Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 novembre 2016, n. 24078

Tributi - IRAP - Medico di base con due studi e due segretarie - Autonoma organizzazione

 

In fatto e in diritto

 

G.A., di professione "medico di base", ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, rigettandone l’appello, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da esso contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni di imposta 1998-2008.

La CTR, in particolare, ha ritenuto sussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente esercitava la sua professione in due ambulatori, con attrezzatura eccedente il minimo indispensabile e con consistenti spese, corrispondendo a terzi (dipendenti non occasionali) rilevanti compensi.

L’Agenzia resiste con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 446/97, lamenta che la CTR non aveva tenuto conto che, come affermato dalla S.C., l’autonoma organizzazione deve essere intesa in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui; nel caso di specie la CTR aveva erroneamente valutato sussistente detta autonoma organizzazione sulla base solo del numero di studi (due) nei quali il ricorrente esercitava la propria attività e della presenza di due dipendenti part time, quando invece l’utilizzazione di detti studi e dei dipendenti part time per la pulizia dei locali e per l’accettazione della clientela costituivano solo un miglior servizio offerto ai pazienti ma non accrescevano la capacità produttiva.

Va premesso che il Collegio ritiene che la causa debba essere decisa con le forme della motivazione semplificata.

Il motivo è infondato.

Le S.U. civili di questa Corte hanno di recente ribadito l’incidenza della corresponsione di compensi a terzi ai fini IRAP, ritenendo che il requisito dell’autonoma organizzazione - previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive - cfr. Cass. S.U. n. 9451/2016.

Orbene, la CTR, in modo coerente rispetto a detti criteri e nell’esercizio del suo potere di valutazione, considerando complessivamente la specifica situazione del contribuente, ha ritenuto sussistente detta autonoma organizzazione non solo per l’esercizio dell’attività non in uno ma in due ambulatori con presenza di due dipendenti part time, ma anche per l’attrezzatura usata nei detti studi (considerata eccedente il minimo indispensabile) e per la consistenza delle spese relative agli stessi studi nonché per la non esiguità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Tale valutazione appare corretta poiché, anche a volere ammettere che la disponibilità di due studi medici per un medico convenzionato non costituisce indice rivelatore di un’autonoma organizzazione-cfr. Cass. n. 2967/2014 - la presenza di due dipendenti part-time costituisce ex sé ragione fondante dell’obbligo fiscale in tema di IRAP. E tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla parte ricorrente in memoria.

Con il secondo motivo il contribuente lamenta - ex art. 360 n. 3 cpc - la mera apparenza (o, in subordine, insufficienza) della motivazione, per avere la CTR ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione con motivazione scarna e generica, priva di argomentazione logica (in particolare in ordine alle spese per il mantenimento delle strutture e per i compensi corrisposti a terzi ed ai lavoratori dipendenti).

Il motivo è infondato in relazione alla denunciata "mera apparenza" della motivazione, ed inammissibile con riguardo alla prospettata (in subordine) insufficienza.

Costituisce consolidato principio di questa Corte che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura "nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. 20112/2009; Cass. sez unite 8053/2014); nella specie, come appare evidente dalla su riportata sintesi della statuizione impugnata, le argomentazioni addotte dalla CTR (v. specifico riferimento a tutti gli elementi dai quali la CTR ha desunto la sussistenza del requisito dell’ autonoma organizzazione) appaiono idonee a rilevare la "ratio decidendi", sicché non appare riscontrabile il denunciato vizio di motivazione solo apparente.

Il motivo, inoltre, con riguardo alla prospettata (in subordine) insufficienza, è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma, aggiunto dall’art. 54 d.l. 83/12 (convertito con modificazioni dalla L. 134/12 ed applicabile all’odierno ricorso - v. Cass. sez. unite 8053/14 - essendo stata la sentenza impugnata depositata in data successiva all'11-9-2012), giusta il cui disposto non è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 365 n. 5 cpc, e quindi non può essere fatta valere la mera "insufficienza della motivazione", avverso quelle sentenze di appello che (come quella di specie) confermino la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti le questioni di fatto, poste a base della decisione appellata (c.d. doppia conforme).

Il ricorso va quindi rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.