Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Comunicato 28 marzo 2018

Documento di Trasporto Elettronico (art. 233, par. 4, lett. e, del CDU)

 

Si rende noto che la DG TAXUD della Commissione Europea ha pubblicato nel sito Circabc la nota Ares(2018)152139 del 20/03/2018 (allegata), predisposta al fine di fornire ulteriori chiarimenti, richiesti dagli operatori economici del trasporto di merci per via aerea e marittima, nel corso della recente riunione del "CEG-GEN joint with TCG" tenutasi a Bruxelles lo scorso 12 marzo 2018.

In merito, si ritiene di particolare utilità evidenziare quanto sottolineato dall’Esecutivo unionale circa la necessità, per gli operatori economici del settore in questione, di presentare con urgenza (la procedura di consultazione può richiedere fino a 45 giorni) le domande relative alla semplificazione dell'uso di un documento di trasporto elettronico (DTE) come dichiarazione in dogana (art. 233, par. 4, lett. e) del CDU.

Al riguardo, la Commissione ribadisce che la vigente semplificazione del transito per via aerea e marittima con manifesto elettronico (NOTA 1), sarà definitivamente soppressa dal 2 maggio 2018.

Pertanto, a decorrere da tale data, l’unica semplificazione eventualmente utilizzabile sarà quella del DTE ed, in assenza di apposita autorizzazione, si potranno effettuare esclusivamente operazioni di transito in procedura ordinaria, con relativo utilizzo dell’NCTS e presentazione di garanzia.

Si rinvia alle indicazioni fornite con i comunicati del 18 Dicembre 2017 e del 6 Marzo 2018 per quanto concerne le modalità procedurali, richiamando nuovamente l’attenzione degli operatori del settore circa la necessità del tempestivo invio delle istanze per il conseguimento delle predette autorizzazioni.

 

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(1) Applicata ai sensi degli articoli 445 e 448 del Reg.to (CEE) n. 2454/93 fino al 1° maggio 2016 e ai sensi degli articoli 27 e 28 del RDT fino al 1° maggio 2018.