Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7762

Tributi - Immobili - Ipoteca - Riscossione - Contraddittorio - Procedimento - Contenzioso tributario

 

Svolgimento del processo e ragioni della decisione

 

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il concessionario della riscossione non ha spiegato difese scritte, la parte contribuente impugnava la sentenza della CTR della Calabria, in tema d'iscrizione ipotecaria.

Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, di cui agli artt. 3, 7 e 21 della legge n. 241/90; degli artt. 5, 6, 7, 10 della legge n. 212/00 e degli artt. 24 e 97 Cost. e degli artt. 41, 46 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, pur non applicandosi al caso dell'iscrizione ipotecaria l'art. 50 comma 2 del DPR n. 602/73, previsto in tema di espropriazione forzata, avevano ritenuto insussistente l'obbligo di comunicazione preventiva all'iscrizione stessa, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale tra concessionario e contribuente.

Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, in presenza di mutamenti giurisprudenziali, non avevano disposto la compensazione delle spese di lite Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

È fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità" (Cass. sez. un. n. 19667/14, 23875/15, 13115/16).

Nel caso di specie, invece, il concessionario ha provveduto all'iscrizione dell'ipoteca, senza attivare un previo contraddittorio procedimentale con il contribuente (quale diritto fondamentale, a tutela del proprio patrimonio, sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea), per consentirgli di presentare osservazioni ovvero per effettuare il pagamento, evitando, in tal modo l'iscrizione del gravame ipotecario, sul bene di sua proprietà. In buona sostanza, il concessionario nella presente vicenda ha erroneamente provveduto direttamente all'iscrizione ipotecaria, non consentendo al contribuente di adempiere alla pretesa impositiva, senza ulteriori pregiudizi patrimoniali.

Ne consegue la fondatezza del motivo con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, l’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. n. 23875/15).

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo, e la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.