Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 30 marzo 2018, n. 7955

Tributi - Agevolazioni - Rimborso imposte ai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 1990 - Art. 9, co. 17, della Legge n. 289/2002 - Rimborso imposte versate dal datore di lavoro mediante ritenuta - Istanza del lavoratore - Ammissibile

 

Fatti e ragioni della decisione

 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro C.S., avverso la sentenza della CTR della Sicilia, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stato accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento di silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione sull'istanza di rimborso del 90% dell'IRPEF, corrisposta per gli anni 1990, 1991, 1992 presentata in adesione alla disposizione sul condono previste dall'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, in data 13.12.2007.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La causa può essere decisa con motivazione semplificata.

La ricorrente prospetta la violazione dell'art. 9 c. 17 l. n. 289/2002.

La censura è infondata.

Ed invero, questa Corte, esaminando specificamente la tematica prospettata dall'Agenzia volta a sostenere che il sostituto d'imposta non sarebbe legittimato e richiedere il rimborso delle imposte versate per il triennio 1990/1992 alla stregua dell'art. 9 c. 17 l. cit. e dell'art. 1 c. 665 l. n. 190/2014, ha di recente ribadito che "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente." (Cass. nn. 14406/2016, 18905/2016, 15027/2017, 17472/2017).

Va poi aggiunto che la legittimazione del sostituito d'imposta ha trovato conferma nell'art. 16-octies d.l. 91/2017, conv. I. 123/2017, che ha testualmente incluso nel perimetro di godimento del beneficio ex art. 1, comma 665, I. 190/2014 «i titolari di redditi di lavoro dipendente nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite»; il limite introdotto dalla norma sopravvenuta laddove autorizza il rimborso fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50% in ipotesi di eccedenza delle richieste non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto all'odierno giudizio.

La censura proposta dall'Agenzia è pertanto priva di fondamento, dovendosi riconoscere al sostituito lavoratore dipendente il diritto a pretendere il rimborso delle somme pacificamente corrisposte dal sostituto.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti in euro 1000,00 oltre spese generali nella misura del 5 % dei compensi, oltre accessori come per legge.