Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 24 novembre 2016

Regolamento che disciplina l'attività negoziale del DIS, dell'AISE e dell'AISI, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124

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(*) Decreto abrogato dall'art. 78, comma 1, D.P.C.M. 5 dicembre 2023, a decorrere dal 30 dicembre 2023.

 

Titolo I

DEFINIZIONI, OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1

Definizioni e denominazioni

 

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

a) Legge: la legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;

b) Sistema di informazione per la sicurezza: il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 2 della Legge;

c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'art. 4 della Legge;

d) AISE: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'art. 6 della Legge;

e) AISI: l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'art. 7 della Legge;

f) Organismi/Comparto: il DIS, l'AISE e l'AISI;

g) Direttore generale: il Direttore generale del DIS;

h) Direttori: il Direttore generale del DIS e i Direttori dell'AISE e dell'AISI;

i) Direttori delle Agenzie: i Direttori dell'AISE e dell'AISI;

l) struttura amministrativa: la struttura cui sono affidate le procedure di scelta del contraente, l'adozione degli atti negoziali, le liquidazioni e i pagamenti delle spese;

m) sedi decentrate: le sedi all'estero e le articolazioni decentrate sul territorio nazionale del DIS, dell'AISE e dell'AISI;

n) spese di funzionamento ad immediata esecuzione delle Agenzie: spese per le quali è necessaria un'immediata autorizzazione ed attivazione della spesa, ovvero acquisizioni di carattere urgente volte ad assicurare la continuità delle attività o l'incolumità delle persone;

o) minuto mantenimento: gli interventi minimali necessari a conservare in efficienza gli immobili per l'uso al quale sono destinati, che non richiedono particolari competenze specialistiche del personale operatore e che sono eseguiti esclusivamente per evitare i deterioramenti prodotti dall'uso;

p) forniture complesse di beni e servizi: forniture o prestazioni dichiarate dal competente Organismo particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

q) lavori complessi: lavori dichiarati dal competente Organismo di particolare complessità tecnica o nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza;

r) forniture di beni o servizi economicamente rilevanti: forniture o prestazioni di importo superiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa;

s) lavori economicamente rilevanti: lavori di importo superiore a euro 500.000,00, IVA esclusa.

2. Nelle attività pre-contrattuali, contrattuali e di esecuzione, il DIS, l'AISE e l'AISI, ferme restando le denominazioni convenzionali stabilite con determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata di cui all'art. 3 della legge, possono adottare la denominazione della rispettiva struttura amministrativa.

 

Art. 2

Oggetto

 

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del DIS, dell'AISE e dell'AISI e quella comunque rivolta all'acquisizione di opere, lavori, beni e servizi necessari per il funzionamento degli Organismi e del Sistema di informazione per la sicurezza.

 

Art. 3

Principi generali

 

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere, lavori, servizi e forniture hanno luogo nel rispetto del principio di segretezza dell'attività del Sistema di informazione per la sicurezza, e con modalità idonee ad assicurare l'interesse prioritario della sicurezza della Repubblica.

2. Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera c) e 8, comma 2 del decreto legislativo n. 208/2011 e dell'art. 1, comma 6, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, alle procedure per l'acquisizione di opere, di lavori, di beni e di servizi di cui all'art. 2 non si applicano il decreto legislativo n. 208/2011 ed il decreto legislativo n. 50/2016.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le procedure di cui al presente regolamento sono effettuate in coerenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa.

4. L'affidamento di opere, lavori, servizi e forniture ha luogo nel rispetto della pianificazione e programmazione finanziaria del Comparto.

5. Gli Organismi adottano strumenti di rilevazione, monitoraggio e controllo delle spese volti ad ottimizzare l'allocazione delle risorse in linea con gli obiettivi della programmazione finanziaria di cui al comma 4.

6. L'acquisizione di opere, di lavori, di beni e di servizi è effettuata a seguito di trattativa privata, previo o senza esperimento di gara informale, con procedure di spesa in economia ovvero attraverso dialogo competitivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 ed è regolata da atti negoziali secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per la scelta dei contraenti, gli Organismi possono avvalersi di un elenco unico di Comparto nel cui ambito sono iscritti gli operatori economici, distintamente per settori merceologici.

7. Possono essere utilizzate per l'acquisizione di beni e di servizi le convenzioni quadro di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sempre che le condizioni e modalità di fornitura risultino compatibili con le esigenze di segretezza, sicurezza e tempestività degli Organismi.

8. Gli atti negoziali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il DIS di cui all'art. 29, comma 3, lettera c) della Legge.

9. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, agli atti, ai documenti e alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere, lavori, servizi e forniture, ove classificati, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 3, lettera l) della Legge.

 

Titolo II

ORGANI DEL PROCEDIMENTO

 

Art. 4

Responsabile del procedimento

 

1. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure negoziali che non sono attribuiti ad altri specifici soggetti in base alle vigenti disposizioni regolamentari degli Organismi.

 

Art. 5

Strutture tecniche

 

1. Le strutture tecniche sono le articolazioni degli Organismi che, nelle materie di propria competenza, elaborano i programmi di spesa e predispongono le specifiche tecniche delle acquisizioni delle opere, dei lavori, dei beni e dei servizi.

2. In particolare, in relazione alle materie o ai settori di competenza, le strutture tecniche:

a) effettuano studi di fattibilità;

b) elaborano i progetti considerati strumentali per il conseguimento degli obiettivi istituzionali;

c) concorrono, per gli aspetti tecnici di competenza, all'elaborazione della pianificazione finanziaria delle acquisizioni di opere, di lavori, dei beni e dei servizi del Comparto.

3. Alle strutture tecniche competono le attività di direzione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo delle prestazioni connesse all'esecuzione degli atti negoziali riferiti alle materie o ai settori di propria competenza, ivi compreso il coordinamento delle attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione, ove previsti.

 

Art. 6

Direttore dei lavori

 

1. Per la verifica dell'esecuzione dei lavori economicamente rilevanti o complessi e, indipendentemente dall'importo, qualora l'intervento comporti la redazione di elaborati progettuali, è nominato un direttore dei lavori tra il personale tecnico degli Organismi in possesso della necessaria qualificazione.

2. Il direttore dei lavori ha il compito di vigilare sulla realizzazione dei lavori, verificando che siano eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni negoziali.

3. In particolare, il direttore dei lavori:

a) verifica la fattibilità del progetto;

b) esercita il controllo tecnico, direttamente o a mezzo di assistenti, (verifiche, prove, misurazioni, esami);

c) è responsabile dell'accettazione dei materiali;

d) esercita il controllo amministrativo sull'opera appaltata (contabilità lavori, stati di avanzamento, varianti, sospensioni);

e) verifica il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

f) propone al responsabile del procedimento verifiche circa l'adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei lavori;

g) emette istruzioni o ordini di servizio in qualità di organo ausiliario del committente;

h) è responsabile della corretta tenuta del registro di contabilità e delle altre scritture contabili di cui all'art. 47;

i) emette il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui all'art. 57.

4. Il direttore dei lavori può essere coadiuvato da qualificato personale.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 2, l'incarico di direttore dei lavori può essere affidato anche a professionisti esterni, in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 39.

 

Art. 7

Direttore dell'esecuzione

 

1. Nel caso di forniture di beni o servizi economicamente rilevanti o complesse le attività di coordinamento, di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione e di verifica di conformità della prestazione sono svolte dal direttore dell'esecuzione.

2. In particolare, il direttore dell'esecuzione:

a) esercita il controllo tecnico delle prestazioni, direttamente o a mezzo di assistenti (verifiche, prove, misurazioni, esami, accettazione dei materiali);

b) esercita il controllo amministrativo delle prestazioni (contabilità, stati di esecuzione, varianti, sospensioni);

c) verifica il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

d) propone al responsabile del procedimento verifiche circa l'adempimento degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni di servizi;

e) emette istruzioni o ordini di servizio in qualità di organo ausiliario del committente;

f) emette il certificato di conformità della prestazione di cui all'art. 58.

3. Qualora l'atto negoziale preveda livelli qualitativi dei prodotti o dei servizi, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive, le attività del direttore dell'esecuzione saranno volte a valutare anche aspetti inerenti alla qualità dei servizi o dei beni forniti, all'adeguatezza delle prestazioni, al raggiungimento degli obiettivi ed alla soddisfazione dell'utente finale del servizio o del fruitore del bene.

4. Il direttore dell'esecuzione è nominato tra il personale degli Organismi in possesso di specifica competenza professionale in relazione all'oggetto della prestazione.

5. Il direttore dell'esecuzione può essere coadiuvato da qualificato personale.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 2, l'incarico di direttore dell'esecuzione può essere affidato anche a professionisti esterni, in possesso della necessaria qualificazione e abilitazione di sicurezza, ai sensi dell'art. 39.

 

Titolo III

OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI IDONEITA' DEI CONTRAENTI

 

Art. 8

Operatori economici

 

1. Le forniture di beni e servizi, le opere e i lavori sono affidati agli operatori economici di cui è riconosciuta l'idoneità a contrarre con gli Organismi ai sensi degli articoli 9 e 11, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera b) secondo alinea e dall'art. 21, comma 1.

2. Sono considerati operatori economici l'imprenditore, il fornitore ed il prestatore di servizi o il raggruppamento o il consorzio di essi e ogni altro soggetto che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, può offrire, in base a disposizioni di legge o statutarie, le prestazioni necessarie a soddisfare i fabbisogni degli Organismi.

 

Art. 9

Requisiti di ordine generale e requisiti di sicurezza

 

1. Gli Organismi accertano il possesso in capo agli operatori economici dei seguenti requisiti:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) i requisiti di sicurezza previsti dal presente titolo e comunque, tenuto conto delle peculiarità dell'attività istituzionale svolta, verificano l'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza del Sistema di informazione per la sicurezza, nei confronti dei titolari di imprese individuali, dei soci delle società di persone, dei titolari di quote di partecipazione di società di capitali tali da consentire, di fatto o di diritto, un'influenza notevole sull'operatore economico, di amministratori o legali rappresentanti e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché dei dipendenti e comunque di coloro che per conto dell'operatore eseguono la prestazione.

Il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) è accertato nell'ambito della procedura per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera l) della Legge, ove il possesso dell'abilitazione sia richiesto e tali accertamenti siano previsti dalle suddette procedure, altrimenti è accertato in maniera autonoma dagli Organismi anche mediante l'accesso agli archivi informatici di cui all'art. 13, comma 2, della Legge.

2. Le forniture di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori classificati sono affidate a operatori economici in possesso delle abilitazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 3, lettera l) della Legge in materia di tutela del segreto di Stato e delle informazioni classificate.

3. Nei casi in cui, ai fini dell'affidamento di opere, lavori, beni e servizi non classificati, si renda necessario accedere occasionalmente presso le sedi degli Organismi di informazione si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera l) della Legge.

4. Agli atti negoziali non classificati la cui esecuzione, in ragione dell'oggetto della prestazione, richiede particolari modalità di tutela della sicurezza e della segretezza indicate nella lettera di invito a presentare offerta, si applica quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'art. 4, comma 3, lettera l) della Legge. L'atto negoziale contiene apposita clausola che prevede il recesso del committente qualora non sia possibile rilasciare il nulla osta di sicurezza industriale all'operatore economico e il nulla osta di sicurezza di adeguato livello al personale da impiegare per l'esecuzione della prestazione, salvo che lo stesso sia tempestivamente sostituito senza pregiudizio dell'esecuzione della prestazione. Nel caso di recesso, all'operatore economico compete solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilità conseguite.

 

Art. 10

Mantenimento del possesso dei requisiti

 

1. I requisiti di cui all'art. 9 devono essere posseduti per l'intera durata del rapporto negoziale. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 50, 51 e 60, in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 9 nel corso del rapporto negoziale, il committente ne valuta gli effetti sull'affidabilità del contraente riguardo alla prosecuzione di una corretta esecuzione delle prestazioni negoziali, e, ove tale affidabilità venga meno, recede dal rapporto negoziale in qualsiasi momento e stato di esecuzione con immediatezza, mediante semplice comunicazione.

2. Non si procede ai sensi del comma 1 laddove, avuto riguardo allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, dall'interruzione dell'esecuzione della prestazione possa derivare un grave pregiudizio per il committente semprechè la perdita dei requisiti da parte del contraente non renda impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale per motivi attinenti alla sicurezza.

3. Fatto sempre salvo il diritto del committente al risarcimento del danno, in caso di recesso il contraente ha diritto al solo pagamento del valore delle opere già eseguite, dei beni ceduti o dei servizi regolarmente prestati e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della restante parte, nei limiti delle utilità conseguite.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui la perdita dei requisiti attenga ai dipendenti o comunque a coloro che per conto dell'operatore economico eseguono la prestazione, ove gli stessi siano tempestivamente sostituiti senza pregiudizio dell'esecuzione del lavoro o della fornitura o della prestazione del servizio.

 

Art. 11

Capacità economica, tecnico-organizzativa e professionale

 

1. La valutazione della capacità economica è effettuata in relazione agli elementi di natura finanziaria e patrimoniale desumibili dai bilanci, dalle dichiarazioni di affidabilità rese da istituti bancari o intermediari autorizzati e dalle dichiarazioni concernenti il fatturato o le forniture nel settore realizzate nell'ultimo triennio.

2. La valutazione delle capacità tecnico-organizzative e professionali è effettuata in relazione alla organizzazione tecnica ed all'organico degli operatori economici, alle attrezzature e macchinari, alle certificazioni o abilitazioni possedute, alle qualificazioni professionali del personale dipendente e ad ogni altro elemento utile, ivi compreso il ricorso all'avvalimento di imprese ausiliarie.

 

Art. 12

Raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi

 

1. Fatta salva una diversa indicazione contenuta nella lettera d'invito a presentare offerta, gli operatori economici possono chiedere di essere autorizzati a presentare offerta quali mandatari di un raggruppamento temporaneo d'imprese, del quale devono indicare i componenti che devono possedere i medesimi requisiti di cui all'art. 9 richiesti all'operatore economico mandatario.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle ipotesi di consorzio.

 

Art. 13

Sub-appalto

 

1. Laddove sia consentito nella lettera d'invito a presentare offerta, gli operatori economici possono chiedere il ricorso al sub-appalto in sede di presentazione dell'offerta, precisando la percentuale e la tipologia dei lavori o dei servizi che intendono sub-appaltare.

2. La percentuale di cui al comma 1 non può essere superiore al limite del 30 per cento del valore complessivo dell'atto negoziale.

Per particolari e documentate prestazioni, la percentuale di sub-appalto può essere superata, fermo restando comunque il limite massimo del 49 per cento del valore complessivo dell'atto negoziale.

3. L'autorizzazione al sub-appalto da parte del committente è subordinata alla verifica dei requisiti di idoneità del subappaltatore.

4. Resta in ogni caso invariata la responsabilità del contraente il quale risponde direttamente del preciso adempimento di tutti gli obblighi negoziali, tanto per fatto proprio quanto per fatto del sub-appaltatore, fermo restando il diritto del committente alla risoluzione del rapporto negoziale e al risarcimento dei danni.

 

Titolo IV

SCELTA DEL CONTRAENTE

 

Art. 14

Specifiche tecniche

 

1. In relazione ai fabbisogni ed alle correlate esigenze di spesa autorizzate nella programmazione finanziaria del Comparto, di norma, le competenti strutture tecniche trasmettono alla competente struttura amministrativa le specifiche tecniche dei beni e dei servizi da acquisire e/o delle opere e dei lavori da eseguire.

2. Nelle specifiche tecniche sono esplicitate:

a) l'esigenza da soddisfare in apposita relazione tecnica-illustrativa;

b) l'oggetto e l'entità della prestazione, come indicati nel progetto, preliminare, definitivo o esecutivo;

c) l'importo presunto della spesa oltre l'IVA e/o altri eventuali oneri indotti se dovuti;

d) il capitolato prestazionale contenente il progetto per la realizzazione del lavoro o le specifiche per la fornitura e posa in opera dei beni o per lo svolgimento del servizio;

e) le prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi da interferenze connessi all'esecuzione delle prestazioni;

f) l'eventuale classifica di segretezza da attribuire agli atti e le abilitazioni di sicurezza degli operatori economici o del personale dipendente anche in relazione alla natura dei luoghi ove deve essere eseguita la prestazione e delle speciali condizioni di fornitura o modalità di esecuzione delle prestazioni.

3. E' vietato il frazionamento artificioso della spesa riferita a esigenze che presentano carattere di unitarietà.

 

Art. 15

Lettera d'invito a presentare offerta

 

1. La lettera d'invito a presentare offerta, ove prevista, è emessa a cura del responsabile del procedimento e deve contenere le specifiche tecniche per la fornitura dei beni o dei servizi o l'esecuzione delle opere e dei lavori di cui all'art. 14, nonché l'indicazione delle eventuali prestazioni la cui esecuzione richiede particolari modalità di tutela della sicurezza e della segretezza, previa dichiarazione dell'Organismo competente.

2. Nella lettera d'invito a presentare offerta sono inoltre indicati, di norma, in relazione alla natura della prestazione e/o dell'atto negoziale:

a) il criterio utilizzato per la valutazione dell'offerta e, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche gli elementi di valutazione, sia tecnici che economici, ed il peso ponderato assegnato a ciascuno di essi;

b) l'indicazione dei criteri in relazione ai quali le offerte verranno considerate anormalmente basse;

c) il diritto del committente di non aggiudicare le offerte valide ritenute non convenienti o non idonee in relazione all'oggetto dell'atto negoziale;

d) l'indicazione delle dichiarazioni e dei documenti da allegare a corredo dell'offerta;

e) le modalità di pagamento;

f) le garanzie da prestare;

g) le penali da applicare in caso di ritardato adempimento della prestazione;

h) le eventuali penali correlate ai livelli di servizio, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;

i) il termine di presentazione e di scadenza dell'offerta;

l) le modalità di presentazione della documentazione richiesta;

m) l'eventuale inammissibilità di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi;

n) la percentuale dei lavori o dei servizi che l'operatore economico può subappaltare ai sensi dell'art. 13;

o) la durata del rapporto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;

p) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;

q) la previsione, nel caso di rapporti negoziali di durata pluriennale, della facoltà dell'amministrazione di recedere al termine di ciascuna annualità;

r) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.

3. In relazione alle diverse tipologie di acquisto dei beni e dei servizi e di esecuzione dei lavori, gli Organismi possono prevedere, nella lettera d'invito, l'adozione della disciplina contenuta nei Capitolati Generali d'Oneri fra quelli in uso presso le amministrazioni statali e l'indicazione di ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che disciplini la materia della prestazione.

 

Art. 16

Garanzia provvisoria

 

1. Nei casi di forniture di beni e servizi economicamente rilevanti o complesse o di esecuzione di lavori economicamente rilevanti o complessi, gli operatori economici presentano a corredo dell'offerta una garanzia provvisoria che potrà essere incamerata in caso di mancata sottoscrizione dell'atto negoziale per fatto dell'affidatario.

2. L'importo, il termine di validità e le modalità di costituzione, svincolo o trasformazione in garanzia definitiva di cui all'art. 52 sono indicate nella lettera d'invito a presentare offerta.

3. La garanzia provvisoria è prestata per un importo compreso tra il due ed il cinque per cento dell'importo dell'offerta in relazione alla tipologia della prestazione, mediante contratto autonomo di garanzia ovvero con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, intestata all'offerente e, nei casi di cui all'art. 12, oltre all'impresa mandataria o al consorzio anche alle singole imprese componenti o consorziate, nonché nei casi di sub-appalto anche al subappaltatore, laddove già indicato nell'offerta.

4. La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

 

Art. 17

Trattativa privata o procedura negoziata

 

1. La scelta del contraente avviene di norma a trattativa privata previo esperimento di una gara informale cui sono invitati almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto dell'atto negoziale.

2. L'acquisizione delle offerte è effettuata a seguito di lettere d'invito, inviate separatamente agli operatori economici.

3. Gli operatori economici a cui inviare le lettere d'invito a presentare offerta sono individuati di norma nell'ambito dell'elenco unico di Comparto in relazione alla tipologia del bene o servizio da acquisire o al lavoro da eseguire.

4. Fatta salva una diversa indicazione prevista nella lettera d'invito, l'aggiudicazione può effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida.

 

Art. 18

Casi particolari di trattativa privata

 

1. Previa documentata istruttoria da parte della struttura tecnica, si prescinde dalla gara informale di cui all'art. 17 nei seguenti casi:

a) qualora la negoziazione con più di un operatore non sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di segretezza;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, la prestazione possa essere affidata unicamente ad un operatore economico predeterminato;

c) qualora i prodotti in acquisizione siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, studio o sviluppo o messa a punto anche di prodotti di serie;

d) nel caso di acquisizioni destinate al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture o impianti d'uso corrente già esistenti, qualora il cambiamento del contraente obblighi gli Organismi ad acquistare beni con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o manutenzione risulterebbe antieconomico o comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

e) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un operatore economico che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese;

f) per i lavori, i beni o i servizi complementari, non compresi nel progetto o nell'atto negoziale iniziale che siano divenuti necessari a seguito di una circostanza imprevista e imprevedibile ovvero di sopravvenute esigenze preminenti degli Organismi, ivi compresi i casi indicati all'art. 44, comma 2, purché non comportino mutamenti sostanziali, aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori, i beni o i servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dalla prestazione iniziale, senza recare gravi inconvenienti agli Organismi, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione della prestazione iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento, ovvero l'esecuzione successiva potrebbe compromettere la sicurezza degli Organismi;

- il valore complessivo stimato dei lavori, dei beni o dei servizi complementari non superi il 50 per cento della prestazione iniziale;

g) per la ripetizione della fornitura di beni e servizi già affidati al medesimo operatore economico a seguito di gara informale nei tre anni successivi alla sottoscrizione dell'atto negoziale originario;

h) quando devono essere acquistati o presi in locazione specifici e determinati locali secondo le previsioni di cui all'art. 37;

i) per prestazioni d'opera specialistica o intellettuale di cui all'art. 39.

2. E' altresì consentito di prescindere dalla gara informale di cui all'art. 17:

a) in caso di gara informale andata deserta per mancanza di offerte valide. In tal caso non possono essere modificate in modo sostanziale condizioni e termini della prestazione;

b) per la fornitura di beni e di servizi o per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 50.000,00, IVA esclusa. In tal caso:

- la fornitura del bene o del servizio o l'esecuzione dei lavori possono essere affidati previa indagine di mercato con acquisizione di almeno un preventivo;

- gli approvvigionamenti di beni pronti in commercio e la fruizione di servizi di uso comune, qualora non significativi ai fini della tutela della riservatezza, possono essere effettuati presso operatori economici senza procedere alla verifica dei requisiti di idoneità;

c) in caso di risoluzione di un precedente rapporto con altro operatore quando ciò sia necessario per la continuità della prestazione prevista dall'atto negoziale originario;

d) per necessità di completare le prestazioni in corso, se non sia possibile imporne l'esecuzione al contraente originario;

e) per prestazioni periodiche di servizi e forniture, a seguito della scadenza dei relativi atti negoziali e nella misura strettamente necessaria all'espletamento della nuova gara informale che deve essere comunque avviata entro i sei mesi successivi;

f) in caso di urgenza derivante da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di assicurare la continuità delle attività o l'incolumità delle persone.

3. Il limite di cui al comma 2, lettera b) è aggiornato ogni cinque anni con provvedimento del Direttore generale sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

Art. 19

Beni, servizi e lavori in economia

 

1. Le acquisizioni di opere, lavori, beni e servizi di importo inferiore a euro 50.000,00, IVA esclusa, possono essere effettuati in economia mediante:

a) amministrazione diretta;

b) cottimo fiduciario.

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale degli Organismi.

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

4. Le esigenze da soddisfare e le modalità di ricorso alla procedura in economia sono indicate nell'atto autorizzativo.

5. La fornitura del bene o del servizio o l'esecuzione dei lavori possono essere affidati a operatori economici in possesso dei necessari requisiti di idoneità, previa indagine di mercato con acquisizione di almeno un preventivo.

6. Il limite di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni con provvedimento del Direttore generale sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

Art. 20

Dialogo competitivo

 

1. Nei casi di forniture complesse di beni e di servizi o per l'esecuzione di lavori complessi di cui all'art. 1, comma 1, lettere p) e q), gli Organismi possono avviare un dialogo con gli operatori economici selezionati, in possesso dei requisiti di idoneità, volto ad elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le necessità del Comparto.

2. In caso di individuazione di una o più soluzioni ritenute idonee, il responsabile del procedimento invita gli operatori economici a presentare l'offerta finale che sarà valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. In fase di valutazione delle offerte, ovvero successivamente, il dialogo può continuare affinché le offerte stesse possano essere chiarite, precisate e perfezionate, senza modificarne gli elementi fondamentali.

4. Qualora, in relazione alla predisposizione di progetti o elaborati tecnici, sia previsto il pagamento di un premio a favore degli operatori economici che hanno individuato soluzioni idonee, con il pagamento dello stesso gli Organismi acquistano la proprietà dei progetti o degli elaborati tecnici.

 

Art. 21

Spese di funzionamento ad immediata esecuzione delle Agenzie

 

1. Per le spese di funzionamento ad immediata esecuzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), la scelta del contraente è effettuata dalle Agenzie senza particolari formalità.

2. Il provvedimento di autorizzazione delle spese di cui al comma 1, adottato dal Direttore dell'Agenzia interessata o dai dirigenti dallo stesso delegati, indica le motivazioni che richiedono l'immediata esecuzione della spesa.

 

Titolo V

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

 

Art. 22

Commissione per la valutazione delle offerte

 

1. La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione, composta da almeno tre membri del Comparto, di cui un dirigente con funzioni di presidente.

2. Non è necessario l'intervento della commissione:

a) nei casi di cui agli articoli 18, 19 e 21;

b) nel caso di forniture di beni o servizi o di esecuzione dei lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, quando la valutazione delle offerte non richiede analisi tecniche;

c) quando devono essere sottoscritti contratti per adesione;

d) per la partecipazione a corsi o seminari di addestramento;

e) per abbonamento a banche dati o pubblicazioni;

f) per l'acquisizione di beni o servizi i cui prezzi rispondono a condizioni economiche standardizzate.

3. Nel caso di forniture complesse di beni e di servizi o di opere e lavori complessi, laddove sia necessario avvalersi dell'apporto di specifiche professionalità, la commissione di cui al comma 1 può essere integrata da esperti esterni in possesso delle necessarie qualificazioni e dell'abilitazione di sicurezza.

 

Art. 23

Compiti della commissione per la valutazione delle offerte

 

1. La commissione deve riunirsi con la massima tempestività e completare i lavori nel più breve tempo possibile. Eventuali impedimenti che dovessero insorgere dovranno essere comunicati al responsabile del procedimento per le determinazioni volte ad assicurare l'immediata ripresa dei lavori della commissione.

2. L'attività della commissione, espletata in piena autonomia, è documentata in apposito verbale che dovrà contenere:

a) le date e i luoghi delle riunioni;

b) la descrizione dei lavori, dei beni e dei servizi da acquisire;

c) l'elenco degli operatori economici invitati;

d) l'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta;

e) le attività effettuate in sede di valutazione;

f) la proposta di aggiudicazione ovvero adeguata motivazione in merito alla mancata aggiudicazione.

3. Il verbale è sottoscritto dai membri della commissione giudicatrice a chiusura delle attività di valutazione.

 

Art. 24

Offerte

 

1. Le offerte degli operatori economici sono formulate dal rappresentante della ditta/impresa con le modalità indicate e, ove previsto, secondo il fac-simile allegato alla lettera di invito. Le offerte non possono contenere riserve o condizioni e, salvo diversa indicazione contenuta nella lettera d'invito medesima, di norma dovranno essere mantenute valide per un periodo di centoventi giorni solari a decorrere dalla data di formalizzazione. Le offerte relative a lavori, servizi o forniture di importo superiore a euro 150.000,00, IVA esclusa, dovranno obbligatoriamente riportare l'indicazione del costo degli oneri di sicurezza aziendale che dovrà risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche della prestazione.

2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del prezzo più basso. Quando il criterio scelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte si fonda su una pluralità di elementi, sia tecnici che economici, il cui peso ponderato è preventivamente individuato e indicato nella lettera di invito a presentare offerta.

3. Tra i criteri viene individuato ed indicato nella lettera d'invito quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto dell'atto negoziale.

4. Ai fini dell'affidamento di opere, lavori, servizi e forniture, saranno considerate anomale le offerte che risultino anormalmente basse in relazione ai criteri tassativamente indicati nella lettera d'invito a presentare offerta.

5. Nel caso di offerte anomale, il responsabile del procedimento chiede agli offerenti di fornire, entro un congruo termine, le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi delle offerte stesse.

6. La lettera d'invito a presentare offerta può prevedere l'obbligo per l'operatore economico di fornire anticipatamente gli elementi giustificativi di cui al comma 5.

7. Non si procede all'esclusione dell'offerta anomala qualora le giustificazioni siano ritenute valide e, al contempo, sia dimostrata la congruità dei costi del personale dipendente ed il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste per la prestazione.

 

Titolo VI

ATTI NEGOZIALI

 

Art. 25

Atti negoziali

 

1. Le forniture di beni e servizi o l'esecuzione di opere e lavori sono regolate, previa adozione del provvedimento di aggiudicazione conseguente all'esito delle attività di cui all'art. 23 ovvero della determinazione a contrarre negli altri casi, da atti negoziali; in particolare, da contratti sottoscritti di norma dal rappresentante dell'Amministrazione e dal contraente, da lettere ordinativo ovvero a mezzo di altri atti o documenti idonei a rappresentare la volontà delle parti.

2. Gli atti negoziali degli Organismi sono contraddistinti da un codice identificativo univoco, che sostituisce a tutti gli effetti il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

3. Gli atti negoziali degli Organismi di importo superiore ad euro 500.000,00, IVA esclusa, sono approvati dal Direttore generale.

4. Gli atti negoziali di cui al comma 3 impegnano il contraente all'atto della loro sottoscrizione mentre diventano efficaci nei riguardi degli Organismi dopo l'avvenuta approvazione del Direttore generale che deve intervenire nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti e documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti e documenti pervengono al Direttore generale. Decorso il termine di trenta giorni senza che sia intervenuta l'approvazione, l'atto negoziale si intende non approvato.

5. In apposito registro interno sono annotati cronologicamente gli atti negoziali approvati dal Direttore generale.

6. Il limite di cui al comma 3 può essere aggiornato ogni cinque anni con provvedimento del Direttore generale, sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

Art. 26

Esecuzione anticipata degli atti negoziali

 

1. Quando l'atto negoziale di cui all'art. 25, comma 3, ha ad oggetto una prestazione che per la sua natura deve essere immediatamente effettuata o nei casi di urgenza, il responsabile della struttura amministrativa del DIS può autorizzarne l'esecuzione anticipata nelle more dell'approvazione del Direttore generale.

2. Qualora successivamente all'esecuzione anticipata non intervenga l'approvazione dell'atto negoziale, il contraente ha diritto solo al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite.

 

Art. 27

Contenuto degli atti negoziali

 

1. Negli atti negoziali devono essere chiaramente indicati i diritti e doveri delle parti, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

2. Di norma, gli atti negoziali devono contenere:

a) l'indicazione del soggetto contraente e del relativo domicilio;

b) l'oggetto della prestazione e le particolari modalità di esecuzione eventualmente previste;

c) il valore complessivo dell'acquisizione con l'indicazione dell'importo delle imposte e del prezzo riferito al singolo bene, lavoro o servizio;

d) i lavori o forniture di beni e servizi che il contraente intende subappaltare, con l'indicazione del subappaltatore ove già autorizzato;

e) il codice identificativo unico di cui all'art. 25, comma 2;

f) le coordinate dei conti correnti bancari o postali dell'operatore economico su cui effettuare i pagamenti;

g) i tempi e la decorrenza del termine iniziale dell'esecuzione;

h) la durata dell'atto negoziale e l'eventuale indicazione della possibilità di proroga o rinnovo dello stesso;

i) la facoltà dell'amministrazione, negli atti negoziali pluriennali, di recedere al termine di ciascuna annualità;

l) gli obblighi e le responsabilità dell'esecutore;

m) le modalità e i termini di verifica della prestazione che, di norma, non possono essere superiori a trenta giorni dalla data di ultimazione della stessa;

n) l'indicazione delle garanzie prestate;

o) le penali da applicare in caso di ritardato adempimento della prestazione;

p) le eventuali penali correlate alla qualità della fornitura o al livello del servizio, ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive o per l'esecuzione anticipata della prestazione;

q) le ipotesi di recesso e di risoluzione dell'atto negoziale;

r) il divieto per il contraente di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dagli Organismi;

s) le modalità di risoluzione delle eventuali controversie.

 

Art. 28

Documenti facenti parte integrante dell'atto negoziale

 

1. Sono parte integrante dell'atto negoziale:

a) il capitolato prestazionale contenente le specifiche per la fornitura dei beni o lo svolgimento dei servizi, ovvero il progetto per la realizzazione delle opere e dei lavori;

b) le polizze e le garanzie;

c) ogni altro documento o dichiarazione chiesto in sede di invito a presentare offerta.

2. Qualora non allegati all'atto negoziale, i documenti elencati al comma 1 sono conservati agli atti degli Organismi controfirmati dal contraente.

 

Art. 29

Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

 

1. Negli atti negoziali deve essere inserita, a pena di nullità, apposita clausola con la quale il contraente assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro previste:

a) dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto dal contraente medesimo ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e/o integrazioni;

b) dalle ulteriori previsioni allegate alla lettera d'invito a presentare offerta, ove richieste dalla natura della prestazione oggetto dell'atto negoziale.

 

Art. 30

Regime fiscale degli atti negoziali

 

1. Gli atti negoziali sono soggetti a registrazione soltanto in caso di uso.

2. I contratti di acquisto o locazione di immobili di cui all'art. 37 sono soggetti a registrazione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

3. Le imposte di bollo o di registro, qualora dovute in base alle vigenti disposizioni, sono a carico del contraente.

 

Art. 31

Interpretazione e schemi degli atti negoziali

 

1. L'interpretazione dell'atto negoziale, ai fini della ricerca della volontà dei contraenti, deve essere effettuata tenendo conto soltanto del contenuto letterale degli accordi sottoscritti, senza dare rilievo alle eventuali attività pre-contrattuali poste in essere da uffici o personale del committente.

2. Al fine di dirimere dubbi interpretativi ed assicurare la necessaria certezza nei rapporti negoziali, con provvedimento del Direttore generale, possono essere adottati schemi di moduli negoziali e modulistica unica contenenti clausole generali predeterminate in relazione alle tipologie di acquisizioni.

 

Art. 32

Durata

 

1. Gli atti negoziali hanno di norma durata annuale coincidente, laddove possibile, con l'esercizio finanziario. Salvo quanto previsto dall'art. 36 e dall'art. 37, comma 9, possono essere sottoscritti atti negoziali per la durata massima di tre anni, per le prestazioni aventi carattere continuativo o per condizioni economiche particolarmente favorevoli.

2. Le prestazioni di durata pluriennale devono prevedere la possibilità per gli Organismi di recedere al termine di ciascuna annualità, previo preavviso da notificare nel termine indicato dall'atto negoziale che non potrà essere inferiore a quarantacinque giorni. In questo caso, nessun compenso, a nessun titolo, è dovuto al contraente per le prestazioni non eseguite.

3. Gli atti negoziali, anche di durata pluriennale, laddove indicato nella lettera d'invito a presentare offerta, possono prevedere il rinnovo, da esercitarsi per una sola volta previa valutazione di convenienza da parte degli Organismi.

4. Gli atti negoziali, laddove indicato nella lettera d'invito a presentare offerta, possono prevedere il ricorso alla proroga, per un periodo massimo di sei mesi, da esercitarsi a richiesta degli Organismi, una sola volta e per comprovate ragioni legate alla continuità della prestazione.

 

Art. 33

Clausola di revisione dei prezzi degli atti negoziali pluriennali

 

1. Gli atti negoziali aventi durata pluriennale possono contenere una clausola di revisione periodica dei prezzi sulla base degli indici dei prezzi di mercato elaborati dall'ISTAT o dalle Camere di commercio o da altri enti analoghi.

2. La rivalutazione dei prezzi è effettuata, previa formale richiesta del contraente, dal responsabile del procedimento e s'intende accettata qualora non contestata dal contraente nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

 

Art. 34

Acquisti all'estero

 

1. In caso di acquisizioni di beni e servizi tramite il ricorso al mercato estero, gli atti negoziali, conclusi anche attraverso l'adesione a condizioni generali di contratto, possono essere disciplinati dalle norme del diritto dello Stato estero e dalle corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

2. Per le acquisizioni presso il mercato estero, gli Organismi possono avvalersi della collaborazione delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari.

 

Art. 35

Acquisti on-line

 

1. E' consentito il ricorso agli acquisti on-line per quelle categorie di beni e servizi non significativi ai fini della tutela della riservatezza.

 

Art. 36

Atti negoziali quadro

 

1. Qualora non sia possibile l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni, la fornitura di beni e servizi può essere effettuata mediante atti negoziali quadro aventi una durata massima di nove anni, ferma restando la predeterminazione del tetto annuo della spesa.

2. Nel caso in cui il contratto quadro abbia durata pluriennale si applica l'art. 32, comma 2.

 

Art. 37

Acquisto e locazione di beni immobili

 

1. Gli Organismi possono acquistare o prendere in locazione da enti pubblici o privati immobili per esigenze istituzionali:

a) quando è indispensabile per la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato;

b) ovvero quando non è possibile o opportuno l'utilizzo di beni demaniali per ragioni di sicurezza o di riservatezza della sede o di convenienza economica.

2. Qualora ricorra la condizione di cui al comma 1, lettera a) il Direttore generale autorizza l'acquisto o la locazione dell'immobile previa dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata di cui all'art. 3 della Legge che attesti l'indispensabilità dell'immobile per la sicurezza dello Stato.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), le richieste di acquisto o locazione di immobili sono effettuate dal Direttore dell'Organismo interessato all'esito di apposita istruttoria svolta dalla struttura tecnica dell'Organismo richiedente, che tiene conto della pianificazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera g) della Legge, ed individua, ove possibile anche uno o più immobili ritenuti idonei.

4. Sulla base dell'istruttoria di cui al comma 3 e del quadro risultante dalla programmazione finanziaria, la struttura amministrativa del DIS valuta la compatibilità economica dell'acquisto o della locazione degli immobili ritenuti idonei, tenuto anche conto dei previsti stanziamenti di bilancio.

5. Il Direttore generale autorizza la spesa tenuto conto del parere espresso dalla Commissione di cui al comma 6.

6. Con decreto del Direttore generale è istituita presso il DIS un'apposita Commissione incaricata di:

a) verificare l'esistenza delle condizioni indicate al comma 1, lettera b);

b) verificare la rispondenza degli immobili individuati a soddisfare le esigenze di funzionamento degli Organismi, anche in relazione all'esistenza a carico dell'immobile di eventuali diritti reali, oneri, vincoli o gravami;

c) riscontrare la congruità dei prezzi di acquisto o dei canoni di locazione, che, di regola, non possono essere superiori ai prezzi normalmente praticati per analoghi immobili esistenti nelle medesime zone;

d) formulare una proposta di acquisto o di locazione.

7. La Commissione di cui al comma 6 è composta da almeno tre membri del Comparto, di cui un dirigente con funzioni di presidente.

Laddove sia necessario avvalersi dell'apporto di specifiche professionalità, la Commissione può avvalersi di esperti esterni agli Organismi, in possesso delle necessarie qualificazioni e dell'abilitazione di sicurezza.

8. Gli atti di acquisto di immobili sono adottati mediante forma pubblica amministrativa ovvero mediante stipulazione a mezzo atto notarile.

9. La durata della locazione è stabilita dal contratto e, di norma, non può eccedere i nove anni.

10. La rinnovazione della locazione è ammessa, qualora il competente Organismo comunichi il permanere delle condizioni di cui al comma 1. In sede di rinnovo dei contratti di locazione, la struttura amministrativa del DIS può provvedere alla rinegoziazione del canone al fine di adeguarlo ai prezzi del mercato immobiliare e alle disposizioni vigenti per le amministrazioni pubbliche.

11. Nei contratti di locazione che hanno durata pluriennale gli Organismi possono recedere anticipatamente, senza penalità, fatto salvo il diritto del locatore al rimborso di eventuali spese documentate sostenute nell'esclusivo interesse degli Organismi, a partire dal diciannovesimo mese di locazione, mediante comunicazione scritta da far pervenire al locatore a mezzo raccomandata almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia.

12. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera a), i contratti di locazione possono prevedere per esigenze istituzionali particolari clausole di durata e modalità di rinnovo o di recesso.

13. I contratti di locazione possono contenere la clausola di adeguamento periodico dei canoni, da determinarsi in base alle disposizioni vigenti per le locazioni di immobili.

14. I pagamenti dei canoni di locazione possono essere effettuati in rate periodiche anticipate, da corrispondersi previa presentazione di regolare fattura o ricevuta.

 

Art. 38

Realizzazione o ristrutturazione delle infrastrutture

 

1. I lavori comunque relativi alla realizzazione, ristrutturazione o adeguamento funzionale delle sedi degli Organismi, nonché di ogni altra loro infrastruttura o pertinenza di cui al punto 10 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, recante «Criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato», rientrano nel novero delle opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 352, comma 1, 353, comma 1, 354, 356, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'art. 6, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, ogni altro adempimento previsto per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 è effettuato con procedure alternative in grado di assicurare la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni e con modalità concordate con le competenti amministrazioni dello Stato o enti.

3. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge è costituito l'organo incaricato dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

4. I lavori di cui al comma 1 e le connesse forniture sono disciplinati dal presente regolamento anche nel caso in cui le procedure negoziali non siano espletate direttamente dagli Organismi.

5. I cantieri relativi alle opere infrastrutturali presso le sedi del Comparto dovranno essere opportunamente delimitati e sorvegliati e recare all'esterno idonea segnaletica di divieto di accesso alle persone non autorizzate dagli Organismi.

 

Art. 39

Prestazioni d'opera specialistica o intellettuale

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 72, comma 2, per particolari prestazioni d'opera specialistica o intellettuale relative alle attività disciplinate dal presente regolamento, gli Organismi possono affidare, con le procedure da esso previste, prestazioni d'opera specialistica o intellettuale a professionisti esterni in possesso dei necessari requisiti.

2. Il professionista mantiene la propria autonomia organizzativa anche quando le prestazioni rese comportano il parziale utilizzo di mezzi o il coordinamento con l'organizzazione interna degli Organismi. In ogni caso le attività svolte dal professionista non possono in alcun modo dare luogo a un rapporto di impiego presso gli Organismi.

3. I contratti di prestazione d'opera specialistica o intellettuale non possono avere durata superiore ad un anno rinnovabile una sola volta, fatte salve le prestazioni relative all'esecuzione di un progetto la cui durata è strettamente commisurata al tempo necessario per la realizzazione dello stesso.

4. I professionisti esterni incaricati delle prestazioni d'opera specialistica e intellettuale riferite a opere o lavori ovvero a forniture e servizi di importo superiore a euro 1.000.000,00, IVA esclusa, devono stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, nell'ambito dei limiti indicati nel provvedimento di incarico.

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo delle forniture, dei servizi, delle opere o dei lavori, fino al limite di euro 2.500.000,00. La mancata presentazione da parte del professionista esterno della polizza di garanzia esonera il committente dal pagamento della parcella professionale.

 

Art. 40

Permute e altri contratti di scambio

 

1. Il ricorso alla permuta e ad altri contratti di scambio avviene, di norma, tra beni ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva dei beni e delle prestazioni reciproche.

2. Nel caso in cui i beni o le prestazioni non siano economicamente equivalenti, il contraente che effettua la prestazione di minor valore dovrà pagare il prezzo pattuito alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la differenza economica tra le prestazioni.

3. Nei contratti deve essere garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. A tal fine, il contraente dovrà garantire che i materiali e le tecnologie, nonché i documenti agli stessi correlati, siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

4. Nei contratti, oltre al valore complessivo deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli beni e delle singole prestazioni che le parti si impegnano a scambiare reciprocamente.

5. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese, gli Organismi utilizzano apposite tabelle di onerosità e di rilevazione dei costi orari del personale. Per la valutazione delle prestazioni rese dagli operatori economici o dalle amministrazioni pubbliche sono utilizzate le procedure previste per la verifica della congruità delle offerte.

6. I contratti sono autorizzati con formale provvedimento del competente Direttore.

7. Nei casi di contratti atipici di scambio, a ciascuna prestazione del contratto si applica la disciplina che le è propria in considerazione della sua natura.

 

Art. 41

Prestazioni o cessione di beni a terzi

 

1. Gli Organismi promuovono e possono partecipare alle attività di sviluppo delle tecnologie per usi informativi, ai programmi di cooperazione con soggetti pubblici o privati, ai presidi per la sicurezza di aziende e infrastrutture strategiche e ad ogni altra iniziativa volta allo sviluppo della cultura della sicurezza.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, gli Organismi possono effettuare studi, ricerche, attività applicative e, tramite le proprie strutture tecniche e logistiche, prestazioni di servizi a pagamento a favore di terzi.

3. Le prestazioni di servizi a favore di terzi consistono in attività di ricerca, di analisi, di consulenza, di sperimentazione e di formazione per le quali sussiste l'interesse istituzionale degli Organismi alla loro realizzazione.

4. Gli Organismi possono procedere alla alienazione di beni mobili o di materiale non utilizzato, anche nell'ambito dei programmi di adeguamento o innovazione tecnologica o per esigenze di riorganizzazione dei servizi tecnici o logistici.

5. Le prestazioni di servizi o le cessioni di beni non utilizzati a terzi sono effettuate a titolo oneroso. Il corrispettivo della prestazione del servizio o della cessione è determinato dalla competente struttura tecnica o logistica, secondo criteri di convenienza tecnico-economica.

6. La prestazione di servizio o la cessione a terzi è autorizzata dal competente Direttore.

7. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati di volta in volta l'interesse o i motivi dell'alienazione, i corrispettivi delle prestazioni o il prezzo di vendita dei beni nonché il responsabile del procedimento.

8. Agli atti negoziali che comportano un'entrata per gli Organismi si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di contabilità del DIS, dell'AISE e dell'AISI adottato in data 17 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1.

 

Art. 42

Sponsorizzazioni

 

1. Fatte salve le peculiari esigenze di riservatezza e sicurezza, il DIS, anche per conto delle Agenzie, può concludere accordi di sponsorizzazione con amministrazioni pubbliche, associazioni senza fini di lucro, operatori economici e soggetti privati per favorire la promozione della cultura della sicurezza, per migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati, per acquisire prestazioni di beni, servizi o lavori con risparmi di spesa rispetto agli oneri programmati o per acquisire entrate da destinare a specifici progetti istituzionali.

2. La scelta dello sponsor è effettuata mediante trattativa privata con soggetti privati in possesso dei previsti requisiti di idoneità.

3. Agli atti negoziali di sponsorizzazione si applicano le disposizioni del presente regolamento e del regolamento di contabilità del DIS, dell'AISE e dell'AISI adottato in data 17 dicembre 2013 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1.

4. Gli atti negoziali di sponsorizzazione sono approvati dal Direttore generale entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

5. Sono vietate le sponsorizzazioni finalizzate alla propaganda di natura politica e sindacale o che rechino pregiudizio o danno all'immagine degli Organismi.

 

Titolo VIII

TITOLO ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

 

Art. 43

Esecuzione delle prestazioni

 

1. La sorveglianza dell'esecuzione delle prestazioni è affidata alle competenti strutture tecniche e, ove nominati, al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione.

2. Per esigenze di servizio, gli Organismi possono chiedere il differimento per un massimo di sei mesi della decorrenza della fornitura dei beni o dei servizi. Il differimento è comunicato al contraente dal responsabile del procedimento nei tre giorni lavorativi antecedenti al termine iniziale della prestazione.

 

Art. 44

Variazioni in corso di esecuzione della prestazione

 

1. E' possibile variare le prestazioni previste nell'atto negoziale nei casi previsti dall'art. 18, comma 1, lettera f).

2. Ai fini del comma 1, sono compresi nei lavori, beni e servizi complementari le prestazioni divenute necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o organizzative; la intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione, che rendano possibile e conveniente un miglioramento significativo della qualità dell'opera o di sue parti, con particolare riguardo alla funzionalità e sicurezza; la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera; il manifestarsi di errori od omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, fermo restando quanto previsto dai commi 10 e seguenti. Sono altresì compresi nei lavori, beni e servizi complementari le variazioni, disposte nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula dell'atto negoziale o dalla necessità di evitare aggravi di spesa.

3. Il contraente ha l'obbligo di assoggettarsi alle variazioni della prestazione che comportino diminuzioni o aumenti entro il limite del quinto del prezzo dell'atto negoziale. Le variazioni sono eseguite agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'atto negoziale originario, salva l'eventuale applicazione del comma 4, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Le variazioni della prestazione sono indicate in un apposito atto di sottomissione.

4. Per le variazioni che comportino nuove prestazioni non previste nell'atto negoziale originario, i nuovi prezzi delle prestazioni si valutano desumendoli dal prezzario approvato dal committente, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nell'atto negoziale, ovvero ricavandoli da nuove analisi. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati, il committente può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di tali nuovi prezzi, fatta salva la possibilità di formulare apposita riserva.

5. In accordo con il contraente, da formalizzare in un apposito atto aggiuntivo, possono essere altresì introdotte variazioni in aumento della prestazione di importo superiore al quinto e fino alla concorrenza del 50 per cento del prezzo dell'atto negoziale. In caso di mancato accordo sulle variazioni, l'atto negoziale può essere risolto e all'esecutore è riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato, non altrimenti impiegabile.

6. Il contraente può proporre al responsabile del procedimento di introdurre varianti migliorative alla prestazione senza aggravi di spesa per il committente.

7. Eventuali modifiche non autorizzate apportate alla prestazione non danno titolo a pagamenti o rimborsi a favore del contraente e, ove ritenuto opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione preesistente.

8. In caso di esecuzione di lavori, non sono considerate varianti gli interventi disposti per risolvere aspetti di dettaglio che non comportano un aumento dell'importo pattuito.

9. Nei casi indicati al comma 2 e al comma 8, le variazioni possono essere disposte dal Direttore dei lavori, ove preventivamente delegato dalla Stazione appaltante al momento dell'affidamento dell'incarico o, successivamente, con apposita determinazione, anche per il tramite del Responsabile del procedimento.

10. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili anche per i danni subiti dalla stazione appaltante per le varianti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione stessa, che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera appaltata ovvero la sua utilizzazione; nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

11. Nel caso in cui le varianti, conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, superino il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto stesso, con il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

12. Si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati.

 

Art. 45

Sospensione della prestazione

 

1. Per cause di forza maggiore, di avverse condizioni climatiche, per motivate ragioni di pubblico interesse o necessità, per preminenti esigenze di sicurezza degli Organismi, e per altre cause speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, ivi comprese le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica, il committente, anche su segnalazione del contraente, può disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione della prestazione o di una parte di essa. In tal caso all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo.

2. La sospensione e la ripresa dell'esecuzione devono risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

3. Nel verbale di ripresa delle attività deve essere indicato il termine ultimo di esecuzione delle prestazioni che è rideterminato in relazione alla durata della sospensione ed agli effetti da questa prodotti.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, dovute a ragioni di pubblico interesse o necessità ovvero a preminenti esigenze di sicurezza degli Organismi, durino per un periodo di tempo superiore ad una quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della prestazione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere lo scioglimento dell'atto negoziale senza indennità; se il committente si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione.

5. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle stabilite dal comma 1 danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

 

Art. 46

Disposizioni particolari per l'esecuzione di lavori

 

1. La consegna dei lavori, di cui è redatto verbale sottoscritto dal contraente, in contraddittorio con il rappresentante della competente struttura tecnica o con il direttore dei lavori, qualora nominato, avviene nel termine di quarantacinque giorni dall'avvenuta sottoscrizione dell'atto negoziale, ove non diversamente stabilito dalle parti, anche in relazione alla natura e all'oggetto dell'atto negoziale.

2. L'esecutore dei lavori è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite dal committente con ordine di servizio comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza, fatta salva la facoltà di formulare le proprie riserve.

3. Per il pagamento di rate di acconto previste dall'atto negoziale, devono essere redatti stati di avanzamento lavori nei quali sono riassunte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite, corredate dei relativi prezzi.

4. Il certificato di ultimazione dei lavori è emesso a seguito della comunicazione di conclusione della prestazione da parte dell'esecutore. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere il completamento di lavorazioni marginali, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere, entro il termine perentorio di sessanta giorni.

5. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione dei lavori, deve essere redatto un verbale di constatazione sullo stato dei lavori eseguiti e da ultimare.

6. I documenti riepilogativi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono redatti dal rappresentante della competente struttura tecnica o dal direttore dei lavori, qualora nominato, in contraddittorio con l'esecutore.

7. I lavori di minuto mantenimento possono essere eseguiti senza particolari formalità.

 

Art. 47

Contabilità dei lavori

 

1. Nel caso di lavori economicamente rilevanti o complessi o qualora previsto dall'atto negoziale, i fatti producenti spesa sono annotati nel registro di contabilità e nelle altre scritture contabili previste dalle disposizioni generali in materia di contabilità dei lavori per gli appalti pubblici.

2. L'esecutore deve prendere visione e sottoscrivere periodicamente il registro di contabilità con le modalità e nei termini previsti dall'atto negoziale. Qualora l'esecutore ometta di sottoscrivere il registro, il direttore dei lavori comunica formalmente allo stesso di provvedervi entro un congruo termine, trascorso il quale le registrazioni effettuate nel periodo si intenderanno tacitamente accettate.

 

Art. 48

Riserve dell'esecutore dei lavori

 

1. L'esecutore deve sempre uniformarsi alle disposizioni formali del committente senza ritardare lo svolgimento della prestazione.

2. Eventuali riserve concernenti l'esecuzione o la mancata rilevazione di fattori in grado di incrementare il costo della prestazione devono essere formulate, a pena di decadenza, nei documenti riepilogativi di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 46 ovvero all'atto della prima sottoscrizione dell'ordine di servizio di cui al comma 2 dello stesso art. 46, o del registro di contabilità di cui al comma 1, dell'art. 47 successiva al verificarsi dell'evento o all'accertamento della circostanza pregiudizievole. L'esecutore può inizialmente formulare generiche riserve che dovranno essere precisate in modo dettagliato e sottoscritte nei quindici giorni successivi. L'onere della tempestività non è richiesto quando la pretesa dell'esecutore dipende dalla rettifica di errori materiali.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione esatta, senza possibilità di successivi incrementi delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute, pena l'inammissibilità.

4. Non possono essere oggetto di riserva partite di lavoro non contabilizzate o aspetti progettuali che sono stati già oggetto di verifica prima della sottoscrizione dell'atto negoziale.

5. Il direttore dei lavori espone in modo esauriente nel registro di contabilità le sue motivate deduzioni in merito alle riserve formulate dall'esecutore e comunica immediatamente, con apposita relazione riservata, al responsabile del procedimento il proprio motivato parere sull'ammissibilità e sulla fondatezza delle riserve nonché, sull'opportunità di una rapida definizione delle stesse in via amministrativa o mediante accordo bonario.

6. Il responsabile del procedimento, previa verifica dell'ammissibilità e della fondatezza delle riserve dell'esecutore, tenendo conto del parere espresso dal direttore dei lavori e dalla competente struttura tecnica, elabora la proposta di accordo bonario.

7. La proposta di accordo bonario è comunicata all'esecutore dopo l'approvazione del Direttore generale.

 

Art. 49

Vicende soggettive dell'esecutore

 

1. In caso di cessioni d'azienda o di rami d'azienda, di trasformazione, fusione, scissione relativi ai soggetti contraenti il nuovo soggetto ne dà comunicazione al committente entro il termine di dieci giorni, documentando contestualmente il possesso dei requisiti di idoneità di cui al titolo III. In caso di omessa o ritardata comunicazione, il committente può recedere dal contratto ovvero può procedere agli accertamenti di cui al comma 2, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

2. Il committente verifica il possesso da parte del nuovo soggetto dei requisiti di idoneità. Durante il periodo necessario per gli accertamenti, che non può essere superiore a sessanta giorni, prorogabile dal committente una sola volta per ulteriori sessanta giorni in caso di particolare complessità degli accertamenti stessi, la prestazione è sospesa di diritto. L'eventuale differimento dei termini contrattuali non comporta oneri a carico dell'amministrazione.

3. Compiuti gli accertamenti ovvero allo spirare dei termini di cui al comma 2, laddove non sia risultato il possesso dei prescritti requisiti di idoneità, il committente risolve l'atto negoziale, fatte in ogni caso salve eventuali azioni nei confronti dell'esecutore o dell'originario contraente per il risarcimento dei danni.

4. Nel caso di risoluzione di cui al comma 3, al nuovo soggetto è riconosciuto quanto previsto dall'art. 10, comma 3, per le prestazioni già eseguite dal contraente originario.

 

Art. 50

Recesso unilaterale

 

1. Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dall'atto negoziale previo preavviso di almeno venti giorni, da notificare al contraente.

2. Al contraente è liquidato il corrispettivo dei lavori e servizi eseguiti e dei beni utilizzati, oltre al decimo dell'importo dei lavori o servizi non eseguiti.

3. Il decimo dell'importo dei lavori o servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'atto negoziale, al netto dell'IVA e l'ammontare dei lavori o dei servizi eseguiti.

 

Art. 51

Risoluzione

 

1. Qualora nei confronti del contraente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione - decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché per gravi violazioni delle norme per la tutela delle informazioni classificate, il committente procede alla risoluzione dell'atto negoziale. Il committente procede altresì alla risoluzione dell'atto negoziale qualora nei confronti del contraente sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

2. Non si procede alla risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 laddove, avuto riguardo allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, dall'interruzione dell'esecuzione della prestazione possa derivare un grave pregiudizio per il committente, semprechè non sia impossibile la prosecuzione del rapporto negoziale per motivi attinenti alla sicurezza.

3. Il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'atto negoziale.

 

Art. 52

Garanzie

 

1. Per l'esecuzione di opere e lavori e la fornitura di beni e servizi di importo superiore ad euro 20.000,00, IVA esclusa, il contraente dovrà costituire una garanzia. In caso di sub-appalto ai sensi dell'art. 13, di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di cui all'art. 12, la garanzia dovrà essere intestata anche al subappaltatore, alle singole imprese componenti il raggruppamento e a quelle consorziate.

2. Nel caso di esecuzione di lavori o forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro 200.000,00, IVA esclusa, il responsabile del procedimento può esonerare il contraente dall'obbligo di costituire la garanzia di cui al precedente comma 1 qualora apporti un miglioramento pari almeno al 0,75 per cento del prezzo di aggiudicazione.

3. Le modalità e l'importo della garanzia sono indicate nella lettera d'invito a presentare offerta. La garanzia è prestata in relazione alla tipologia della prestazione, mediante contratto autonomo di garanzia ovvero tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa emessa da operatori del settore di primario rilievo e che abbiano requisiti di solvibilità e affidabilità finanziaria commisurati alla misura della garanzia da rilasciare a tutela, verificati dagli Organismi.

4. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento con diritto del committente di incamerare la garanzia provvisoria laddove prestata.

5. Il contratto autonomo di garanzia deve prevedere l'operatività della garanzia a prima richiesta, senza possibilità per il contraente di poter opporre eccezione alcuna.

6. La polizza fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

7. La garanzia è svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto gli obblighi negoziali ed è stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia. In relazione alla tipologia della prestazione, può essere previsto lo svincolo progressivo, sino ad un massimo del 75 per cento dell'importo prestato a garanzia, in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione della prestazione. La garanzia cessa di avere effetto all'esito positivo delle attività di verifica della prestazione, coincidente con la data del collaudo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, comma 11, o del rilascio delle dichiarazioni o di emissione dei certificati previsti all'art. 54.

8. In relazione alla natura, alla durata ed al valore economico della prestazione, il committente può prevedere l'obbligo per l'esecutore dei lavori di stipulare una polizza che tenga indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data del collaudo o del rilascio delle dichiarazioni o di emissione dei certificati previsti all'art. 54.

9. L'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi della prestazione per la durata di due anni dalla data del collaudo ovvero, ove questo non sia previsto, dal rilascio delle dichiarazioni o dall'emissione dei certificati previsti all'art. 54.

10. Per i lavori economicamente rilevanti o complessi, l'esecutore può essere obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato previsto all'art. 57 o comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori una polizza indennitaria della durata massima decennale a copertura dei rischi di rovina dell'opera derivanti da gravi difetti costruttivi.

11. Per i lavori economicamente rilevanti o complessi, l'esecutore può essere obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato previsto all'art. 57, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi per una durata massima di 10 anni.

 

Art. 53

Penalità e premi

 

1. L'atto negoziale indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione.

2. Fatta salva una diversa indicazione contenuta nell'atto negoziale, la penale è, di norma, stabilita in misura giornaliera in relazione all'ammontare della prestazione.

3. Complessivamente l'importo della penale non può superare il 10 per cento del valore della prestazione medesima al netto dell'IVA.

4. Fatta salva una diversa indicazione contenuta nell'atto negoziale, qualora l'esecuzione della prestazione sia articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali si applicano ai rispettivi importi.

5. La penale non si applica qualora il contraente comunichi tempestivamente i ritardi imputabili a cause documentate di forza maggiore.

6. Nel capitolato prestazionale o nel progetto dei lavori dovranno essere esattamente determinati gli standard qualitativi dei vari livelli di servizio previsti e la possibilità di concordare premi per prestazioni migliorative o aggiuntive rispetto alla prestazione base.

7. Possono essere previste penali strettamente correlate ai livelli di servizio prestabiliti ovvero premi per prestazioni migliorative o aggiuntive rispetto alla prestazione base indicata nell'atto negoziale. La misura di tali penali o di tali premi non può essere superiore al 10 per cento del valore della prestazione al netto dell'IVA.

8. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse all'ultimazione della prestazione in anticipo rispetto al termine previsto, le parti contraenti possono pattuire un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri indicati ai commi 1, 2 e 3.

 

Art. 54

Verifica della prestazione

 

1. L'attività di verifica della prestazione è volta ad accertare che la stessa sia stata eseguita a regola d'arte sotto il profilo qualitativo, quantitativo, tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dall'atto negoziale.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, la verifica della prestazione è eseguita di norma dalla commissione di collaudo di cui all'art. 56, comma 1, che rilascia apposito certificato di collaudo.

3. Per le forniture di beni o di servizi di importo fino a euro 50.000,00, IVA esclusa, e per i materiali di consumo pronti in commercio, l'atto negoziale può prevedere che le attività di verifica della prestazione siano eseguite dalla struttura utilizzatrice che rilascia apposita dichiarazione di buona provvista o di regolare esecuzione del servizio.

4. Per l'esecuzione dei lavori di importo fino a euro 1.000.000,00, IVA esclusa, l'atto negoziale può prevedere che la conformità della prestazione dell'operatore economico sia attestata dalla competente struttura tecnica o dal direttore dei lavori, qualora nominato, mediante il certificato di regolare esecuzione emesso al termine delle attività di controllo tecnico-contabile e di verifica finale della prestazione.

5. Per le forniture di beni o di servizi di importo fino a euro 500.000,00, IVA esclusa, l'atto negoziale può prevedere che la conformità della prestazione sia attestata dalla struttura incaricata o dal direttore dell'esecuzione, qualora nominato, mediante il certificato di conformità emesso al termine delle attività di controllo tecnico-contabile e di verifica finale della prestazione.

6. Il riscontro e la verifica delle prestazioni d'opera professionale o di lavoro autonomo, delle forniture di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere sono effettuate direttamente dall'utilizzatore, che rilascia apposita dichiarazione attestante la regolare esecuzione della prestazione.

 

Art. 55

Svolgimento delle attività di verifica

 

1. Lo svolgimento delle attività di verifica assume caratteristiche diverse in relazione all'oggetto, alle modalità ed ai tempi previsti per l'effettuazione della prestazione. In particolare:

a) per le forniture di beni la cui consegna avviene in unica soluzione, la verifica è effettuata al termine della prestazione; in tal caso, le specifiche tecniche o le clausole negoziali possono prevedere, per forniture di ingenti quantità di beni, verifiche su campioni rappresentativi;

b) per le prestazioni di fornitura e posa in opera di beni, la verifica è effettuata al termine delle operazioni di installazione e attiene sia ai beni forniti che alle operazioni necessarie per la posa in opera;

c) per i servizi a carattere continuativo, la verifica è svolta con riferimento alle singole attività; in tal caso, le specifiche tecniche o le clausole negoziali possono prevedere che la verifica sia eseguita periodicamente ovvero sulla totalità delle attività ovvero su base campionaria;

d) in caso di prestazioni di servizi, forniture in opera o lavori complessi devono essere previste attività di verifica in corso d'opera per il controllo tecnico delle lavorazioni significative non più ispezionabili al termine del servizio o lavoro.

2. Il contraente deve essere informato dell'inizio dello svolgimento delle attività di verifica ed ha il diritto, laddove lo richieda, di partecipare alle attività di controllo tecnico volte ad accertare la conformità della prestazione.

3. Eventuali eccezioni, obiezioni o richieste formulate dal contraente nel corso delle verifiche devono essere rappresentate al responsabile del procedimento mediante apposita relazione.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenute fondate le eccezioni, le obiezioni o le richieste formulate dal contraente, può sospendere le attività di verifica nelle more delle definitive determinazioni.

5. Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 60 e valutato nel complesso l'interesse all'acquisizione della prestazione, anche sotto il profilo temporale, qualora nel corso della verifica di cui ai precedenti commi sia accertata la sussistenza di differenze tra i materiali consegnati e quelli previsti nell'atto negoziale, di norma gli Organismi, previa motivata determinazione, possono:

a) accettare i materiali forniti in sostituzione, qualora risultino di qualità superiore rispetto a quelli previsti nell'atto negoziale, senza oneri a carico del committente;

b) accettare la prestazione applicando una riduzione dell'importo dovuto al contraente qualora i materiali forniti in sostituzione risultino di qualità inferiore rispetto a quelli previsti nell'atto negoziale sempre che le differenze tra i materiali forniti e quelli previsti nell'atto negoziale non pregiudichino l'uso, l'estetica e la durata degli stessi.

 

Art. 56

Collaudo

 

1. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione che si compone di un presidente e di almeno due membri, individuati tra il personale che, in possesso di preparazione tecnica adeguata, non ha partecipato alle attività negoziali ovvero non ha diretto o sorvegliato l'esecuzione della prestazione. Il presidente è individuato, di norma, tra i dirigenti del Comparto. Uno dei membri svolge anche le funzioni di segretario.

2. Il collaudo da effettuarsi all'estero o presso una località distaccata rispetto alle sedi degli Organismi può essere effettuato anche da un singolo collaudatore appositamente nominato.

3. Per le prestazioni effettuate presso le sedi decentrate, i membri della commissione vengono scelti tra il personale delle medesime, con l'eventuale integrazione di personale tecnico.

4. Le operazioni di collaudo sono effettuate collegialmente dalla commissione.

5. La commissione di collaudo deve prendere visione degli atti del procedimento, delle dichiarazioni e delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla struttura tecnica in corso di esecuzione delle prestazioni, nonché delle certificazioni rilasciate dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, qualora nominati.

6. Ove possibile, la commissione di collaudo provvede anche all'apertura dei colli accertando la rispondenza qualitativa e quantitativa del materiale a quello previsto dall'atto negoziale.

7. Nel caso in cui l'apertura dei colli sia effettuata da altro personale incaricato, dovrà essere redatto formale verbale delle operazioni di apertura riportante i riscontri effettuati, da inviare alla commissione di collaudo.

8. Eventuali inadempimenti del contraente, ascrivibili a deterioramenti e/o anomalie del materiale fornito, riscontrati in sede di apertura colli, devono essere tempestivamente comunicati al responsabile del procedimento che provvederà a notificarli al contraente, per la successiva regolarizzazione della prestazione.

9. Nei casi di prestazioni complesse, la commissione di collaudo può essere integrata da qualificati esperti esterni, in possesso delle necessarie abilitazioni di sicurezza.

10. Le operazioni di collaudo devono essere verbalizzate a cura della commissione.

11. Il certificato di collaudo dei lavori economicamente rilevanti o complessi ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione senza che siano stati notificati vizi o rilievi all'esecutore.

 

Art. 57

Certificato di regolare esecuzione dei lavori

 

1. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori deve contenere:

a) l'indicazione del contraente e dei lavori effettuati;

b) gli estremi dell'atto negoziale e degli eventuali atti aggiuntivi;

c) gli importi di spesa autorizzati;

d) il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori e le eventuali proroghe;

e) le date di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

f) la data e l'importo del conto finale;

g) l'indicazione di eventuali danni derivanti da forza maggiore o degli infortuni verificatisi;

h) l'indicazione di eventuali somme da porre a carico del contraente per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

i) le indicazioni circa l'adempimento, da parte del contraente e degli eventuali sub-appaltatori, degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nonché degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro;

l) gli esiti delle eventuali verifiche effettuate in corso d'opera;

m) gli esiti della verifica finale;

n) la determinazione dell'importo da liquidare al contraente.

 

Art. 58

Certificato di conformità della prestazione

 

1. Il certificato di conformità della prestazione deve indicare:

a) il contraente e la prestazione effettuata;

b) gli estremi dell'atto negoziale e degli eventuali atti aggiuntivi;

c) gli importi di spesa autorizzati;

d) il rispetto dei tempi prescritti per l'esecuzione della prestazione e/o di quelli eventualmente prescritti per proroghe, sospensioni e riprese;

e) il rispetto dei luoghi di consegna;

f) se il contraente e gli eventuali subappaltatori abbiano assolto gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nonché quelli in materia di sicurezza sul lavoro;

g) l'indicazione di eventuali danni derivanti da forza maggiore o degli infortuni verificatisi;

h) l'indicazione di eventuali somme da porre a carico del contraente per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;

i) gli esiti delle eventuali verifiche effettuate durante la prestazione;

l) gli esiti della verifica finale;

m) la determinazione dell'importo da liquidare al contraente.

2. Qualora previsto dall'atto negoziale, il certificato di conformità della prestazione deve essere indirizzato a valutare:

a) la qualità del servizio e/o della fornitura in termini di aderenza o di conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c) la soddisfazione dell'utente finale del servizio o del fruitore del bene.

 

Art. 59

Comunicazione degli esiti delle verifiche

 

1. Nel termine stabilito dall'atto negoziale, il responsabile del procedimento comunica gli esiti delle verifiche della prestazione al contraente ai fini della decorrenza della garanzia, ove prevista, e dei termini di pagamento.

 

Art. 60

Inadempimenti

 

1. La mancata prestazione o la prestazione non conforme alle prescrizioni o ai termini dell'atto negoziale determina l'inadempimento del contraente.

2. In caso di inadempimento, qualora persista l'interesse del committente all'adempimento, il responsabile del procedimento fissa il termine entro il quale il contraente deve procedere all'esecuzione della prestazione negoziale ovvero a comunicare eventuali giustificazioni, fatto salvo il diritto ad applicare le penalità previste.

3. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute soddisfacenti, il responsabile del procedimento comunica al contraente l'avvenuta risoluzione di diritto dell'atto negoziale e provvede all'incameramento della garanzia prestata, in misura proporzionale al valore della parte della prestazione non eseguita ovvero, all'eventuale esecuzione in danno, con le modalità indicate al comma 6.

4. I casi di forza maggiore che impediscono il regolare adempimento degli obblighi negoziali, devono essere formalmente comunicati dal contraente. Tale comunicazione, da presentare entro il termine di dieci giorni solari dall'evento corredata dalla pertinente documentazione giustificativa, non dà di per se diritto alla modifica delle condizioni e dei termini negoziali. Il Committente valuta se le circostanze dedotte costituiscono effettivamente causa di forza maggiore e determina gli effetti prodotti sull'esecuzione negoziale. Non costituisce caso di forza maggiore o di eccessiva onerosità l'oscillazione dei cambi per le acquisizioni in valuta estera effettuate entro novanta giorni dalla stipula dell'atto negoziale, rientrando tale alea nel normale rischio d'impresa.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, il committente può risolvere l'atto negoziale anche nel caso in cui il calcolo dell'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento dell'importo della prestazione ovvero, nei casi di grave negligenza o frode oppure nei casi di venir meno del rapporto fiduciario per imperizia e incapacità del contraente tale da compromettere il buon esito della prestazione o, infine, per gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza.

6. In caso di esecuzione in danno, il responsabile del procedimento affida a terzi le prestazioni non eseguite, ai prezzi e alle condizioni di mercato. La scelta del contraente subentrante avviene previa trattativa privata. Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare le maggiori spese sostenute dal committente rispetto a quelle inizialmente previste dall'atto negoziale, fatto salvo il diritto di applicare le penalità previste e il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

 

Titolo IX

PAGAMENTI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

 

Art. 61

Pagamenti

 

1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalità, sono effettuati nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

2. I pagamenti degli Organismi sono effettuati di norma mediante bonifici tratti da appositi conti correnti bancari o postali intestati alla competente struttura amministrativa. Qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alla procedura ordinaria, il pagamento può essere effettuato per contanti, nei limiti previsti dalla vigente normativa, o a mezzo di carta di credito.

3. I pagamenti degli Organismi avvengono sulla base di fatture, parcelle o altra idonea documentazione emessa dal contraente. Tenuto conto delle peculiari esigenze di riservatezza delle attività negoziali, agli operatori economici sono comunicate le modalità per la trasmissione delle fatture elettroniche e degli altri documenti negoziali e gli eventuali sistemi di protezione dei dati.

4. Per esigenze di riservatezza gli Organismi non rilasciano certificazioni o attestazioni da utilizzare nelle procedure concorsuali. A richiesta dei contraenti, possono essere rilasciate soltanto generiche attestazioni circa l'ammontare complessivo annuo dei corrispettivi relativi ai rapporti negoziali intercorsi con gli Organismi.

 

Art. 62

Impignorabilità dei fondi depositati sui conti correnti degli Organismi

 

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse agli atti di gestione delle spese, gli Organismi utilizzano conti correnti bancari o postali alimentati con i fondi di bilancio assegnati ai sensi dell'art. 29, comma 2, della Legge.

2. I fondi depositati sui conti correnti bancari sono impignorabili e non sono soggetti ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni. I pignoramenti comunque effettuati sono nulli di diritto.

3. In caso di procedure esecutive sui fondi di cui al comma 2, gli istituti di credito non hanno l'obbligo di trattenere le somme depositate dagli Organismi e sono tenuti a rilasciare all'autorità o al terzo richiedente la dichiarazione di impignorabilità e, quindi, di indisponibilità dei fondi depositati dagli Organismi, informandone tempestivamente la competente struttura amministrativa titolare del conto.

 

Art. 63

Pagamenti anticipati

 

1. Gli Organismi possono procedere al pagamento anticipato della prestazione nei seguenti casi:

a) locazione di immobili o altre spese per le quali è previsto il pagamento anticipato della prestazione quale condizione per la conclusione dell'accordo;

b) acquisti on-line o approvvigionamento disciplinati da contratti per adesione o da condizioni generali imposte unilateralmente dall'operatore economico produttore o fornitore in esclusiva dei beni e servizi da acquisire;

c) condizioni economiche particolarmente convenienti applicate al committente.

2. Tenuto conto della natura e della durata della prestazione, l'atto negoziale può prevedere parziali anticipazioni di pagamento corrispondenti al valore dei beni ceduti o dei servizi e lavori eseguiti.

 

Art. 64

Interessi per ritardo nei pagamenti

 

1. In caso di ritardo nei pagamenti, al contraente spetta la corresponsione degli interessi nella misura e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

 

Art. 65

Cessione dei crediti

 

1. Ai contraenti è fatto divieto di cedere i crediti per corrispettivi dovuti dagli Organismi per l'acquisizione di beni e di servizi o per l'esecuzione di lavori.

2. La cessione fatta in violazione del divieto di cui al comma 1 è comunque inefficace per gli Organismi.

 

Art. 66

Ammissibilità della transazione per la risoluzione delle controversie

 

1. Le controversie derivanti dall'esecuzione degli atti negoziali possono essere risolte, d'accordo con il contraente, mediante apposito contratto di transazione, qualora conveniente per gli Organismi.

2. La convenienza della transazione è determinata in base alla comune esperienza amministrativa e/o a criteri di ragionevolezza, in relazione alla natura delle pretese.

3. Non sono ammesse le transazioni volte a dirimere le controversie con il contraente mediante l'instaurazione di un nuovo e diverso rapporto negoziale, inteso a soddisfare interessi differenti da quelli dedotti nell'atto negoziale originario.

4. Il responsabile della struttura amministrativa del DIS, sentito il parere del responsabile del procedimento e tenuto conto delle richieste della controparte, elabora la proposta di transazione e la sottopone alla preventiva approvazione del Direttore generale.

5. L'approvazione della transazione deve risultare da apposito atto autorizzativo del Direttore generale, o del Direttore delegato, nel quale potrà essere indicato il dirigente eventualmente delegato alla sottoscrizione del contratto di transazione.

6. Qualora la proposta di transazione comporti il pagamento, la rinuncia o la concessione di beni il cui valore stimato sia superiore ad euro 50.000,00, e comunque per le liti pendenti, deve essere richiesto il parere preventivo dell'Avvocatura dello Stato.

7. Trascorsi trenta giorni senza che l'Avvocatura esprima il parere, la proposta di transazione può essere notificata alla controparte per l'accettazione. Il termine è sospeso se l'Avvocatura chiede ulteriori chiarimenti o integrazioni. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio, la transazione può essere notificata alla controparte.

 

Art. 67

Arbitrato

 

1. La possibilità del ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle controversie deve essere espressamente prevista nell'atto negoziale.

 

Titolo X

DIRITTO DI ACCESSO

 

Art. 68

Diritto di accesso agli atti

 

1. Il diritto di accesso relativo ai documenti amministrativi concernenti le attività negoziali è esercitato mediante formale istanza. Il richiedente deve comprovare l'interesse diretto, concreto e attuale all'accesso e indicare gli elementi che consentono l'individuazione del documento, nonché l'esistenza di eventuali controinteressati.

2. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a controlli generalizzati.

3. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per gli Organismi di elaborare dati ma soltanto la visione o la consegna di copia degli atti richiesti, previo pagamento dei relativi costi di produzione.

4. Gli Organismi comunicano formalmente al richiedente l'esito dell'istanza di accesso agli atti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.

5. In caso di mancata risposta nel termine di cui al comma 4, l'istanza deve intendersi rigettata.

 

Art. 69

Esclusione dal diritto di accesso

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 per gli atti assoggettati a segreto di Stato ovvero a divieto di divulgazione ai sensi dell'art. 42 della Legge e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 294/1999 per gli atti ivi indicati, sono sottratti all'accesso:

a) gli atti generali di pianificazione e programmazione delle spese;

b) i verbali di valutazione delle offerte;

c) le dichiarazioni di verifica delle prestazioni;

d) la relazione del direttore dei lavori, il certificato di conformità del direttore dell'esecuzione, le dichiarazioni di collaudo;

e) le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

f) eventuali ulteriori aspetti riservati indicati nella lettera d'invito a presentare offerta;

g) pareri acquisiti da soggetti esterni per la risoluzione di controversie potenziali o in atto.

 

Titolo XI

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI

 

Art. 70

Comunicazioni alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, commi 2 e 8, le attività relative all'affidamento e all'esecuzione degli atti negoziali disciplinate dal presente regolamento non sono soggette agli obblighi di comunicazione e alle attività di vigilanza di cui all'art. 213 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Il Direttore generale del DIS, per conto degli Organismi, e l'Autorità Nazionale Anticorruzione possono sviluppare forme di collaborazione, secondo linee da definire congiuntamente, nel rispetto delle rispettive attribuzioni.

3. Gli obblighi di comunicazione, anche in forma elettronica, nonché eventuali collegamenti a banche dati previsti da leggi o regolamenti per finalità di rilevante interesse pubblico sono assolti dagli Organismi compatibilmente con le prioritarie esigenze di tutela della sicurezza nazionale.

4. Per gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al comma 3, il Direttore generale, per conto degli Organismi, può concordare con le competenti amministrazioni dello Stato o enti procedure alternative, informate al principio di leale collaborazione istituzionale, in grado di assicurare gli obblighi di comunicazione con la necessaria tutela della segretezza e sicurezza delle informazioni.

 

Art. 71

Utilizzo degli strumenti telematici

 

1. Con provvedimento del Direttore generale, adottato d'intesa con i Direttori delle Agenzie, sono disciplinati i criteri ed i requisiti di sicurezza del sistema autonomo e separato di interscambio informatico degli Organismi.

2. Le regole tecniche e le linee guida per le comunicazioni, per la sottoscrizione degli atti negoziali in forma elettronica e per l'utilizzo della firma digitale sono definite con provvedimento del Direttore generale, adottato d'intesa con i Direttori delle Agenzie.

 

Art. 72

Supporto delle amministrazioni dello Stato e degli enti esterni

 

1. Per la progettazione, l'affidamento, la direzione di opere e lavori, la vigilanza sull'esecuzione di opere e dei lavori nonché per le attività di progettazione, affidamento, direzione e vigilanza in caso di servizi e forniture, gli Organismi possono avvalersi del supporto delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici.

2. Per opere, lavori, servizi e forniture particolarmente complessi, ovvero ove ricorrano particolari esigenze di sicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità delegata, ove istituita, può disporre, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge, sentito il CISR, la costituzione di organi tecnici straordinari dell'amministrazione. Il provvedimento può disporre l'avvalimento di personale di altre amministrazioni, previo preventivo accordo, e di esperti esterni per il tempo strettamente necessario per l'espletamento delle attività indicate dal presente comma. L'organo straordinario cessa automaticamente al completamento dell'esecuzione del lavoro, senza possibilità di proroga e le attività svolte dagli esperti esterni non possono in alcun modo dare luogo a un rapporto di impiego presso gli Organismi.

3. Agli esperti esterni di cui al comma 2, incaricati di prestazioni specialistiche e/o intellettuali di particolare entità o rilevanza, può essere richiesto di prestare la garanzia di cui all'art. 39, commi 4 e 5.

 

Art. 73

Disposizioni finali

 

1. Il presente regolamento non sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti in quanto adottato ai sensi dell'art. 43 della Legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

 

Art. 74

Abrogazioni

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 8 recante «Definizione delle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi del DIS, dell'AISE e dell'AISI ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata».

 

Art. 75

Pubblicazione ed entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 1.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 dicembre 2016, n. 293.