Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1628

Tributi - IVA - Credito maturato - Omessa presentazione della dichiarazione annuale - Diritto al rimborso

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la decisione di primo grado con la quale era stata accolta l’istanza di rimborso avanzata dalla società I. s.r.l. relativa ad un credito IVA per l’anno 2005 non riportato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta che il contribuente aveva omesso di presentare, pur lo stesso risultando dalla contabilità e dalle liquidazioni periodiche nella dichiarazione dell’anno 2006 per l’esercizio 2005.

La società contribuente si è costituita con controricorso, eccependo sotto più profili l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, inoltre depositando memoria. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’impossibilità di pretendere il rimborso del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all'anno al quale si riferisce il credito stesso, ammissibile in rito, è infondato.

Il contribuente ha indicato il credito d’imposta nella contabilità e nelle liquidazioni periodiche relative all’IVA, per come acclarato dalla CTR. Ne consegue che la mancata presentazione della dichiarazione per l’anno di riferimento non può in alcun modo paralizzare l’istanza di rimborso. In questa direzione militano i principi espressi da questa Corte in vicenda che presenta evidenti profili di omogeneità.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte-sent.n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016- hanno di recente ritenuto che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che,  pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta - risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali o per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto - ovvero non controverso - che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili».

Orbene, detto principio non può che valere per le ipotesi nelle quali non si faccia questione del diritto a detrazione, ma si discute del rimborso di somme erroneamente versate al fisco a titolo di IVA.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, non ravvisandosi alcun deficit motivazionale nella sentenza impugnata. La censura, per altro verso, prospetta in realtà un vizio di violazione di legge all’interno del paradigma di cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c. e risulta pertanto inammissibile.

Il recente intervento chiarificatore delle S.U. giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.