Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 03 agosto 2017

Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

Art. 1

Differimento, per l'anno 2017, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

1. I contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuti entro il 30 giugno 2017 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle in materia di imposta sul valore aggiunto con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 20 luglio 2017 senza maggiorazione;

b) dal 21 luglio 2017 al 21 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il presente decreto sostituisce il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2017, recante differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi, del quale sono fatti salvi gli effetti.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 agosto 2017, n. 191.