n. 13782; Cass. 6 settembre 2003, n. 13060).

Nel ravvisato difetto di applicabilità della contrattazione collettiva, la sua misura ben può essere determinata in via equitativa ai sensi dell'art. 432 c.p.c., così come avvenuto per il credito ammesso a titolo di T.f.r.

6. Il terzo motivo, relativo ad omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo del non provato mancato godimento delle ferie, è invece infondato.

6.1. Il vizio denunciato non sussiste, avendo il Tribunale, con una motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta (per le ragioni esposte dall'ultimo capoverso di pg. 11 al primo periodo di pg. 14 del decreto), esattamente applicato un principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità. È infatti comunemente ritenuto che il lavoratore, che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, abbia l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).

E il Tribunale partenopeo ha accertato che una tale prova non è stata offerta dal lavoratore (al primo periodo di pg. 14 del decreto), nella ravvisata esclusione di un tale valore della risultanza dell'ultimo statino paga, in quanto inopponibile per le ragioni dette.

7. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, con la cassazione del decreto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa il decreto, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.