Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 settembre 2016, n. 18442

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Elementi necessari - Motivi specifici dell'impugnazione

 

Fatto e diritto

 

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. Con due motivi di ricorso, formulati rispettivamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4) c.p.c., la ricorrente deduce la violazione dell’art. 53, D.Lgs. n. 546/92 (laddove la C.T.R. ha ritenuto inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi) e la nullità della sentenza impugnata (laddove ha ritenuto l’appello "infondato anche nel merito" con motivazione apparente).

2 Il primo morivo è fondato, con assorbimento del secondo per carenza di interesse.

3. Invero, il D.Lgs. n. 546/92, art. 53, primo comma, prevede che il ricorso in appello deve contenere - accanto ad altri elementi - "i motivi specifici dell'impugnazione" (non già motivi "nuovi"), aggiungendo che esso "è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati".

3.1. A far tempo dalle S.U. n. 28057/08, questa Corte ha ripetutamente chiarito che nel processo tributario la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, "delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado - in quanto ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere - assolve l'onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza" (Cass. Sez. VI-5, ord. n. 14908/14) ed atteso altresì "il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito" (Cass. Sez. VI-5, ord. n. 1200/16).

3.2. Pertanto, se è vero che la specificità dei motivi di appello esige che alla parte volitiva dell’atto si accompagni una parte argomentativa, che consenta al giudice del gravame di percepire il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. nn. 14031/06, 8771/10, 2180/15), tuttavia tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza, perciò assolvendosi pienamente all'onere di specificità dei motivi anche sottoponendo al giudice d'appello le stesse argomentazioni disattese dal primo giudice (Cass. sez. V, nn. 6881/16, 5713/16, 5144/16, 1702/16, 8375/15, 1953/15, 3064/12, 4784/11).

3.3. Nel caso di specie, dalle "motivazioni di fatto e di diritto sulle specifiche contestazioni ex art. 53 d.lgs 546/92 sulla sentenza di primo grado" (trascritte a pag. da 4 a 6 del ricorso) emerge che il contribuente non si era limitato ad un mero e generico rinvio alle istanze e difese proposte in primo grado, ma aveva riproposto i motivi fatti valere con l’originario ricorso in quanto rigettati dal giudice di prime cure, peraltro correlandoli in più parti al decisum contestato ("nessuna ricevuta di spedizione e di ritorno è stata mai depositata agli atti ... il Giudice delle prime cure ride ne non obbligatorio l’avviso bonario ... in merito alla sanatoria della notifica, l’inesistenza è insanabile e la sanatoria della nullità è applicabile solo agli atti processuali ... la relata è completamente in bianco ... la Commissione Tributaria Provinciale non ha analizzato come richiesto tutti i punti ... quando nel ricorso c’è un fondamento di diritto anche se non condiviso non è giusto condannate il ricorrente alle spese...").

3.4. Di conseguenza, la statuizione della C.T.R. per cui, "avendo riproposto, in concreto, tutti i motivi del ricorso introduttivo, l’appello deve essere dichiarato inammissibile", risulta in contrasto con il consolidato orientamento della Corte.

4. La sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice d’appello per nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del presente giudizio.