Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA - Sentenza 07 novembre 2017, n. 4464

Imposta di Registro - Rivalutazione terreni - Importo rateizzato - Pagamento della prima rata - Perfezionamento della rivalutazione - Sussiste - Effetto vincolante della rivalutazione

 

Svolgimento del processo

 

I signori A. E., M., D., I. e P., nella loro qualità di coeredi di G.A. impugnavano la cartella di pagamento n.019 20130080477835 501-502-503-504e505 (numeri finali di coobbligazione) con la quale veniva richiesto il pagamento dell’importo di euro 35.893,83 a titolo di seconda e terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni effettuata dal de cuius in data 30.06.2008 con il versamento della prima rata di euro 11.592,53.

I ricorrenti eccepivano la nullità della notifica della cartella per violazione dell’art. 26 DPR 602/73 stante la notifica a mezzo posta, l’illegittimità della pretesa dovendosi ritenere quale valore fiscalmente rilevante quello indicato nella dichiarazione di successione, a nulla rilevando la rivalutazione effettuata dal de cuius e la carenza di motivazione dell’iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con sentenza n. 348/14 respingeva il ricorso così motivando "...è legittima la notifica diretta della cartella esattoriale ad opera dell'agente della riscossione mediante servizio postale...,"....La rideterminazione del valore d’acquisto dei terreni edificabili, de quibus deve ritenersi perfezionata con il versamento della prima rata, effettuata dal de cuius A.G., in quanto manifestazione di volontà irrevocabile di attribuzione di valore, che costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale, ai sensi dell’art. 7 della legge 28/12/2001 n. 448"... "i ricorrenti pertanto, ai fini della successione avrebbero dovuto dichiarare il valore determinato dal de cui e provvedere al versamento delle rate successive, poiché la diversa indicazione di minor valore da essi effettuata non assume rilevanza ai fini tributari " Non è ravvisabile nel caso in esame la dedotta carenza di motivazione, giacché la cartella esattoriale è stata emessa ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/73".

I contribuenti con atto di appello in data 01.08.2014 lamentano l’erroneità della motivazione della sentenza impugnata, richiamando, relativamente al merito della pretesa, giurisprudenza di merito, in particolare la sentenza n. 46 della CTR dell’Emilia Romagna del 15.09.2008, che per fattispecie analoga ha accolto la tesi dagli stessi sostenuti in ordine alla non debenza delle rate di rivalutazione dei terreni, e contemporaneamente ripropongono l’eccezione di nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo posta direttamente dall’agente della riscossione, e di carenza di motivazione dell’iscrizione a ruolo.

Resiste l’Agenzia delle Entrate eccependo l’inammissibilità del gravame per carenza di specifici motivi, ed omessa notifica all’Agente della Riscossione, insistendo per la conferma della sentenza impugnata dovendosi ritenere irrilevante il fatto che gli eredi nella denuncia di successione abbiano indicato valori dei terreni inferiori alla rivalutazione operata, e non pagata, dal de cuius.

Per le eccezioni di competenza dell’agente della riscossione resisteva Equitalia Nord spa insistendo per il rigetto del gravame e la legittimità della notifica della cartella. All’udienza del 13.03.2017 la decisione veniva riservata per questa udienza.

La Commissione Tributaria Regionale, all’esito dello scioglimento della riserva assunta

 

Osserva

 

L’appello, seppur ammissibile, non è fondato.

Vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dall'Ufficio in quanto da un lato i contribuenti chiedono la riforma della sentenza impugnata ritenendola viziata con motivazione incoerente, rispetto alle doglianze espresse che ripropongono in questo grado stante l’effetto devolutivo, e dall’altro l’agente della riscossione risulta regolarmente costituito in giudizio anche nel presente grado, per cui non vi è violazione del contraddittorio. L’omessa notifica dell'appello ad una delle parti, come eccepito dall'ufficio non lo rende inammissibile secondo i principi della Corte di Cassazione (sent. n. 17497/2015), ma, impone al giudice d’appello di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse onde evitare giudicati contrastanti. Nel caso di specie oltre ad essere provata in atti l’avvenuta notifica del gravame ad Equitalia nord spa, la stessa risulta costituita con controdeduzioni del 21 ottobre 2014 a firma del legale avv. G.M., per cui l’eccezione è priva di fondamento e va respinta.

Relativamente al merito della questione l’appello non può trovare accoglimento in ragione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 20 febbraio 2015, n. 3410.

La scelta del contribuente di optare per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (o terreni) costituisce , secondo la Cassazione "atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza del destinatario Amministrazione Finanziaria (attraverso il detto pagamento dell’imposta sostitutiva), comporta di per sé quale suo effetto la rideterminazione del valore della partecipazione e, pertanto, in base ai principi generali di cui agli art. 1324 c.c. e 1334 c.c. non può essere revocato per scelta unilaterale del contribuente".

In tal senso anche a Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4.08.2004 ove è stato precisato che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata. Infatti, il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 del TUIR. Pertanto, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, qualora in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tengano conto del valore rideterminato, non hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata e sono tenuti, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.

In sostanza, "le norme in esame prevedono la facoltà di avvalersi in prospettiva di un ’agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso".

Qualora, invece, il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973, salvo il caso in cui si decida di profittare del ravvedimento operoso.

Dunque la rivalutazione inizialmente perfezionata diviene vincolante a prescindere dalla sussistenza dell’interesse al suo mantenimento, rappresentando la manifestazione di una scelta irrevocabile.

Per tali ragioni l’appello non può trovare accoglimento nel merito.

Riguardo alle ulteriori eccezioni sollevate dagli appellanti e relative alla irregolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata ed alla carenza di motivazione della stessa, nel rilevare come non sia stata pregiudicata la difesa svoltale stesse vanno respinte in quanto infondate. I motivi di doglianza , infatti, non scalfiscono la legittimità e correttezza della sentenza impugnata la cui motivazione, con il conforto della conforme giurisprudenza della Suprema Corte, va confermata.

La reciproca soccombenza consente di compensare tra le parti le spese di lite.

 

P.Q.M.

 

Respinge l’appello. Spese compensate.