Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 novembre 2017, n. 28259

Personale in servizio presso la Polizia Municipale - lndennità di turno - Art. 24 del CCNL per il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 28 ottobre 2011 la Corte d'appello di Firenze accoglie l'appello del Comune di Rosignano Marittimo e, per l'effetto, rigetta le domande avanzate in primo grado da S.B. dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe - nella loro qualità di dipendenti del suddetto Comune, appartenenti al personale in servizio presso la Polizia Municipale - onde ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di turno di cui all'art. 24 del CCNL di Comparto, 24 settembre 2000 (ndr art. 24 del CCNL di Comparto, 14 settembre 2000), in aggiunta alla specifica indennità di cui al precedente art. 22 dello stesso CCNL;

che la Corte territoriale perviene a tale conclusione richiamando e riproducendo la motivazione della sentenza di questa Corte 9 aprile 2010, n. 8458;

che, in base agli stessi principi, la Corte territoriale rigetta altresì la ulteriore domanda dei dipendenti di restituzione delle ferie attribuite d'Ufficio in giorni infrasettimanali asseritamente festivi, rilevando che anche tale richiesta era basata sull'attribuzione del carattere festivo a giornate che non sono da considerare come tali;

che avverso tale sentenza S.B. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe propongono ricorso affidato a tre motivi, al quale oppone difese il Comune di Rosignano Marittimo, con controricorso;

che entrambe parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Considerato

 

che il ricorso è articolato in tre motivi;

che con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 69 d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione all'art. 5 della legge n. 260 del 1949, sull'assunto secondo cui il citato art. 5 non rientrerebbe tra le disposizioni da disapplicare dopo la stipulazione dei contratti collettivi, perché si tratta di una disposizione concernente il rapporto di lavoro subordinato tout court e non specificamente il pubblico impiego;

che con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del CCNL per il personale del Comparto Regioni e Autonomie locali, in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ. nonché all'art. 12 disp. att. cod. civ., sostenendosi, con varie argomentazioni, l'applicabilità dell'art. 24, comma 2, del CCNL cit. anche agli attuali ricorrenti, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, con una statuizione che si sostiene essere in contrasto con Cass. SU n. 9097 del 2007;

che con il terzo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del CCNL cit. in relazione all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché agli artt. 3 e 36 Cost.; b) omessa e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della controversia, sostenendosi che l'esclusione in favore dei ricorrenti dell'indennità di cui all'art. 24 del CCNL determinerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori turnisti e lavoratori non turnisti pari ordinati, in quanto, per le prestazioni rese nelle festività infrasettimanali, questi ultimi potrebbero scegliere tra il riposo compensativo e la fruizione dell'emolumento straordinario previsto dall'art. 24 richiamato, mentre i turnisti verrebbero compensati soltanto con l'indennità di cui all'art. 22 del CCNL cit., con possibile vulnus alla vita familiare e sociale dei dipendenti, data l'assenza della facoltà di chiedere riposi compensativi;

che ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento, in continuità con il condiviso e consolidato indirizzo - originariamente espresso da Cass. 9 aprile 2010, n. 8458 (cui ha si è fatto riferimento nella sentenza impugnata), ma poi assurto al rango di "diritto vivente" essendo stato confermato, fra l'altro, dalle seguenti numerose ulteriori decisioni di questa Corte: Cass. 20 novembre 2012, n. 20344; Id., 30 novembre 2012, n. 21524; Id. 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611; Id. 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801; Id. 18 dicembre 2012, n. 23349; Id. 20 dicembre 2012, n. 23646; Id. 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263; Id. 2 aprile 2014, n. 7726 - secondo cui per i dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell'esigenza di continuità del servizio (come accade per i ricorrenti: dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale), deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, ai sensi dell'art. 22 del CCNL di Comparto del 14 settembre 2000, con il compenso previsto dal successivo art. 24 dello stesso contratto;

che, in tutti i suindicati precedenti, con interpretazione che qui si intende confermare, è stato precisato che l'art. 22 cit. detta la speciale disciplina da applicare alle prestazioni rese - di regola e in via ordinaria - dai lavoratori turnisti, prevedendo per l'ipotesi di prestazione in giornata festiva infrasettimanale l'applicazione dell'art. 22, comma 5, del CCNL cit., che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della retribuzione;

che tale speciale regime ha la sua ratio nel fatto che i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro possono essere chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro;

che, invece, l'art. 24 si applica alle situazioni nelle quali il lavoro non viene prestato entro il limite del normale orario di lavoro e quindi non riguarda i lavoratori turnisti, cime si desume chiaramente dalla formulazione del testo della clausola contenuta nell'art. 24, comma 5, ove si fa riferimento proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e gli si assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio;

che, all'esito della richiamata esegesi, è stato affermato che, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore turnista: a) ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1 CCNL quando ciò si verifichi in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo); b) ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro; c) ha diritto al solo compenso di cui all'art. 22, comma 5, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro;

che, nel presente giudizio, i ricorrenti non hanno rivendicato le maggiorazioni di cui all'art. 24 CCNL per prestazioni rese in giorno destinato a riposo settimanale, né hanno lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo o dedotto il superamento del normale orario di lavoro;

che, infatti, è pacifico che i ricorrenti abbiano avanzato la propria rivendicazione per prestazioni lavorative rese in turno, nel normale orario di lavoro, solo perché coincidenti con giornate festive infrasettimanali, così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità e situazioni completamente diverse, come si è detto;

che, inoltre, gli attuali ricorrenti neppure nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. hanno menzionato - eventualmente per contestarlo - il suddetto "diritto vivente" e comunque hanno fondato tutte le loro argomentazioni sul presupposto della confrontabilità del regime retributivo previsto per le prestazioni rese dai lavoratori turnisti in giornate festive infrasettimanale entro il normale orario di lavoro e quello stabilito per le prestazioni rese dai dipendenti in genere, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale loro spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro (come è confermato anche dall'improprio richiamo a Cass. SU 14 aprile 2007, n. 9097);

che tale presupposto è da considerare erroneo - come si evince dai citati precedenti di questa Corte - e tale notazione rende evidente come non sia configurabile alcuna disparità di trattamento in danno dei lavoratori turnisti, quale ipotizzata in particolare nel terzo motivo, essendo raffrontate due situazioni del tutto diverse;

che, per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto, risultando la sentenza impugnata del tutto conforme ai richiamati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte e, in particolare al principio ivi affermato secondo cui:

"in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale all'esigenza di continuità del servizio, nell'ipotesi di prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale (come, ad esempio, in quella domenicale) si applica l'art. 22, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000 del Comparto

- ove il disagio è compensato con la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione

- mentre il disposto del successivo art. 24 - che ha ad oggetto l'attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi infrasettimanali, oltre l'orario contrattuale di lavoro - trova applicazione soltanto quando i lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle giornate di riposo settimanale lo spettanti ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell'orario di lavoro"

che le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 8500,00 (ottomilacinquecento/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge e spese fofettarie nella misura del 15%.