Legislazione - IVASS - Provvedimento 27 marzo 2018, n. 69

Differimento del periodo di sospensione temporanea del pagamento dei premi relativi alle assicurazioni private per talune categorie di danneggiati colpiti dagli eventi sismici ai sensi dell’articolo 2-bis, commi 24 e 25 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Disciplina delle modalità di rateizzazione dei premi sospesi

 

Art. 1

(Differimento della sospensione dei termini per il pagamento dei premi)

 

1. Fino alla data del 31 maggio 2018 alle imprese di cui all’articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 2 dello stesso Provvedimento, limitatamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della dichiarazione agli enti competenti. (1)

2. I beni di cui al comma 1 hanno sede nei Comuni riportati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016 convertito dalla legge 229/2016.

3. Le somme già versate al 6 dicembre 2017, data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, non possono essere oggetto di rimborso o di restituzione.

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(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 1, Provvedimento 29 gennaio 2019, n. 83, il termine del 31 maggio 2018 previsto dal presente comma è ulteriormente differito fino alla data del 1° gennaio 2020; ai sensi dell’art. 1, comma 1, Provvedimento 29 gennaio 2019, n. 83, così come modificato dall’art. 1, comma 1, Provvedimento IVASS 30 dicembre 2019, n. 94, il termine del 1° gennaio 2020 previsto dal presente comma è ulteriormente differito fino alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 2

(Sinistri accaduti durante il differimento del periodo di sospensione)

 

1. Ai sinistri accaduti durante il differimento del periodo di sospensione si applica quanto previsto dall’articolo 3 del Provvedimento IVASS n. 56 del 9 febbraio 2017.

 

Art. 3

(Rateizzazione dei premi relativi a coperture non colpite da sinistro durante il periodo di sospensione)

 

1. Alla scadenza del periodo di sospensione di cui all’articolo 1, i premi o le rate di premio sospesi sono corrisposti attraverso rateizzazione per un periodo non inferiore ai 36 mesi, fatta salva la possibilità per le parti di individuare un diverso periodo di rateizzazione in senso più favorevole alle esigenze dell’assicurato.

 

Art. 4

(Pubblicazione)

 

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell’IVASS e sul sito Internet dell’IVASS.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 9 aprile 2018, n. 82.