Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 17 febbraio 2017

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2016-2018 nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia

 

Art. 1

Rideterminazione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2016-2018, nell'ambito del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia

 

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, a favore del personale della carriera diplomatica, è rideterminato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, nel contingente complessivo di due unità.

 

Art. 2

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2016-2018, nell'ambito del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia

 

Il contingente rideterminato è ripartito, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'Amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2015, per la seguente organizzazione sindacale rappresentativa ai sensi della normativa vigente, con le modalità di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2006:

- S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: n. 2 distacchi sindacali.

 

Art. 3

Decorrenza della ripartizione dei distacchi sindacali

 

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva ripartizione.

 

Art. 4

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

 

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

Il presente decreto esplicherà i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 marzo 2017, n. 58.