Legislazione - MINISTERO SALUTE - Decreto ministeriale 13 marzo 2018

Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

 

Art. 1

Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

 

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'art. 4 della legge medesima, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:

a) albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

b) albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;

c) albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;

d) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;

e) albo della professione sanitaria di dietista;

f) albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

g) albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;

h) albo della professione sanitaria di igienista dentale;

i) albo della professione sanitaria di fisioterapista;

j) albo della professione sanitaria di logopedista;

k) albo della professione sanitaria di podologo;

l) albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;

m) albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;

n) albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;

o) albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;

p) albo della professione sanitaria di educatore professionale;

q) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l'albo della professione sanitaria dei tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo ordine è costituito dall'albo professionale già in essere presso i preesistenti collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica; l'albo della professione sanitaria di assistente sanitario di ogni singolo ordine è costituito dall'albo professionale già in essere presso i preesistenti collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI).

3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'art. 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell'art. 5.

4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

 

Art. 2

Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale

 

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'art. 1, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 3;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;

e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'ordine;

2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.

4. Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'ordine italiano di appartenenza.

 

Art. 3

Cancellazione dall'albo professionale

 

1. La cancellazione dall'albo è pronunziata dal consiglio direttivo dell'ordine competente per territorio, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:

a) perdita del godimento dei diritti civili;

b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 2;

c) rinunzia all'iscrizione;

d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell'art. 2 del presente decreto.

2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all'iscrizione, non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

 

Art. 4

Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari

 

1. Gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall'art. 1, comma 3, lettera d), dall'art. 3, comma 1, lettera a) e g), e comma 2, lettera c), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

 

Art. 5

Disposizioni transitorie

 

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neo-costituiti ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i.. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i consigli direttivi degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

 

Art. 6

Invarianza di oneri

 

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 aprile 2018, n. 77.