Prassi - INPS - Messaggio 01 settembre 2017, n. 3407

Articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato attività nel sito produttivo per il periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto. Gestione delle domande

 

Premessa

Si fa seguito alla circolare n. 68 del 6 aprile 2017 con la quale sono state fornite istruzioni in merito alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al messaggio operativo n. 587 del 10 febbraio 2016 con il quale sono stati comunicati i requisiti della domanda per la gestione e il riconoscimento delle domande di verifica del diritto al beneficio in parola.

Con il presente messaggio si forniscono ulteriori istruzioni operative ad integrazione delle precedenti e nel contempo si forniscono chiarimenti sull’intero flusso operativo di lavoro.

Preliminarmente si invitano le strutture territoriali a caricare, con il prodotto di certificazione dedicato, le domande di pensione per le quali sia inserita nelle note la richiesta di applicazione del beneficio e non risulti presentata la relativa domanda di certificazione.

Si rammenta che le eventuali istanze di pensione presentate successivamente al 1° marzo 2016 devono essere acquisite come certificazioni e respinte con la motivazione: "presentate oltre i termini". La domanda di pensione deve essere a sua volta respinta

Come di consueto, è possibile anche la chiusura della domanda come duplicata o trasferita.

Al punto 2 del richiamato messaggio 587/2016 si chiariva che, contestualmente all’inoltro della domanda telematica, gli interessati avrebbero dovuto compilare il modello di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante lo svolgimento di attività lavorativa presso i siti produttivi di aziende del settore di produzione del materiale rotabile ferroviario indicati nella norma.

A seguito dell’emanazione del citato decreto ministeriale del 12 maggio 2016, l’anzidetta autocertificazione sottoscritta dai lavoratori, deve essere integrata da una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esposizione del lavoratore alle polveri di amianto. La dichiarazione deve essere resa utilizzando la modulistica allegata:

- il prototipo di dichiarazione, concordata con INAIL (allegato 1, già trasmesso in allegato 2 alla circolare 68/2017) e la lettera di accompagnamento (allegato 2) che dovranno essere inviati, a cura delle sedi, ai lavoratori che hanno presentato istanza di riconoscimento del beneficio previdenziale in oggetto;

- il modulo, firmato dal datore di lavoro e restituito alla sede INPS, dovrà essere inviato all’INAIL con la lettera di accompagnamento fornita in allegato 3.

 

1. Invio della documentazione a INAIL

Per gestire le domande in base alle nuove indicazioni è stata introdotta una nuova fase:

- apertura di una nuova attività: codice attività 00149 - "Invio alla sede INAIL competente"

La data inizio dell’attività deve essere inserita dall’operatore al momento dell’invio della richiesta all’INAIL. In questo stato, la domanda risulta giacente.

 

2. Certificazione INAIL

Al rientro dell’esito da parte di INAIL, deve essere acquisita la data fine attività. All’operatore viene richiesto l’esito della valutazione fra i due proposti:

- Riconoscimento Beneficio

- Mancato riconoscimento Beneficio.

L’inserimento dell’esito positivo comporta l’apertura di una ulteriore attività: codice 00159 - "Riconoscimento INAIL"

In questo caso la domanda rimane giacente per la successiva definizione.

L’inserimento dell’esito negativo comporta la chiusura automatica della domanda con esito "No Diritto".

La procedura genera la lettera di reiezione da spedire a cura della sede, anche con testo libero.

 

3. Codice identificativo della contribuzione

Per la gestione del beneficio sarà istituito apposito codice per registrare l’ incremento dell’anzianità contributiva correlato ai periodi certificati. Tale contribuzione sarà utile sia per diritto che per la misura della pensione.

 

4. Verifica del diritto e monitoraggio

Il Sistema Unicarpe sarà aggiornato per verificare il diritto a pensione sulla base del beneficio e quantificherà gli oneri necessari al monitoraggio.

All’esito del monitoraggio, agli interessati che risulteranno ammessi al pensionamento sarà inviata la certificazione con l’indicazione della prima decorrenza di accesso a pensione utile.