Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 marzo 2017, n. 8421

Agevolazioni "prima casa" - Revoca - Sanzioni - Abitazione di lusso

 

Rilevato che

 

1. L'Agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n.123/46/12 del 31.10.12 con la quale la commissione tributaria regionale Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni da essa ricorrente notificato a C.L. in revoca delle agevolazioni "prima casa" da quest'ultima fruite in relazione all'aggiudicazione di una villetta di cui a decreto di trasferimento del tribunale di Lecco registrato il 25 settembre 2007.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che l'immobile in oggetto non potesse considerarsi di lusso, ex articolo 6 D.M. LLPP 2 agosto 1969, perché di superficie utile complessiva asseritamente superiore ai 240 m2; infatti, nel calcolo di tale superficie utile non doveva tenersi conto di un locale pertinenziale separato, catastalmente classificato C6 e destinato, già al momento del trasferimento, a garage-autorimessa.

Resiste con controricorso la L., che propone anche un motivo di ricorso incidentale in punto spese.

2. Con il primo motivo di ricorso principale si lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 5 cod. proc. civ. - insufficiente motivazione sulla destinazione del locale separato il quale, in quanto iscritto catastalmente (già prima dell'acquisto) come deposito e non come autorimessa, doveva essere considerato ai fini del calcolo della superficie utile.

Il motivo è inammissibile.

Esso mira infatti a far emergere l'asserita insufficienza od incongruenza della motivazione della commissione territoriale sulla valutazione da quest'ultima resa in ordine alla destinazione a garage-autorimessa del locale separato in oggetto. Senonché, la censura di ordine motivazionale era nella specie ammessa nei soli e ben più ristretti limiti dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sulla base della nuova formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5 cod. proc. civ. (qui applicabile ratione temporis, trattandosi di sentenza di appello depositata successivamente all'11 settembre 2012).

In ordine a tale nuova formulazione - applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario - si è affermato (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) che: "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciatile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (così, in seguito, Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15 ed altre).

Nel caso di specie, non può dirsi che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare la questione fondamentale costituita dalla destinazione del locale separato al momento del trasferimento (deposito- magazzino, piuttosto che garage-autorimessa); essa ha infatti diffusamente argomentato sul punto. Segnatamente, la CTR ha esplicitato le ragioni che dovevano indurre a ritenere provato che il locale in oggetto fosse appunto destinato, al momento del trasferimento (l'unico rilevante ai fini di causa), a garage-autorimessa; così come appurato - con efficacia dimostrativa ritenuta prevalente rispetto all'accertamento "di parte" compiuto, alcuni anni dopo il trasferimento, dall'amministrazione finanziaria - dal CTU designato dal tribunale di Lecco nell'ambito dell'espropriazione immobiliare.

E' dunque evidente come non di omesso esame si tratti, bensì di argomentata estrinsecazione del potere-dovere di delibazione del compendio probatorio da parte del giudice di merito.

Va d'altra parte considerato che lo stesso accertamento fattuale era stato reso anche dalla commissione tributaria provinciale, trovando dunque conferma in appello; dal che si evince come il motivo di ricorso qui in esame si palesi inammissibile anche ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 348 ter cod. proc. civ..

3. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso principale si lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'articolo 1 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86, nota II bis, co. 1, e dell'articolo 6 D.M. LLPP 2 agosto 1969. Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso il locale separato - avente natura di deposito, non omologabile a quella di autorimessa - dal conteggio della superficie utile complessiva; nonostante che il locale adibito a deposito, o magazzino, non rientrasse tra i locali eccettuati dall'art.6 cit..

Questi motivi sono infondati.

Sul presupposto - ormai intangibile, per le appena indicate ragioni - della destinazione del locale separato in oggetto a garage-autorimessa, la decisione della commissione tributaria regionale - di espungerne la metratura ai fini del calcolo della superficie complessiva rilevante per la qualificazione "di lusso" dell'immobile - deve ritenersi giuridicamente corretta ex art.6 D.M. LLPP 2 agosto 1969.

Questa Corte, decidendo in analoghe controversie, ha avuto modo in più occasioni (cfr., tra le altre, Cass. nn. 1173/16; 25674/13; 22279/11) di affermare il principio secondo il quale "in tema di imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi dell'art. 1, Parte I, Nota II Bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito della "abitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, essendo invece rilevante quello della "utilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità".

Ciò premesso in linea generale, dalla nozione di superficie utile complessiva va tuttavia esclusa quella destinata a box-autorimessa; non perché quest'ultima non sia astrattamente includibile in quella, ma perché espressamente eccettuata, nell'esercizio di una tipica scelta legislativa, dall'art.6 cit..

Il cui richiamo al "posto macchina" - unitamente a quello di altri locali eccettuati, ancorché utilizzabili: balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale - deve ritenersi riferito non soltanto al posto aperto e delimitato in area comune, ma anche al box-auto; senza con ciò contravvenire, stante l'ampiezza letterale della formula normativa e l'identità di ratio, al dettame generale di tassatività e stretta interpretazione delle ipotesi agevolative.

La soluzione qui adottata si pone in linea, in particolare, con Cass. 1173/16 cit. la quale - nel decidere nel merito la causa dopo aver affermato il su riportato principio di diritto - ha, in effetti, escluso che l'immobile fosse di lusso per eccedenza dei 240 metri quadrati, una volta esclusa dal conteggio della superficie utile complessiva, tra il resto, anche la porzione di seminterrato destinata ad autorimessa.

4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale la L. lamenta - ex art. 360, 1° co. n. 3 cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli articoli 15 d.lgs. 546/92 e 92, secondo comma, cod. proc. civ.; per avere la commissione tributaria regionale disposto la compensazione integrale delle spese di lite in assenza dei presupposti di legge.

Il motivo - che viene proposto per vizio di applicazione normativa, e non ex art. 360, 1° co. n. 5 cod. proc. civ. - è infondato.

Il giudice di appello ebbe a ravvisare, come chiaramente si evince dalle sue argomentazioni decisorie di merito, i presupposti della compensazione delle spese di lite - assumibili a gravi ed eccezionali ragioni ex art.92, 2° co., cpc come mod. dalla I. 69/09 - nella delicatezza della valutazione del quadro probatorio, segnato da opposte risultanze peritali.

Ciò posto, deve farsi qui applicazione del principio secondo cui, in tema di spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di gravi ed eccezionali ragioni.

5. Quanto alla regolazione dell'obbligo del pagamento del doppio del contributo unificato, va fatta applicazione - nei confronti dell'agenzia delle entrate - del principio secondo cui: "Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo" (Cass. ord. 1778/16).

 

P.Q.M.

 

- rigetta il ricorso principale;

- rigetta il ricorso incidentale;

- condanna parte ricorrente principale al pagamento, in ragione di due terzi, delle spese del giudizio di cassazione che liquida, per l'intero, in euro 2.200,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; compensa il residuo;

- v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.