Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2016, n. 24018

Dichiarazioni fiscalie - Controllo ex artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972

 

Svolgimento del processo

 

La concessionaria Equitalia ETR s.p.a. ha notificato a M.P. il 19 aprile 2007 cartella di pagamento su ruolo emesso a seguito di controllo ex artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 del modello UNICO 2004.

M.P. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia in Bari, indicata in epigrafe, con la quale, per quanto qui ancora interessa, confermandosi la sentenza di prime cure e rigettandosi l'eccezione della società appellante di tardività della notifica della cartella di pagamento impugnata, è stata affermata l’applicabilità della disciplina dei termini di notificazione delle cartelle di pagamento dettata dall'art. 1 co. 5 bis del d.l. n. 106 del 2005 (convertito nella I. n. 156 del 2005) in luogo di quelli invocati dal contribuente di cui all'art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 17 del d.p.r. n. 602 del 1973, riferendo il contribuente il principio "tempus regit actum" al momento della liquidazione invece che al momento della notifica della cartella; si è altresì negata la necessità di una previa notifica di comunicazione di irregolarità ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 6 co. 5 della I. n. 212 del 2000, non sussistendo incertezze su aspetti rilevati dalla dichiarazione; nonché si è ritenuta esente la cartella in questione dall'obbligo di sottoscrizione e dell'indicazione del responsabile del procedimento.

Resistono con controricorsi l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia ETR s.p.a.

 

Motivi della decisione

 

1.- Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2.- E' infondato il primo motivo, con cui si censura violazione e falsa applicazione dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 3 I. n. 212 del 2000. Invero, la sentenza impugnata, senza violare i predetti principi in tema di irretroattività della legge, ha rettamente rigettato l’eccezione della società appellante di tardività della notifica della cartella di pagamento impugnata, affermando l'applicabilità alla fattispecie, relativa a cartella notificata il 19 aprile 2007, del termine stabilito nell'art. 1, co. 5 bis, lett. c), del d.l. n. 106 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 156 del 2005, in quanto tale previsione normativa, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, riguarda appunto le cartelle - quale quella di specie - relative alle liquidazioni, fondate su un'attività di verifica meramente formale, eseguite ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. sez. 5 n. 26055 del 2015); ed è - come già affermato da questa Corte - alla notifica della cartella (e non ad altri momenti, come ritiene il contribuente) avvenuta entro detto termine prorogato che va ragguagliata la legittimità della pretesa erariale (cfr. sez. 5 n. 22223 del 2015), avendo la norma un'inequivoca portata transitoria che ne impone l'applicazione perfino alle situazioni "sub iudice" (cfr. sez. 5 n. 15329 del 2014).

2.- Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e dell'art. 6 co. 5 della I. n. 212 del 2000, ritenendo la parte ricorrente - a differenza di quanto affermato nell'impugnata sentenza - la necessità di una previa notifica di comunicazione di irregolarità ai sensi del combinato disposto di dette norme, anche quando non sussistano incertezze su aspetti rilevati dalla dichiarazione. Il motivo è infondato. In argomento, va data continuità al consolidato orientamento interpretativo (v. sez. 5 n. 795 del 2011, più volte reiterato sino a, recentemente, n. 13759 del 2016) secondo cui ai sensi degli artt. 36 bis del d.p.r. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.p.r.. n. 633 del 1972 l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta.

3. - Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del d.p.r. n. 602 del 1973 e dell'art. 7 co. 2 lett. a) della I. n. 212 del 2000 in relazione all'omissione della sottoscrizione della cartella e dell'indicazione in essa del responsabile procedimento. Anche tale motivo, in effetti inglobante due diverse censure, è infondato. In argomento, infatti, va data continuità agli orientamenti di questa Corte secondo cui:

- la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell'atto, quando (come nel caso di specie attestato dalla sentenza impugnata, non censurata sul punto) non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente, che non prevede la sottoscrizione ma solo la sua intestazione (cfr. ad es. sez. 5 n. 26053 del 2015);

- la cartella di pagamento che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, non è affetta da nullità, atteso che l'art. 36, co. 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007 (convertito dalla I. n. 31 del 2008), ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle di cui all'art. 25 del d.p.r n. 602 del 1973 riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data, norma ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 28 gennaio 2009 (così ad es. sez. 6 - 5, n. 13747 del 2013 e sez. 5 n. 8138 del 2016).

3. - In definitiva il ricorso va rigettato con spese secondo soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore delle controricorrenti delle spese processuali del giudizio di legittimità che liquida - per l'agenzia delle entrate - in euro cinquemila- cinquecento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito, e - per Equitalia ETR s.p.a. - in euro quattromilacento per compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.