Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 novembre 2017, n. 26505

Tributi - ICI - Esenzione per i fabbricati rurali - Presupposto - Classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria - Procedura ex art. 7 del DL n. 70/2011 - Riconoscimento di ruralità con efficacia retroattiva

 

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, il Comune di Ostiglia impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in tema di ICI per il periodo 2007-2009, riferita ad alcuni immobili aventi destinazione rurale, denunciando sia il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 7 comma 2 bis del D.L. n. 70/11, convertito nella legge n. 106 del 2011, dell'art. 13 comma 14 bis del D.L. n. 201/11 (convertito nella legge n. 214/11), dell'art. 2 comma 5 ter del D.L. n. n. 102/13, convertito nella legge n. 124/13, dell'art. 3 comma 19 del D.L. n. 95/12, convertito nella legge n. 135/12, dell'art. 4 e dell'art. 5 del D.M. 26.7.2012, dell'art. 2 comma 2 del DM 14.9.11, del DM n. 701/94, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., sia il vizio di nullità della sentenza per omissione di pronuncia, ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., questi ultimi due motivi, in relazione al medesimo profilo di censura, in quanto, in buona sostanza, gli immobili per i quali la società cooperativa agricola aveva presentato ricorso per ottenere l'esenzione, non era quello oggetto dell'atto impositivo (v. pp. 10 e 11 del ricorso) in quanto tale immobile era stato catastalmente suddiviso, ed in ogni caso, pur essendo stata presentata la domanda di riclassificazione degli immobili come rurali, tuttavia, non era stata richiesta tempestivamente l'iscrizione negli atti castali dei requisiti di ruralità per usufruire dell'agevolazione per gli anni in contestazione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

L'articolata censura è fondata.

Va in primo luogo, qui ribadito l’orientamento di legittimità in tema di ICI dei fabbricati rurali, non monolitico ma largamente prevalente, secondo cui: per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l’oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9 (conv. in L. 26 febbraio 1994, n. 133 ) non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.L. n. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1 bis (conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 14 ) e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a); - per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; - allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici.

Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994 , e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009 e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta".

Tuttavia, vanno evidenziati, quale ius superveniens, i seguenti disposti che hanno incidenza per l'esito della presente controversia: 1) il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994 , e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"; 2) dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 , che ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011 , producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"; 3) il D.M. Economia e Finanze 26 luglio 2012, che ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali"; 4) dal D.L. n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che "ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 , e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme.

Secondo il dettato normativo, su menzionato, di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5 ter, convertito in L. n. 124 del 2013 le domande di variazione catastale, ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità, producono effetto "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

Nel caso di specie, risulta, tuttavia, che sia stata presentata una domanda DOCFA volta all'accatastamento in D/10 il 7.6.11 (p. 4 memoria del Comune e p.9 del controricorso), successivamente ripresentata il 13 ottobre 2011 al fine di beneficiare dell'efficacia retroattiva del riconoscimento rurale ex DL n. 70/11 (p. 9 del controricorso e foglio 4 della sentenza impugnata), ma senza alcuna annotazione negli atti catastali (infatti, dalla documentazione prodotta come allegato 4 del ricorso in Cassazione da parte del comune ricorrente, risulta che la richiesta di ruralità è stata presentata solo il 5.12.13), quindi, apparentemente fuori del perimetro normativo dell'art. 7 del DL n. 70/11 che riconosce la ruralità sulla base della domanda (che si doveva presentare entro il 30.9.12) corredata dall'autocertificazione dei requisiti di ruralità dell'immobile e messa in atti di tale richiesta.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, affinché verifichi se oltre alla domanda di variazione DOCFA del giugno 2011, sussista una valida domanda, ex DL n. 70/11, corredata di tutte le forme essenziali previste dall'art. 7 di quest'ultimo D.L., che è l'unica domanda che legittima l'esenzione ICI per gli immobili rurali per il quinquennio anteriore alla sua presentazione (Cass. ord. n. 12663/17).

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione.