Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LECCE - Sentenza 06 aprile 2017, n. 1405

Accertamento fiscale - Ritardato/omesso pagamento delle imposte I.RA.P, IVA e IRPEF - Cartella di pagamento

 

Svolgimento del processo e motivi della decisione

 

Con ricorso depositato il 22 ottobre 2014 (...) rappresentato e difeso dall’avv.to V.C., impugnava le quattro cartelle di pagamento indicate nel ricorso, emesse da Equitalia Sud s.p.a. con riferimento al preteso ritardato/omesso pagamento delle imposte I.RA.P, IVA e IRPEF per gli anni di imposta 2007-2010.

Parte ricorrente eccepiva l’illegittimità delle cartelle di pagamento perché asseriva di non avere mai ricevuto la notifica delle stesse e/o di atti prodromici, quindi evidenziando la decorrenza dei termini di decadenza, ancora perché con dichiarazione integrativa ha regolarmente pagato alcuni dei tributi richiesti e per difetto di motivazione, e concludeva con la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

Parti resistenti adite, regolarmente costituitesi, invece, evidenziavano la regolarità delle notifiche e la pretestuosità della evidenziata necessità di notificare al contribuente atti prodromici alle citate cartelle, e quindi rivendicavano la correttezza della pretesa tributaria.

La Commissione rileva, come è agevolmente deducibile dalla lettura degli atti e dei documenti allegati al ricorso e dalle parti resistenti, che:

1) le cartelle di pagamento nn. 05920110014905462000, 05920120033744922000, 05920130001415067000 e 05920130027500658000, non risultano essere stata mai compiutamente notificate al ricorrente da Equitalia Sud s.p.a, o dalla Agenzia delle Entrate (nonostante l’apodittica affermazione contraria); ed invero. Non risulta documentalmente che gli avvisi di avvenuto deposito presso la Casa Comunale di ognuna delle cartelle suddette, ex art. 140 c.p.c., siano stati inviati per raccomandata con avviso di ricevimento, pertanto il contribuente/ricorrente non per sua colpa o responsabilità non ha avuto (e non poteva avere) conoscenza degli atti inviati e quindi non ha potuto esercitare alcun suo diritto di difesa (Cass. Sezione Unite nn. 16412/2007 e 14594/2016). Orbene, il citato ricorrente ha appreso incidentalmente solo in data 23 giugno 2014, mediante il richiesto estratto di ruolo, delle pretese tributarie, e in tale data era ampiamente decorso il termine di decadenza, di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, per la riscossione da parte di Equitalia SUD s.p.a. delle imposte suddette per gli anni 2007 e 2009 (cartelle nn. 05920110014905462000, 05920120033744922000 e 05920130001415067000.

2) Mentre con riguardo alla cartella impugnata n. 05920130027500658000, la stessa non è stata allegata da alcuna delle parti resistenti (e ovviamente nemmeno dai ricorrente), e pertanto non è possibile effettuare alcuna valutazione circa la correttezza della pretesa tributaria rivendicata.

Le altre eccezioni e questioni poste in ricorso vengono assorbite dall’accoglimento del gravame per le motivazioni sopra esposte.

La doverosità della pretesa tributaria comporta la compensazione delle spese ex art. 15/2°comma del D.Lgs. n. 546/1992.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.