Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 dicembre 2017, n. 30712

Pagamento a carico del Fondo di Garanzia ex art. 2 D.Lgs. n. 80/1992 - Mensilità aggiuntive afferenti le ultime tre mensilità - Prescrizione annuale del diritto - Decorrenza del termine - Termine della procedura concorsuale - Sussiste - Natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale - Diritto distinto ed autonomo rispetto al credito nei confronti del datore di lavoro

 

Fatti di causa

 

La Corte d'Appello di Roma con sentenza 519/2012 ha riformato la sentenza che aveva accolto, per intervenuta prescrizione del diritto, l'opposizione proposta dall'INPS al decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato il pagamento a carico del Fondo di Garanzia della somma dovuta a M.S. a titolo di mensilità aggiuntive afferenti le ultime tre mensilità ex art. 2 d.lgs. 80/1992.

La Corte di Appello ha accolto l'impugnazione del M. sostenendo che la prescrizione annuale del credito del lavoratore ex art. 5 d.lgs cit. non potesse decorrere prima che si fosse esaurita la procedura concorsuale (amministrazione straordinaria) nella quale egli si era insinuato.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPS con un motivo.

M. ha resistito con controricorso; ed entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. La causa è stata rimessa in pubblica udienza dalla camera di consiglio del 5.7.2017.

 

Ragioni della decisione

 

1. - Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1 d.lgs. 80/1992 e art. 2, 2° comma I. 297/1982) e la contraddittorietà della motivazione sostenendo che, data la natura previdenziale della prestazione relativa all'ultime tre mensilità ex art. 2 d.lgs. 80/1992 - pur riconosciuta nella stessa sentenza impugnata - con conseguente inevitabile esclusione della disciplina delle obbligazioni solidali (ed in particolare dell'effetto interruttivo attribuito alla domanda di insinuazione al passivo rispetto al credito in oggetto), il termine di prescrizione annuale stabilito dalla legge decorresse dall'esecutività dello stato passivo, senza che la pendenza della procedura concorsuale potesse impedirne il decorso.

2. - La questione controversa attiene all'identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto alle mensilità aggiuntive correlate alle ultime tre mensilità, ex art. 2 d.lgs. n. 80/2015 ed al riconoscimento dell'effetto interruttivo nei confronti dell'INPS della domanda di insinuazione al passivo proposta nei confronti di datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale.

3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per la novità delle questioni sottese al motivo, posto che le deduzioni sulla natura del credito in oggetto e sui suoi riflessi in materia di prescrizione hanno natura di mera difesa, risolvendosi nella sostanza nella contestazione dell'applicabilità della normativa invocata a fondamento della pretesa azionata in giudizio e pertanto in una questione già compresa nel thema decidendum e rilevabile pure d'ufficio.

4. Neppure può essere accolta l'istanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte in quanto i principi esposti in materia si sono andati consolidando nella giurisprudenza di legittimità e non constano pronunce dissonanti, in particolare nella materia della decorrenza della prescrizione.

5. Secondo l'orientamento giurisprudenziale che si è invero consolidato in materia - con riferimento al TFR, ma sulla scorta di principi più generali relativi al Fondo ed alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro (da ultimo Cass. ordinanza 26819/2016, Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005) - va ritenuto che, nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1, vale a dire "crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono", il diritto del lavoratore di ottenere dall'I.N.P.S., in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale. Che, pertanto, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, oppure in ipotesi di datore non assoggettabile a procedure concorsuali all'esito della procedura esecutiva).

6. - E' stato altresì affermato che il Fondo di garanzia costituisca attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: 1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; 2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.

7. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all'I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza della Corte si è già espressa con la sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939). Mentre la natura previdenziale dell'obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido (in particolare dell'art. 1310 c.c.) e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro (cfr. al riguardo Cass. 10.5.2016 n. 9495, 13 ottobre 2015, nn. 20547 e 20548/2015, 9 giugno 2014 n. 12971, 9 settembre 2013, n. 20675, 8 maggio 2013, n. 10875, 23 luglio 2012, n. 12852).

Pertanto la domanda di insinuazione al passivo non ha effetti interruttivi nei confronti dell'INPS per il diverso credito relativo alle prestazioni a carico del Fondo di Garanzia, ma soggiace ad una autonoma disciplina con identificazione del dies a quo dalla maturazione della fattispecie attributiva del diritto, come sopra identificata ai sensi dell'art. 2 della legge 297/1982 richiamato dal d.lgs. 80/1992. D'altronde l'esecutività dello stato passivo accerta l'esistenza del credito del lavoratore e gli consente di rivolgersi subito all'INPS (Cass. 20547 e 20548/2015) ai sensi delle norme di legge sopraindicate.

8. - Nel caso di specie l'odierno ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 11.2.2004, ha presentato domanda all'I.N.P.S. in data 20.11.2009 quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato, non essendo intervenuti altri atti interruttivi.

9. - Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti la domanda di M. deve essere respinta nel merito. Le spese processuali devono essere compensate, considerato l'alterno esito dei giudizi di merito e l'articolato sviluppo giurisprudenziale sulla natura del credito per cui è causa e delle sue conseguenze in tema di prescrizione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di M.S.. Compensa le spese processuali.