Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 01 giugno 2016, n. 85528

Modalità per le richieste di documenti e di chiarimenti per il controllo formale di cui all’art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013 trasmesse per il tramite dell’assistenza fiscale dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, in attuazione delle disposizioni recate dall’art. 26, comma 3-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, così come modificato dall’art. 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

Dispone:

 

1. Controllo formale delle dichiarazioni vistate

1.1 Il controllo formale delle dichiarazioni modello "730/2014" presentate per il periodo d’imposta 2013 dalle persone fisiche che si sono avvalse dell’assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti e dai consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, abilitati ai sensi degli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è eseguito riguardo anche alla verifica della correttezza del visto di conformità rilasciato dai responsabili dei CAF e dai professionisti abilitati.

1.2 Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni modello "730/2014" con visto di conformità sottoposte al controllo formale, selezionate anche per le finalità di cui al punto 1.1, sono trasmesse in via telematica ai CAF-dipendenti e ai professionisti di competenza. I responsabili dell’assistenza fiscale ricevono l’elenco di tutte le dichiarazioni per le quali le richieste di documenti e di chiarimenti sono state inoltrate ai CAF-dipendenti.

1.3 I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica tramite il canale CIVIS, entro trenta giorni, i documenti e i chiarimenti richiesti.

1.4 Le disposizioni di cui ai punti 1.2 e 1.3 si applicano ai soggetti obbligati alla conservazione delle dichiarazioni e della relativa documentazione a base del visto di conformità.

 

2. Altre disposizioni

2.1. Le disposizioni di cui al punto 1 non si applicano al controllo formale eseguito sulle dichiarazioni modello "730/2014" riguardante elementi soggettivi non oggetto di visto di conformità.

2.2. Per il controllo delle dichiarazioni di cui al punto 2.1, le richieste di documenti e di chiarimenti sono effettuate con le stesse modalità previste per le dichiarazioni senza visto di conformità.

 

Motivazioni

L’articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, ("Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale e dai soggetti di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241"), così come modificato dall’articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applicabile all’assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014, dispone che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni trasmesse per il tramite dell’assistenza fiscale dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Il medesimo comma demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle relative modalità attuative.

L’articolo 16, comma 1, lett. d-bis), del citato DM n. 164 del 1999 obbliga i CAF-dipendenti a "conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità". Le richieste di documenti e chiarimenti sono pertanto trasmesse in via telematica ai CAF-dipendenti. I rappresentanti dell’assistenza fiscale ricevono l’elenco delle richieste di documenti e chiarimenti contestualmente alle ordinarie comunicazioni informative dell’avvio del controllo effettuate dalle Direzioni Regionali ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del citato D.M. n. 164.

Le richieste di documenti e di chiarimenti in merito ad elementi soggettivi della dichiarazione che non costituiscono materia di visto di conformità, per le quali i CAF-dipendenti non possono fornire diretto riscontro, per celerità dell’azione amministrativa, sono inviate direttamente ai contribuenti interessati.

Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in applicazione a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, ha sostanzialmente modificato il citato articolo 26. Le disposizioni in attuazione con il presente provvedimento, si applicano pertanto per l’assistenza fiscale prestata fino al 31 dicembre 2014.

 

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

 

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164;

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175.

 

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Provvedimento pubblicato il 16 giugno 2016 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.