Prassi - INPS - Messaggio 10 maggio 2017, n. 1949

Circolare n. 74 del 21/04/2017. Prestazioni di invalidità civile, cecità, sordità. Non computabilità del reddito da casa di abitazione. Chiarimenti

Sono pervenute numerose segnalazioni dalle Sedi in merito all’applicazione della Circolare n. 74 del 21/4/2017 relativa alla non computabilità del reddito da casa di abitazione ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Al fine di fornire indicazioni in ordine alla decorrenza e gestione degli indebiti, di cui al punto 3 della suddetta circolare, si chiarisce quanto segue.

Come già indicato con decorrenza 1° gennaio 2017, il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente.

Pertanto, si chiarisce che le procedure di calcolo sono state implementate al fine di non attribuire rilevanza a tale reddito da gennaio 2017 nelle seguenti lavorazioni:

- prima liquidazione;

- riesame di domande di invalidità civile respinte per il superamento del limite reddituale (per effetto del computo del reddito della casa di abitazione);

- riesame di prestazioni di invalidità civile sospese per il corrente anno (analogamente per effetto del computo del reddito della casa di abitazione).

A fronte dell’implementazione delle procedure non saranno riconosciuti importi a credito precedenti al 1° gennaio 2017.

Con riferimento al punto 3 della citata circolare "Decorrenza e gestione degli indebiti" si precisa, infine, quanto segue: nei casi in cui si sia creato un indebito per effetto di una ricostituzione della prestazione operata a cura della Sede, prima dell’aggiornamento delle procedure, è necessario ricostituire nuovamente la pensione confermando i redditi già acquisiti e poi compensare in ARTE con le consuete modalità il conguaglio a credito con tale indebito.

Le strutture in indirizzo sono invitate ad assicurare, con le consuete modalità, la massima diffusione del presente messaggio.