Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 11 ottobre 2016

Modifica del decreto 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato

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(*) Decreto abrogato dall’art. 31, comma 1, lett. g), D.M. 7 giugno 2018, a decorrere dall’anno di domanda 2018.

 

Art. 1

Risorse finanziarie destinate al sostegno specifico

 

1. Il comma 2 dell'art. 19 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«2. La percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 destinata al finanziamento del sostegno accoppiato, è fissata, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, al 12 per cento.».

 

Art. 2

Modifica dell'art. 20 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. L'art. 20 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Misura premi per il settore del latte). - 1. La quota pari al 18,78 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle vacche da latte che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

2. Possono accedere al premio di cui al comma 1, i produttori di latte i cui capi appartengano ad allevamenti che, nell'anno di presentazione della domanda, rispettino almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;

- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;

- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

3. Nel caso in cui due parametri di cui al comma 2 siano in regola, il terzo deve comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;

- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;

- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

4. In deroga a quanto stabilito nei commi 2 e 3, i capi appartenenti ad allevamenti ubicati in aree montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ovvero ad allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi dell'art. 16, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri di cui al comma 2.

5. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 1 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

6. La quota pari al 2,44 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1 associate, per almeno sei mesi, ad un codice di allevamento situato in zone montane ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento dei premi aggiuntivi ai sensi del comma 6 e il numero delle vacche ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

8. Le vacche che hanno beneficiato dei premi di cui al comma 5 sono escluse dai premi per il settore carne di cui all'art. 21.

9. La quota pari allo 0,88 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle bufale di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura ai sensi del comma 9 e il numero delle bufale ammissibili al sostegno nell'anno considerato. L'aiuto spetta al richiedente detentore della bufala al momento del parto.

11. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.».

 

Art. 3

Modifica dell'art. 21 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. L'art. 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Misura premi per il settore carne bovina). - 1. La quota pari all'8,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato IV facente parte integrante del presente decreto, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto. Ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, sono inclusi, dalla data della loro iscrizione, i capi iscritti nei Libri genealogici o nel registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

3. La quota pari allo 0,52 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi aggiuntivi alle vacche di cui al comma 1, iscritte ai Libri genealogici delle razze Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola, Podolica e Piemontese, facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

5. La quota pari all'1,75 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000. L'aiuto spetta al richiedente detentore della vacca al momento del parto.

6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero delle vacche nutrici ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

7. La quota pari allo 0,88 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione.

8. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 7 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

9. La quota pari al 15,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi ai bovini macellati in età compresa tra 12 e 24 mesi e allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione, certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012 ovvero appartenenti ad allevamenti aderenti a sistemi di qualità nazionale o regionale o a sistemi di etichettatura facoltativa riconosciuti; ovvero allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero dei capi macellati ammissibili al sostegno nell'anno considerato.

11. I premi di cui ai commi 2, 6, 8 e 10 non sono tra loro cumulabili né sono cumulabili con i premi per il settore latte di cui all'art. 20.

12. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.».

2. Dopo l'allegato III del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è aggiunto il seguente allegato che è aggiornato, con decreto del Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, a seguito di successivi riconoscimenti ai sensi della decisione 84/247/CEE della Commissione:

«Allegato IV

RAZZE AMMISSIBILI PER CIASCUNA DELLE MISURE PREVISTE DALL'ARTICOLO 21 DEL DECRETO MINISTERIALE 18 NOVEMBRE 2014

 

Associazione

Denominazione ufficiale LG

Sezione - Razza

Anarb Razza Bruna Bruna
Anabic Razze bovine con attitudine alla produzione della carne Marchigiana
Romagnola
Chianina
Maremmana
Podolica
Anaborapi Razza Piemontese Piemontese
Anaborava Razza Valdostana Valdostana Pezzata Rossa
Valdostana Pezzata Nera
Valdostana Castana
Anacli Razze Charolais e Limousine Charolais
Limousine
Anagra Razza Grigio Alpina Grigio Alpina
Anapri Razza Pezzata Rossa Italiana Simmental
Pezzata Rossa Italiana Simmental
Anare Razza Rendena Rendena
AIA Razza Pinzgauer Pinzgauer
AIA Registro Anagrafico delle razze bovine autoctone e a limitata diffusione Cabannina
Modenese - Bianca Val Padana
Burlina
Agerolese
Calvana
Cinisara
Garfagnina
Modicana - Siciliana
Sarda
Sardo Bruna
Sardo Modicana
Mucca Pisana - Mucco Pisana - Pisana
Pezzata Rossa d’Oropa
Pontremolese
Pustertaler Sprinzen - Pusterer Sprinzen - Barà
Varzese-Ottonese-Tortonese/Varzese, Varzese-Ottonese
Blonde d'Aquitaine
Aberdeen-Angus
Higland
Angler
Aubrac
Beefmaster
Dexter
Salers
Wagyu»

 

Art. 4

Modifica dell'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. L'art. 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Misura premi per il settore ovicaprino). - 1. La quota pari al 2,03 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alle agnelle, identificate e registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004.

2. Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi della scrapie, beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta malattia e nei quali sono esclusi dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla scrapie.

3. La quota di agnelle da rimonta ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;

b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni).

L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno dieci anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero delle agnelle da rimonta ammissibili.

5. Sono esclusi dal premio di cui al comma 4 gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono di livello per il quale lo status di resistenza alla scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.

6. La quota pari all'1,18 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi a capi ovicaprini macellati.

7. Al fine di indirizzare le attività di allevamento verso forme che garantiscano un maggiore equilibrio economico e contribuiscano, pertanto, a ridurre le ripercussioni negative sociali, ambientali e paesaggistiche derivanti dall'abbandono di una tipologia di allevamento che concorre in maniera determinante alla conservazione dei pascoli permanenti in quota, beneficiano dei premi di cui al comma 5 i capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

8. L'importo del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 6 e il numero di capi macellati e ammissibili.

9. Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi del presente articolo.

10. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dal presente articolo coincide con l'anno solare.».

 

Art. 5

Modifica dell'art. 23 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. L'art. 23 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Misura premi per i settori frumento duro, colture proteiche e proteoleaginose). - 1. La quota pari al 2,11 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione di soia, in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero di ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a soia, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei frutti e dei semi, con i seguenti limiti:

a) l'intera superficie per i primi cinque ettari;

b) per la superficie eccedente il limite di cui alla lettera a), il 10% della superficie.

4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

5. La quota pari al 14,54 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione di frumento duro, in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

6. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero di ettari ammissibili.

7. Il premio di cui al comma 6 è concesso per ettaro di superficie a frumento duro, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

8. Le colture di cui al comma 7, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9. La quota pari al 3,03 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Toscana, Umbria, Marche e Lazio, delle colture proteoleaginose, in particolare di girasole, colza, cartamo, leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

10. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 9 e il numero di ettari ammissibili.

11. Il premio di cui al comma 10 è concesso per ettaro di superficie di proteoleaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture proteoleaginose e leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai.

12. Le colture di cui al comma 11, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

13. La quota pari al 2,52 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alla coltivazione, in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, di leguminose da granella, in particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce, ed erbai annuali di sole leguminose.

14. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 13 e il numero di ettari ammissibili.

15. Il premio di cui al comma 14 è concesso per ettaro di superficie a leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le colture di leguminose da granella e fino all'inizio della fioritura per gli erbai.

16. Le colture di cui al comma 15, che non raggiungono rispettivamente la fase di maturazione piena dei semi e la fioritura a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.».

 

Art. 6

Modifica dell'art. 24 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. L'art. 24 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Misura premi per il settore riso). - 1. La quota pari al 4,86 per cento dell'importo annuo destinato al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del riso.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a riso.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a riso, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali e mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

4. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.».

 

Art. 7

Modifica dell'art. 25 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. L'art. 25 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Misura premi per il settore barbabietola da zucchero). - 1. La quota pari al 3,68 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

4. I contratti di cui al comma 3 sono allegati alla domanda "UNICA".

5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di maturazione piena della radice a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.».

 

Art. 8

Modifica dell'art. 26 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. L'art. 26 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione). - 1. La quota pari al 2,41 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata alla misura premi alla coltivazione del pomodoro da destinare alla trasformazione.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari ammissibili.

3. Il premio di cui al comma 2 è concesso per ettaro di superficie a pomodoro seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei pomodori ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

4. I contratti di fornitura di cui al comma 3 sono allegati alla domanda "UNICA" nel caso di produttori singoli, ovvero, nel caso di produttori associati ad una organizzazione di produttori, sono depositati a cura della medesima organizzazione, presso l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine ultimo di presentazione della domanda unica, e il produttore associato allega alla domanda "UNICA" l'impegno di coltivazione in essere con la propria associazione. Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti devono essere informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5. Le colture di cui al comma 3, che non raggiungono la fase di piena maturazione del frutto a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.».

 

Art. 9

Modifica dell'art. 27 del decreto ministeriale 18 novembre 2014

 

1. L'art. 27 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Misura premi per il settore olio di oliva). - 1. La quota pari al 9,44 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali.

2. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 1 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

3. La quota pari al 2,84 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al comma 2 del presente articolo, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%.

4. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 3 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.

5. La quota pari al 2,75 per cento destinata al finanziamento del sostegno accoppiato ai sensi dell'art. 19, comma 2, è assegnata per premi alle superfici olivicole, coltivate secondo le normali pratiche colturali, di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale.

6. I requisiti di cui al comma 5, sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità. Per "sistemi di qualità" si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

7. L'importo unitario del premio è determinato annualmente dal rapporto tra l'importo destinato al finanziamento della misura di cui al comma 5 e il numero degli ettari coltivati a oliveto ammissibili.».

 

Art. 10

Abrogazioni

 

1. Sono abrogati l'art. 15 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 1420, gli articoli 4, fatta eccezione per il comma 6, e 5 del decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 1922, gli articoli 3 e 5 del decreto ministeriale 12 maggio 2015, n. 1566, nonché il decreto ministeriale 29 aprile 2016, n. 2883.

2. Il comma 6 dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 1922, è abrogato a decorrere dall'anno di domanda 2016.

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2, le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore dall'anno di domanda 2017, ad eccezione dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, che entra in vigore dall'anno di domanda 2016.

 

Allegato

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL D.P.R. 14.11.2012, n. 252

 

Modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 per quanto concerne il finanziamento del sostegno accoppiato.

 

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell’onere: il presente provvedimento elimina il seguente onere:

 

1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 10 comma 2 - abrogazione dell’art. 4 comma 6 del D.M. 20/03/2015 n. 1922

- Comunicazione o Domanda

- Documentazione o Altro

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:

Dalla domanda unica 2016, l’allevatore per beneficiare degli aiuti accoppiati di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 non deve più individuare i singoli capi comunicandoli successivamente alla presentazione della domanda unica all’Organismo pagatore competente.

 

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell’onere: il presente provvedimento introduce il seguente onere:

 

2. Riferimento normativo interno (articolo e comma): articolo 2 modifica dell’art. 20 D.M. 18/11/2014 n. 6513

- Comunicazione

- Domanda

- Documentazione

- Altro

 

Cosa cambia per il cittadino e/o l’impresa:

Sono state introdotte nuove condizioni di ammissibilità per la misura premi per il settore del latte.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 novembre 2016, n. 273.