Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 20 gennaio 2017, n. 5415

Agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità. Termini e modalità per l’utilizzo dei conti correnti vincolati previsti dall’art. 11, comma 7, del regolamento 8 luglio 2015, n. 140

 

1. Premessa

 

1.1 Il regolamento adottato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 settembre 2015, n. 206, reca criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in favore della nuova imprenditorialità di cui al Titolo I, Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

1.2 L’art. 11, comma 7, del predetto regolamento prevede che, subordinatamente alla sottoscrizione di apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia e l’Associazione bancaria italiana (ABI), possono essere erogate quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione di beni di investimento di cui all’art. 7, comma 2, dello stesso regolamento, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, con modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

1.3 La circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 9 ottobre 2015, n. 75445, ha fornito ulteriori specificazioni in merito ai requisiti dei piani e delle spese ammissibili alle agevolazioni, nonché a modalità, forme e termini di presentazione delle domande, criteri e iter di valutazione, caratteristiche del contratto di finanziamento agevolato, modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni.

1.4 In data 6 dicembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione di cui al punto 1.2, per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate.

1.5 La presente circolare individua, pertanto, i termini e le modalità per l’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, tramite l’utilizzo di conti correnti vincolati. Per tutto quanto non disciplinato nella presente circolare si rinvia alle disposizioni della normativa succitata.

 

2. Definizioni

 

2.1 Ai fini della presente circolare sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "regolamento": il regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 luglio 2015, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 settembre 2015, n. 206;

c) "circolare": la circolare esplicativa del Ministero dello sviluppo economico 9 ottobre 2015, n. 75445, , di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2015, n. 243;

d) "convenzione": la convenzione sottoscritta in data 6 dicembre 2016 tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia e l’Associazione bancaria italiana (ABI), per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente finalizzato all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanzate;

e) "banca convenzionata": la banca che aderisce alla convenzione, inserita nella lista pubblicata e aggiornata dall’ABI e dal Ministero nei rispettivi siti internet;

f) "conto corrente vincolato": il conto corrente disciplinato dalla convenzione, aperto esclusivamente presso una banca convenzionata, da utilizzare nel caso di scelta della modalità di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate;

g) "Soggetto gestore": l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia.

 

3. Disposizioni generali relative all’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate

 

3.1 Le erogazioni sono effettuate sulla base delle richieste avanzate dall’impresa beneficiaria in relazione a titoli di spesa, inerenti alla realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, nei termini e con le modalità previsti dalla circolare ai punti 10.1, 10.2 e 10.3.

3.2 L’impresa beneficiaria, limitatamente alle spese di acquisizione dei beni di cui all’art. 7, comma 2, del regolamento, può optare, con riferimento all’intero programma di investimento e senza possibilità di modificare la scelta effettuata, per l’erogazione delle agevolazioni relative al programma di investimenti realizzato sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate, ai sensi del punto 10.4 della circolare.

3.3 Tale modalità di erogazione prevede che l’impresa beneficiaria apra un conto corrente vincolato presso una banca convenzionata prescelta tra quelle di cui all’elenco riportato nei siti del Ministero (www.mise.gov.it) e dell’ABI (www.abi.it). Per l’apertura, la gestione e la tenuta del conto corrente vincolato si rinvia a quanto previsto dalla convenzione, in particolare agli articoli 3 e 4 della stessa. L’impresa beneficiaria è tenuta a conferire alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili, redatto in conformità all’allegato B) alla convenzione e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione, secondo le modalità previste nella circolare ai punti 10.1, 10.2 e 10.3.

 

4. Modalità di erogazione delle agevolazioni relative ai programmi di investimento realizzati sulla base di fatture non quietanzate

 

4.1 L’impresa beneficiaria provvede a formulare le richieste di erogazione delle agevolazioni a fronte del primo stato avanzamento lavori (SAL) o dell’ulteriore SAL presentato, mediante la compilazione in formato digitale della documentazione pubblicata nel sito istituzionale del Soggetto gestore (www.invitalia.it), nella sezione "Nuove Imprese a Tasso Zero", utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accludendo in particolare:

a) documentazione attestante l’effettiva esistenza dell’impresa beneficiaria, nonché l’inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali;

b) documentazione attestante la disponibilità dei locali idonei all’attività, ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento;

c) documentazione attestante il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato, ovvero la loro avvenuta richiesta, laddove gli stessi non siano stati ancora rilasciati. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’impresa beneficiaria, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o da un procuratore speciale, allegando in tal caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell’intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni.

Analoga dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;

d) dati identificativi del conto corrente vincolato aperto dall’impresa beneficiaria e comunicazione attestante l’immodificabilità dello stesso senza il consenso espresso del Soggetto gestore;

e) estratto del conto corrente vincolato attestante la presenza di una disponibilità finanziaria pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione e dell’IVA relativa ai medesimi beni;

f) documentazione di spesa (fatture): i titoli di spesa devono riportare, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: "Spesa di investimento di €. _______________ presentata per l’erogazione del ________ (primo, secondo, ___, ultimo) SAL relativo al progetto ___________ (riportare identificativo della pratica) agevolato ex D.M. 8 luglio 2015 n. 140";

g) elenco dei titoli di spesa, dei fornitori e dei relativi codici IBAN;

h) indicazione del codice IBAN di un conto corrente dell’impresa beneficiaria, diverso dal conto corrente vincolato, su cui può essere accreditata la quota parte di disponibilità finanziarie, già versate dall’impresa beneficiaria stessa sul conto corrente vincolato, correlata alle eventuali fatture di beni d’investimento che dovessero risultare, a seguito delle verifiche del Soggetto gestore, non ammissibili;

i) autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, laddove necessarie, ai sensi del punto 10.10 della circolare.

4.2 Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, il Soggetto gestore provvede a:

a) effettuare le verifiche di cui al punto 10 della circolare ed erogare l’agevolazione sul conto corrente vincolato dell’impresa beneficiaria;

b) comunicare tempestivamente, e comunque in data non successiva a quella di erogazione della somma spettante sul conto corrente vincolato, il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l’elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:

- riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;

- codice IBAN dei fornitori;

- nel caso di fatture ritenute non ammissibili, codice IBAN della impresa beneficiaria con indicazione dell’importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza dell’impresa beneficiaria stessa già versate sul conto corrente vincolato a valere su beni di investimento risultati essere, a seguito dei controlli del Soggetto gestore, non ammissibili.

4.3 Il Soggetto gestore, anche a fronte di una mancata erogazione del finanziamento agevolato per  impedimenti di carattere amministrativo, può dare comunicazione alla banca convenzionata, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, indicando importi e IBAN, su richiesta dell’impresa beneficiaria e a condizione che la stessa assicuri, mediante trasmissione dell’estratto conto, la disponibilità sul conto corrente vincolato dell’intera somma necessaria al pagamento dei fornitori.

4.4 Nel caso in cui gli impedimenti di cui al punto 4.3 siano superati, il Soggetto gestore, verificato l’effettivo pagamento delle fatture da parte dell’impresa beneficiaria - che allo scopo è tenuta a darne tempestiva evidenza attraverso la trasmissione via PEC al Soggetto gestore di copia dell’estratto conto - dispone l’erogazione dell’agevolazione sul conto corrente dell’impresa beneficiaria.

4.5 Qualora l’impresa beneficiaria, anche per errore materiale, versi sul conto corrente vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di mezzi di propria competenza in rapporto al singolo SAL, la banca convenzionata può procedere, su richiesta della stessa impresa beneficiaria inviata alla banca convenzionata e al Soggetto gestore, anche prima della conclusione dell’investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione del nulla osta del Soggetto gestore, trasmesso per conoscenza anche all’impresa beneficiaria.

4.6 L’impresa beneficiaria può richiedere al Soggetto gestore il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul conto corrente vincolato, nelle more dell’erogazione dell’agevolazione spettante, secondo quanto disposto all’art. 6, comma 2, della convenzione. Altresì, la banca convenzionata può concedere all’impresa beneficiaria un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato, secondo quanto indicato all’art. 7 della convenzione e compatibilmente con le modalità di apporto delle risorse finanziarie previste nella comunicazione di esito positivo delle verifiche tecniche inviata dal Soggetto gestore all’impresa beneficiaria, di cui al punto 9.3 della circolare.

4.7 A conclusione del programma di investimento l’impresa beneficiaria provvede a richiedere l’erogazione del saldo delle agevolazioni, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica di cui al punto 4.1, mediante la compilazione in formato digitale della documentazione pubblicata nel sito istituzionale del Soggetto gestore, nella sezione "Nuove Imprese a Tasso Zero". Tale documentazione consiste, oltre a quanto già indicato alle lettere a), b), f), g), h) e i), del punto 4.1, in:

a) documentazione attestante il regolare possesso dei permessi, delle autorizzazioni e delle abilitazioni amministrative necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato, ai sensi di quanto precisato al punto 10.13 della circolare;

b) l’estratto del conto corrente vincolato relativo all’intero periodo di apertura, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell’ultima quota delle agevolazioni o più estratti conto periodici relativi all’intero periodo di riferimento, ovvero, una dichiarazione della banca convenzionata relativa alle movimentazioni del conto corrente vincolato afferenti al medesimo periodo; in quest’ultimo caso, deve essere comunque allegato l’estratto del conto corrente vincolato attestante la presenza di una disponibilità finanziaria pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento oggetto della richiesta di erogazione e dell’IVA relativa ai medesimi beni;

c) copia della richiesta di chiusura del conto corrente vincolato e documentazione attestante la disponibilità dell’impresa beneficiaria a restituire le eventuali somme eccedenti ivi depositate.

Il Soggetto gestore può, inoltre, richiedere, mediante comunicazione trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) all’impresa beneficiaria, ulteriore documentazione che dovesse essere ritenuta necessaria alle proprie verifiche, da inoltrarsi entro un termine non superiore a 30 giorni.

4.8 L’erogazione del SAL a saldo è effettuata a seguito delle verifiche di cui al punto 10.14 della circolare, nonché di un accertamento presso l’unità produttiva da parte del Soggetto gestore, volto a verificare l’avvenuta realizzazione del programma di investimenti.

4.9 Entro 15 giorni dal ricevimento della relazione finale di spesa controfirmata dall’impresa beneficiaria, il Soggetto gestore provvede a:

a) erogare il saldo dell’agevolazione sul conto corrente vincolato dell’impresa beneficiaria effettuando le verifiche di cui ai punti 10.12 e 10.13 della circolare;

b) comunicare tempestivamente, e comunque in data non successiva a quella di erogazione della somma spettante sul conto corrente vincolato, il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l’elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:

- riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;

- codice IBAN dei fornitori;

- nel caso di fatture ritenute non ammissibili, codice IBAN dell’impresa beneficiaria con indicazione dell’importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza dell’impresa beneficiaria stessa già versate sul conto corrente vincolato a valere su beni di investimento risultati essere, a seguito dei controlli del Soggetto gestore, non ammissibili.

4.10 La banca convenzionata procede alla chiusura del conto corrente vincolato e alla restituzione, se del caso, delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di una comunicazione del Soggetto gestore attestante l’avvenuta realizzazione del programma di investimento. Entro 15 giorni dalla chiusura del conto corrente vincolato l’impresa beneficiaria trasmette via PEC al Soggetto gestore la documentazione relativa alla predetta chiusura.