Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2018, n. 7763

Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Dichiarazione dei redditi - Contenzioso tributario - Procedimento

 

Rilevato

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che A.D.G., A.D.G., A.A.D.G. e P.D.G. propongono ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania che avevano respinto i loro distinti appelli contro le decisioni della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto le impugnazioni dei contribuenti (tutti soci della D.G. F. s.a.s. di D.G.A.A. & C.) avverso rispettivi avvisi di accertamento per IRPEF per l'anno 2009;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato a due motivi, che censurano distinte sentenze di identico contenuto;

che, col primo, i contribuenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 35 D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., stante la violazione del litisconsorzio necessario, a fronte di una società di persone e di utili attribuiti a seguito di un accertamento nei confronti della D.G. F. s.a.s. di D.G.A.A. & C.; che, col secondo, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 D.Lgs. n. 546/1992: la sentenza impugnata avrebbe dichiarato inammissibili gli appelli per mancanza di censure specifiche alle decisioni impugnate, laddove i D.G. avevano lamentato in maniera puntuale ed approfondita le statuizioni della CTP; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo motivo è infondato, posto che nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Sez. 6-5, n. 2014 del 29/01/2014);

che, nella specie, il simultaneus processus è dimostrato appunto dal fatto che, con un unico ricorso, sono state impugnate tutte le decisioni riguardanti i soci e la società, come consentito dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 4595 del 22/02/2017);

che il secondo motivo è inammissibile, poiché risulta eccentrico rispetto al testo delle sentenze impugnate, che non hanno dichiarato alcuna esplicita inammissibilità per genericità dei motivi;

che al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrentivai pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 3.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.