Prassi - INPS - Messaggio 06 settembre 2016, n. 3561

Decreto Interministeriale n. 1600068 del 3 agosto 2016. Proroga dell’indennità di mobilità in deroga per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS ex  articolo 4, comma 21, della legge n. 608/1996

 

Si trasmette in allegato il decreto di cui all’oggetto con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze all’art. 2 ha disposto la proroga all’accesso al trattamento di mobilità per l’anno 2016, in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.

Destinatari di tale proroga sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, della legge 26 novembre 1996, n. 608, e i cui nominativi, individuati dal Ministero del lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 1999.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con apposita nota del 29 agosto 2016, ha ulteriormente chiarito la specialità del sistema degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo, 4, comma 21, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, rispetto al sistema generale di cui al D.I. 1 agosto 2014, n. 83473 come da ultimo integrato e modificato dall’articolo 1, comma 304, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed ha espresso il proprio nulla-osta all’ulteriore corso del D.I. 1600068.

Pertanto, per la fattispecie in argomento, non si dovrà tener conto del requisito massimo di tre anni di concessione della mobilità in deroga.

Ai fini dell’erogazione del predetto trattamento è stato disposto un finanziamento di euro 669.725,51 (di cui euro 323.948,47 per il trattamento di mobilità ed euro 345.777,04 per CIG), a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione di cui all’art.18, c. 1, lett. a, del D.L. 185/2008 convertito con mod. nella legge n. 2/2009.

La misura dell’indennità di mobilità, da corrispondere dal 1° gennaio 2016, dovrà subire una riduzione del quaranta per cento, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del decreto interministeriale in argomento.

Secondo quanto poi disposto dal successivo art.6, l’INPS, ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al Decreto medesimo e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali ed al  Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le Sedi, pertanto, nel liquidare il trattamento di mobilità, prorogato fino al 31 dicembre 2016, dovranno utilizzare il codice d’intervento 309.

Inoltre ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo nel "campo decadenza" la data 01.01.2017 oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione. Si fa presente che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun  pagamento.

Si ricorda che agli interessati spetta eventualmente l’assegno al nucleo familiare, secondo le vigenti disposizioni di legge, e l’accredito della contribuzione figurativa.

Si richiamano, infine, le disposizioni impartite dalla Direzione Centrale contabilità e bilancio con i messaggi n. 33730 del 20 ottobre 2004 in merito all’imputazione contabile dei trattamenti di mobilità.

 

PROCEDURA

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sta provvedendo all’aggiornamento  del programma relativo ai codici di intervento di cui trattasi, in modo da consentire il pagamento della indennità di mobilità.