Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 dicembre 2016, n. 25307

Tributi - Irpeg ed Ilor - Avviso di accertamento

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La Commissione Tributaria Centrale - sezione di Palermo - con sentenza n. 10/2014, depositata il 28 luglio 2014, non notificata, rigettò il ricorso proposto nei confronti del Consorzio Società Cooperative a r.l. "F. C." (di seguito Consorzio) dall’Agenzia delle Entrate- Ufficio di Sciacca - avverso la decisione della Commissione tributaria di secondo grado di Agrigento, che aveva a sua volta confermato la decisione della CT di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dal Consorzio per l’annullamento di avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor per l’anno 1983 emesso dall’ex Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Sciacca sul presupposto che dietro l’asserita natura mutualistica venisse svolta in concreto dall’ente attività speculativa, non prevista dallo Statuto.

La CTC ritenne che la mancata acquisizione del preventivo parere del Ministero del Lavoro sull’esistenza dei fini mutualistici, prescritto dall’art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 601/1973, comportasse l’insussistenza del potere di accertamento in capo all’Amministrazione finanziaria per denegare le agevolazioni previste dal citato decreto. Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimato Consorzio non ha svolto difese.

Con l’unico motivo, l’Amministrazione denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 3, del d.P.R. n. 601/1973, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.., rilevando come la sentenza impugnata erroneamente abbia affermato l’insussistenza del potere di accertamento dell’Ufficio in assenza del prescritto parere, rilevando quest’ultimo limitatamente alla verifica della sussistenza dei soli requisiti soggettivi della società cooperativa.

Il motivo è manifestamente fondato, avendo correttamente l’Amministrazione ricorrente richiamato in materia l’orientamento espresso da questa Corte, che ha avuto in più occasioni modo di affermare che "In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicché il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui all'art. 14, terzo comma, del d.P.R, 29 settembre 1973, n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell'amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste "mutualistica" funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale. In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l'ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell'attività produttiva della cooperativa stessa," (cfr. Cass. sez. 5, 4 marzo 2015, n. 4300; tra le altre, in senso conforme, Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2849; Cass. sez. 5, 8 maggio 2006, n. 10544).

Detto principio è stato totalmente ignorato dalla pronuncia in esame, che non ne ha fatto, quindi l’applicazione dovuta nella fattispecie in esame.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria va dunque accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Sicilia, che uniformandosi al principio di diritto innanzi trascritto, provvederà ad accertare se l’asserita veste mutualistica abbia, o meno, in concreto, operato da copertura ad una normale attività d’impresa.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia.