Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30755

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Notifica a mezzo del servizio postale - Deposito ricevuta di spedizione - Termini

 

Rilevato che

 

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, ed illustrato con memoria, senza replica da parte degli intimati, avverso la sentenza n. 1678 del 28/10/2015 con cui la Commissione tributaria regionale della Calabria, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria appellante della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi degli artt. 53, comma 2, e 22 d.lgs. n. 546 del 1992, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza che aveva annullato una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di maggiori imposte ai fini IVA ed IRPEF emerse dal controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dal contribuente con riferimento agli anni di imposta 1990, 1991 e 1992.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197) risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

3. Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell'ordinanza in forma semplificata.

 

Considerato che

 

1. Il motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 22, comma 1, e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato e va accolto.

2. Osserva il Collegio che nel caso di specie risulta dagli atti processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo - cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e, in caso analogo a quello qui vagliato, Cass. n. 26799 del 2017 di questa Sottosezione) che la sentenza della CTP di Cosenza venne pubblicata in data 02/02/2011 e che l’appello venne notificato in data 12/01/2012, e che l’appellante provvide al tempestivo deposito (in data 2/02/2012) dell’atto nella segreteria della CTR, corredato dall’avviso di ricevimento della notifica dell’appello effettuata a mezzo del servizio postale, come attestato dalla certificazione rilasciata postuma dalla segreteria del giudice d’appello e riprodotta per autosufficienza nel ricorso, al riguardo riconoscendosi l’ammissibilità della produzione del nuovo documento, consentita dall’art. 372 cod. proc. civ., da interpretarsi «in senso ampio, comprendendovi non solo le nullità derivanti dalla mancanza di requisiti formali della pronunzia, ma anche quelle derivanti da vizi del procedimento che si ripercuotono direttamente sulla decisione medesima (es. Cass. n. 3155 del 1982, n. 653 del 1989, n. 13139 del 1991, n. 23576 del 2004, n. 19977 del 2005, n. 13535 del 2007)» (cfr., ex aliis, Cass. n. 26799 del 2017, cit.).

3. Ciò precisato in punto di fatto, deve osservarsi in diritto che la statuizione impugnata, laddove la CTR sostiene che il mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’appello entro trenta giorni da tale data costituisce ragione di inammissibilità dell’appello in quanto non consentirebbe la verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, non è conforme ai principi recentemente enunciati dal Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell'appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell'appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)»; 2) «non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l'avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza».

3.1. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. "prova di resistenza" evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell'appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall'agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l'atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all'ufficio postale da parte del notificante per l'inoltro al destinatario» (Cass. Scz. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).

3.2. Circostanza, questa, che oltre a risultare dalla copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale contenente l’atto di appello, riprodotta per autosufficienza nel ricorso qui vagliato, è anche ricavabile dalla statuizione di merito impugnata, che individua come ragione di inammissibilità del gravame il mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale e non la tardività dell’appello, notificato, come sopra detto, in data 12 e 17/01/2012 (rispettivamente al difensore del contribuente e a quest’ultimo personalmente) e, quindi, anteriormente alla scadenza (ricadente in data 18/01/2012) del termine lungo di impugnazione di cui al novellato art. 327 cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis trattandosi di giudizio introdotto dopo il 4 luglio 2009), con conseguente esito positivo della "prova di resistenza" di cui si è detto sopra.

4. Ritiene quindi il Collegio, in ciò discostandosi dalla proposta del relatore (Cass., Sez. U., n. 8999 del 2009), che tutte le considerazioni sopra svolte impongono l’accoglimento del motivo di ricorso e, previa cassazione della sentenza impugnata, la causa va rinviata alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.