Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Delibera 18 ottobre 2017, n. 7

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per l'anno 2018

 

Art. 1

 

1. Entro il 31 dicembre 2017, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2017, debbono corrispondere, per l'annualità 2018, la quota prevista dall'art. 9, comma 2 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

Art. 2

 

1. La quota da versare per l'anno 2018 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: € 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

 

A Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
B Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10 10,33
C Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50 25,82
D Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100 103,29
E Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200 258,23
F Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200 516,46

 

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

 

A Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi 5,16
B Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi 7,75
C Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi 10,33

 

Art. 3

 

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2018 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 ottobre 2017, n. 254.