Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 27 aprile 2017

Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari

 

Art. 1

Finalità

 

1. Il presente decreto regola gli adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all'acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonché delle unità adibite a servizi particolari.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono svolti con l'adottato formulario FAL di cui all'allegato I del presente decreto.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) arrivo e partenza: gli adempimenti di cui agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione;

b) autorità marittima: gli uffici di cui all'art. 16 del codice della navigazione;

c) actual time of arrival: orario effettivo di arrivo di una nave in porto, di seguito ATA;

d) actual time of departure: orario effettivo di partenza di una nave dal porto, di seguito ATD;

e) estimated time of arrival: tempo stimato di arrivo in porto, di seguito ETA;

f) estimated time of departure: tempo stimato di partenza dal porto, di seguito ETD;

g) formulario: modulistica di arrivo e partenza delle unità addette ai servizi locali, unità addette all'acquacoltura, unità addette alla pesca professionale, unità addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio e unità addette a servizi particolari;

h) porto base: porto del territorio nazionale indicato espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorità marittima del medesimo porto, da esibire unitamente alla nota di informazione prevista dall'art. 179 del codice della navigazione;

i) port management information system: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, di seguito PMIS;

l) unità addette ai servizi locali: unità destinate ai servizi di bunkeraggio, unità destinate ai servizi ecologici o ad attività connesse alle operazioni di allibo, draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni e galleggianti, unità destinate ai servizi di rimorchio in regime di concessione, unità destinate ad altri servizi tecnico-nautici e altre unità addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo;

m) unità addette all'acquacoltura: qualsiasi unità destinata all'attività di cui all'art. 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

n) unità addette alla pesca professionale: qualsiasi unità destinata all'attività di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

o) unità addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio: qualsiasi unità destinata alla navigazione da diporto, alla navigazione privata o alla navigazione in conto proprio;

p) unità addette a servizi particolari: unità destinate ad assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base.

 

Art. 3

Adempimenti di arrivo e partenza

 

1. Gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti presso l'autorità marittima del porto base come segue:

a) per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con località nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana;

b) per le unità destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese;

c) per le unità destinate ad attività connesse alle operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unità destinate a servizi tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unità addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che le unità stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa.

2. Nel caso in cui le navi di cui al comma 1, lettera a), trasportano passeggeri, prima della partenza, comunicano all'autorità marittima del porto base il numero dei passeggeri imbarcati.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come segue:

a) in caso di arrivo, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorità marittima la dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza;

b) in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorità marittima la dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, nel caso di:

a) eventi straordinari;

b) rilevanti lavori a bordo;

c) avarie che compromettono la stabilità o la manovrabilità delle unità;

d) interruzione di un servizio di linea;

e) disarmo.

5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli adempimenti di cui al comma 1 avvengono tramite il sistema PMIS, se operativo.

 

Art. 4

Unità addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio

 

1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562, sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le seguenti unità:

a) unità addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalità;

b) unità addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea destinate a uso commerciale, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003 n. 172, che non trasportano più di dodici passeggeri;

c) unità di uso privato;

d) unità in conto proprio.

2. Nel caso delle unità di cui alla lettera b) del comma precedente, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione, comunicano almeno due ore prima dell'ingresso in porto:

a) il nominativo dell'unità;

b) l'identificativo dell'unità;

c) l'ETA e l'ETD;

d) la lista dei passeggeri a bordo;

e) il nome del comandante e il ruolino di equipaggio;

f) il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti.

3. Nel caso delle unità di cui al comma 1, lettera b), all'arrivo effettivo e alla partenza dell'unità, oltre quanto previsto dal comma 2, è comunicato quanto segue:

a) l'ATA e l'ATD;

b) il ruolino di equipaggio e la lista passeggeri, se variate rispetto a quelle comunicate ai sensi del comma 2;

c) le previste certificazioni di sicurezza.

4. Nel caso delle unità addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione comunicano all'autorità marittima, almeno due ore prima dell'ingresso in porto, quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Per le unità addette alla navigazione da diporto di cui al comma 4, gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti con le seguenti modalità:

a) il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione consegnano all'autorità marittima del primo porto nazionale di approdo, l'elenco dei successivi porti di scalo nazionali durante la vigenza delle spedizioni;

b) nel caso in cui l'unità scala esclusivamente porti nazionali, l'autorità marittima rilascia, dopo aver effettuato gli adempimenti di arrivo e partenza, le spedizioni della durata di un anno. In caso di avvicendamento del comandante dell'unità, le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

6. Nel caso in cui le unità addette alla navigazione da diporto di cui al comma 4 scalano l'ultimo porto nazionale con richiesta di spedizioni con destinazione «estero» o con destinazione generica «mare», le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla innovano relativamente agli obblighi e controlli in materia di sicurezza della navigazione, polizia, ambiente, fisco e sanità nonché agli obblighi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 relativamente alle unità da diporto destinate a uso commerciale.

 

Art. 5

Unità addette alla pesca professionale e all'acquacoltura

 

1. Per le unità addette alla pesca professionale e all'acquacoltura nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo, si applica l'art. 380, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Per le unità addette alla pesca professionale nelle acque del mare oltre gli stretti si osservano le disposizioni dell'art. 179 del codice della navigazione e dei primi tre commi dell'art. 181 del citato codice.

3. Nel caso di eventi straordinari, di disarmo, di fermo pesca e di lavori a bordo che richiedono l'alaggio, alle unità di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

 

Art. 6

Comunicazioni

 

1. Per le unità di cui all'art. 3, comma 1, soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l'autorità marittima del porto base comunica tempestivamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:

a) i dati identificativi dell'unità;

b) i dati della compagnia di navigazione o società che svolge il servizio, comprensivi del punto di contatto;

c) il periodo di esercizio dell'unità;

d) il collegamento marittimo effettuato o l'indicazione del porto in cui il servizio è svolto.

 

Art. 7

Disposizioni attuative

 

1. Il decreto del Ministero della marina mercantile 9 giugno 1992 è abrogato.

 

Art. 8

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Art. 9

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

FORMULARIO FAL DEGLI ADEMPIMENTI DI ARRIVO E PARTENZA DELLE UNITA' ADDETTE AI SERVIZI LOCALI, ALLA PESCA PROFESSIONALE, ALL'ACQUACOLTURA, ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO O DI USO PRIVATO O IN CONTO PROPRIO, NONCHE' DELLE UNITA' ADIBITE A SERVIZI PARTICOLARI

(art. 1, comma 2)

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 maggio 2017, n. 107.