Prassi - PREVINDAI - Comunicato 29 marzo 2018

Documento per la regolamentazione - Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

 

Nella riunione del 28 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento per la regolamentazione della RITA ed il relativo modulo di domanda.

 

Allegato 1

Documento per la regolamentazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo il 28 marzo 2018

 

PREMESSA

In applicazione di quanto disposto dall’art. 11, commi 4 e 4bis del D.Lgs. 252/2005, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito Decreto), l’iscritto può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA) a valere sull’intera posizione individuale maturata o su parte di essa.

 

DEFINIZIONE

La RITA è una prestazione pensionistica complementare e consiste nell’erogazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo, in un arco temporale che va dal momento dell’accettazione della richiesta, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

La finalità perseguita dalla norma è quella di offrire un sostegno finanziario agli iscritti alle forme pensionistiche complementari, in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia. Spetterà, pertanto, all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di RITA, potendo, per la sua erogazione, essere utilizzata l’intera posizione individuale o una parte di essa.

 

ART. 1 - TITOLARI DEL DIRITTO

Il diritto alla RITA spetta all’iscritto al Fondo, titolare di una posizione in fase di accumulo, che sia in possesso di tutti i requisiti indicati al successivo articolo 2.

In caso di decesso dell’iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, unitamente all’eventuale parte di posizione non destinata alla RITA, sarà riscattato "iure proprio" dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. Al riguardo si richiama il documento COVIP del 15 luglio 2008 relativo all’art. 14, comma 3, del Decreto.

In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell’iscritto, assistiti da garanzia a valere sulla posizione previdenziale esistente presso il Fondo, condizione per l’accesso alla RITA è l’attestazione di estinzione e/o annullamento del debito - attestazione rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il contratto stesso - ovvero, dichiarazione di assenso di detta società. In assenza della suddetta documentazione l’importo erogabile all’iscritto è determinato in coerenza con quanto disposto dall’art. 11, comma 10 del Decreto.

 

ART. 2 - REQUISITI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

I requisiti necessari al momento della presentazione della domanda di RITA sono disciplinati dai commi 4 e 4bis dell’art. 11 del Decreto. In entrambi i casi è necessario che l’iscritto abbia:

a) cessato l’attività lavorativa (a tal fine rileva l’ultima attività lavorativa svolta); tale condizione deve essere documentata:

- in caso di lavoro dipendente, da comunicazione di provenienza aziendale accompagnata da dichiarazione dell’iscritto attestante che non sono intervenuti successivi rapporti di lavoro;

- in caso di lavoro autonomo, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’iscritto di chiusura della partita IVA;

b) maturato cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari; qualora tale requisito non sia maturato presso Previndai e l’iscritto sia titolare di precedente posizione presso altra forma pensionistica complementare che permetta di raggiungerlo, l’interessato dovrà trasmettere una dichiarazione sottoscritta dall’altro fondo pensione dalla quale si evinca il periodo di partecipazione allo stesso.

In aggiunta:

1) nel caso di cui al comma 4 dell’art. 11 del Decreto, i requisiti e la relativa documentazione da produrre sono:

c) raggiungimento dell’età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi;

d) maturazione di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza; la documentazione idonea a comprovare tale requisito è l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi, accessibile on line dal sito dell’Inps oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza (es. INPS);

oppure

2) nel caso di cui al comma 4bis dell’art. 11 del Decreto, i requisiti e la relativa documentazione da produrre sono:

e) inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi; tale condizione deve essere documentata da apposito certificato di iscrizione al Centro Provinciale per l’Impiego (stato occupazionale) recante l’indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione ed attestazione di permanenza del relativo status;

f) raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lettera e);

In ogni caso, a prescindere dagli anni di partecipazione a Previndai, all’atto della richiesta di RITA, qualora l’iscritto sia titolare anche di posizione pensionistica complementare ancora conservata presso altro fondo pensione, deve darne comunicazione a Previndai per consentirgli di determinare il numero di anni di permanenza complessivi nella previdenza complementare, utili alla determinazione della corretta fiscalità da applicare.

 

ART. 3 - ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

L’importo da destinare in RITA è scelto dall’iscritto e può essere pari all’intera posizione individuale accumulata (RITA TOTALE) o una percentuale della stessa (RITA PARZIALE).

In base alla scelta dell’iscritto, il Fondo individua l’ammontare della posizione da destinare alla RITA e la sua allocazione nei comparti di investimento. Infatti, in base alla disposizione di legge, è necessario imputare a RITA gli importi dei montanti più vecchi in ordine di formazione, ossia prima quelli maturati fino al 31/12/2000, poi quelli maturati dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e solo da ultimo quelli maturati dall’1/1/2007.

Nell’ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante scelta dall’iscritto continua ad essere mantenuta in gestione, al netto delle rate maturate, così da poter beneficiare anche degli eventuali rendimenti.

Se il montante destinato alla RITA è allocato in tutto o in parte nei comparti finanziari, il Fondo provvede preventivamente a riversarlo nel comparto Assicurativo 2014 - in quanto garantito e quindi coerente con il ridotto orizzonte temporale residuo - salvo diversa volontà del dirigente, da manifestare al momento della richiesta. In quest’ultimo caso, l’importo della rata può subire variazioni negative, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari. Si fa presente che l’iscritto che abbia espressamente richiesto di mantenere il montante destinato alla RITA nel/i comparto/i finanziario/i può, in corso di erogazione della prestazione, esercitare la facoltà di switch del residuo montante - a ciò destinato - esclusivamente verso il comparto garantito.

Qualora il dirigente proceda con tale operazione, il pagamento delle rate di RITA viene sospeso per il tempo necessario alle operazioni di smobilizzo e relativa riallocazione delle risorse. Terminate tali operazioni, viene elaborato un nuovo piano di erogazione e il Fondo riprende con il pagamento delle rate dovute.

 

ART. 4 - IMPORTO DELLA RITA

L’importo della RITA (PARZIALE e TOTALE) è calcolato sul totale dei versamenti - comprese le quote del TFR, al netto di eventuali somme già erogate a qualsiasi titolo (ad esempio, precedenti anticipazioni, riscatti) - accreditati sino al momento di accettazione della richiesta, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo:

- alla data dell’ultima rilevazione annuale precedente quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà, per gli investimenti assicurativi; il piano di erogazione verrà ricalcolato all’inizio di ogni anno successivo, a seguito del consolidamento della rivalutazione annuale. Se l’erogazione si esaurisce nell’arco di un unico anno solare, il conguaglio relativo alla contabilizzazione dei rendimenti pro rata maturati verrà effettuato sull’ultima rata;

- alla data di ultima valorizzazione della quota, per gli investimenti finanziari; le singole rate lorde da erogare verranno ricalcolate di volta in volta per tener conto dell’incremento (o dell’eventuale diminuzione) del montante derivante dalla gestione dello stesso.

Individuato l’ammontare della posizione destinato alla RITA, lo stesso viene frazionato per il periodo di erogazione previsto, pari ai mesi intercorrenti dalla decorrenza della prestazione (vedi successivo articolo 5) alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia.

Nel caso di scelta di una RITA PARZIALE, nel rispetto dei principi di economicità gestionale, il Fondo ha fissato i seguenti limiti percentuali e di importo:

a1) limiti minimi: la percentuale di montante destinabile a RITA PARZIALE non può essere inferiore al 5% ed in ogni caso la domanda non potrà essere accolta qualora per effetto della conversione del montante prescelto in rendita risulti un’erogazione trimestrale inferiore ad € 100,00;

a2) limiti massimi: la percentuale massima destinabile a RITA PARZIALE è del 95%, ed in ogni caso l’importo residuo della posizione non potrà essere inferiore ad € 1.000,00.

Nel caso di RITA TOTALE non sussistono limiti minimi relativamente all’ammontare della rata.

Una volta determinato l’importo della rata, le somme da erogare sono imputate come detto - ai fini della determinazione del relativo imponibile calcolato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione (vedasi Documento sul Regime Fiscale nel sito del Fondo) - prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

L’importo della RITA viene erogato al netto delle ritenute fiscali oltre che delle spese in cifra fissa deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora non venga utilizzata l’intera posizione individuale l’iscritto conserverà, sulla porzione residua che continuerà ad essere gestita dal Fondo, il diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di previdenza complementare, al maturare dei relativi requisiti. Eventuali regolarizzazioni contributive che dovessero avvenire nel corso di erogazione di una RITA TOTALE, seguiranno l’allocazione di comparto per ultima opzionata per l’erogazione di tale prestazione, e daranno luogo a un supplemento di rata di RITA. Nel caso di RITA PARZIALE, le eventuali regolarizzazioni contributive andranno ad incrementare il montante non utilizzato per l’erogazione della RITA e formeranno oggetto di prestazione all’iscritto in vita o di riscatto in caso di premorienza.

 

ART. 5 - DECORRENZA E PERIODICITA’ DELL’EROGAZIONE

Una volta verificata a cura del Fondo l’esistenza dei requisiti, la RITA decorre dal primo giorno del mese successivo.

Il Fondo, con frequenza trimestrale, dà disposizione ai gestori di smobilizzo delle polizze e/o quote necessarie all’erogazione delle competenze spettanti.

La RITA viene erogata con periodicità trimestrale il 2 gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno - salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche se cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale - fino alla scadenza del periodo di RITA ovvero al decesso dell’iscritto se intervenuto prima di tale scadenza.

Alla data di prima erogazione, per effetto della decorrenza, il pagamento avviene relativamente a tutte le rate già maturate.

 

ART. 6 - REVOCABILITA’ E REITERABILITA’

L’iscritto ha facoltà di revocare l’erogazione della RITA.

Permanendo immutati i requisiti iniziali di accesso, una volta revocata la prestazione, l’iscritto non può richiedere una nuova RITA. Fa eccezione il caso di iscritto che, in corso di erogazione di una RITA PARZIALE, valuti l’opportunità di optare per una RITA TOTALE. In tal caso, è necessario revocare la prima richiesta, e presentarne contestualmente una nuova, relativamente all’intera posizione.

L’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, che dia luogo a contribuzione a Previndai e la successiva cessazione, consentono la facoltà di richiesta di RITA parziale o totale, ricorrendone nuovamente i requisiti.

Resta altresì ferma la prerogativa di trasferimento della posizione individuale ad altro fondo  pensione. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento riguarda l’intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, non ancora erogata, con conseguente revoca della stessa.

 

ART. 7 - ENTRATA IN VIGORE DEL DOCUMENTO

Il presente Documento entra in vigore il 28 marzo 2018, fermi gli effetti di legge.

 

Allegato 2

Modulo di domanda

(Testo dell’allegato)