Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25626

Società - Cessione quote di partecipazione - Proposta in prelazione al socio - Accettazione - Effetto traslativo

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza in data 23 giugno 2006 il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Breno, accoglieva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal signor F.G. nei confronti della sig.ra M.G.V., la quale aveva chiesto il pagamento del corrispettivo, pari a 25.000.000 milioni di lire, relativamente alla cessione della propria quota, corrispondente al 10 per cento del capitale della società A. S.r.l., assumendo che l'acquisto della stessa, offerta in prelazione, si era perfezionato a seguito dell'adesione da parte del predetto socio. Pertanto il decreto ingiuntivo veniva revocato e ogni domanda attorea, compresa quella avanzata in subordine ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., veniva rigettata.

2. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto dalla V., osservando che, ai sensi dell'art. 7 dello statuto, in caso di pluralità di accettazioni delle proposte di cessione delle quote, l'organo amministrativo avrebbe dovuto determinare le percentuali da attribuirsi ai singoli cessionari.

3. Nella specie, vi era stata una pluralità di offerte di cessione delle quote, provenienti anche da altre socie, che erano state interamente accettate sia dal G., sia da altro socio, tale D.: il consiglio di amministrazione aveva ripartito fra gli stessi le quote offerte in cessione, stabilendo, tuttavia, che l'assegnazione doveva considerarsi valida solo in presenza di un unico atto di cessione.

4. Poiché alla stipulazione per atto pubblico aveva poi partecipato, come venditrice, solo la socia.

M.V., non poteva ritenersi che alla proposta della V. corrispondesse un valido ed efficace atto di accettazione, sia perché nella specie avevano aderito all'offerta tanto il G., quanto il D., sia perché, sebbene l'organo amministrativo avesse attribuito al primo l'intera quota della V., non si era verificata la condizione della stipulazione in un unico contesto, ragion per cui si rendeva necessaria una nuova proposta, onde procedere a una diversa attribuzione, sulla base degli assetti societari derivanti dall'acquisto già perfezionato.

5. Per la cassazione di tale decisione la V. propone ricorso, affidato a due motivi. L'intimato non svolge attività difensiva.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 2469 e 2470 cod. civ., si sostiene, premesso che nei rapporti fra i soci il trasferimento delle quote è valido fra le parti indipendentemente dalle formalità richieste per renderlo efficace nei confronti della società, che nella specie si erano realizzate tutte le condizioni per ritenere perfezionata la cessione della quota della ricorrente al G..

2. Con la seconda censura si denuncia l'omesso e il contraddittorio esame di un fatto decisivo per il giudizio, vale a dire la circostanza circa la valida formazione di un consenso in ordine alla cessione della quota di partecipazione alla S.r.l. A..

3. Gli esposti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlati, sono fondati.

4. Il tema del perfezionamento del contratto di cessione della quota appartenente alla ricorrente nella specie si intreccia con le previsioni statutarie intese alla ripartizione delle quote offerte in vendita nell'ipotesi di pluralità di accettazioni.

4.1. L'art. 7 dello Statuto della società prevede: "Il trasferimento delle quote sottostà al vincolo di prelazione degli altri soci. Per esercitare il diritto di prelazione il socio che intende alienare tutte o parte della proprie quote deve comunicarlo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Organo amministrativo ed entro cinque giorni con raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione specificando le modalità della vendita e cioè il prezzo e i termini di pagamento dello stesso. Tale diritto deve però essere esercitato, sempre a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine non superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Decorso tale termine, l'Organo amministrativo procede all'assegnazione delle quote messe in vendita in base alle domande di acquisto pervenute. Nel caso che le quote in vendita siano in numero inferiore alle domande di acquisto, l'assegnazione è fatta proporzionalmente al numero delle quote possedute dai richiedenti l'assegnazione".

4.2. Dalla ricostruzione delle sequenze relative alla vicenda in esame, come effettuata nella decisione impugnata, emerge che avevano manifestato la loro intenzione di cedere le quote ad esse rispettivamente spettanti le socie M.V., E. e M.G.V. e M.M.. Tali offerte erano state accettate tanto dal socio F.G., quanto dall'altro socio G. D..

4.3. Il consiglio di amministrazione quindi, tenuto conto della previsione statutaria ispirata al criterio di proporzionalità, aveva attribuito le quote complessivamente offerte in vendita sia al D. che al G.. Per quanto in questa sede maggiormente rileva, la quota della ricorrente era stata interamente attribuita al G., evidentemente in considerazione del fatto che l'altra quota della socia E. V., di pari entità e al medesimo prezzo di lire 25.000.000, era stata assegnata all'altro socio G.D..

4.4. Il Consiglio di amministrazione aveva poi previsto che l'assegnazione fosse valida nel caso in cui venisse effettuato un unico atto notarile di cessione di tutte le quote poste in vendita, precisando che, "in caso contrario, cioè in presenza di singoli atti, vi verrà indicata la proporzione con la quale dovranno essere cedute le quote per rispettare il diritto di prelazione esercitato dagli altri soci". In relazione a tale aspetto, la corte distrettuale, rilevato che, a seguito di convocazione, si era presentata per la stipulazione per atto pubblico la sola socia V., ha affermato che pur essendo intervenuta, a fronte della proposta di cessione della V., l'accettazione del G., e la successiva assegnazione a costui, in via esclusiva, di detta quota da parte del Consiglio di amministrazione, tale trasferimento non poteva ritenersi perfezionato, non essendosi realizzata la "condizione dell'unitarietà del contratto di cessione quote". Tale circostanza, ad avviso della Corte di appello, comportava "la necessità di una nuova riassegnazione proporzionale delle quote cedute, per rispettare l'equilibrio tra i soci che avessero esercitato la prelazione".

5. La trasposizione delle transazioni intervenute fra i soci sul piano di rapporti degli stessi con la società, e delle conseguente opponibilità alla stessa delle prime, impinge contro il principio, già affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio, secondo cui l’art. 2479 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, disciplina (al pari dell'art. 2470 cod. civ., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo, la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem". Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante (Cass., 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468).

6. Ha errato quindi la corte distrettuale, dopo aver verificato che in relazione alla proposta di cessione in esame era intervenuta l'accettata dal G., tempestivamente portata a conoscenza dell'altra parte, nonché dopo aver accertato che la concreta disciplina del diritto di prelazione, in presenza dell'adesione di altro socio all'offerta, era stata risolta con l'assegnazione da parte dell'organo amministrativo - intesa come condizione di efficacia dell'accordo - in via esclusiva al solo G. dell'intera quota appartenente alla ricorrente, nel ritenere che, con riferimento ai rapporti interni fra i soci (esulando dal presente giudizio ogni questione inerente all'opponibilità del trasferimento alla società), fosse necessaria la stipulazione per atto pubblico, in un unico contesto, di tutti gli atti di cessione concernenti le plurime offerte di vendita. Né appare condivisibile, soprattutto con riferimento ai rapporti fra i soci, per i quali, come sopra evidenziato, il contratto deve intendersi concluso, l'affermazione della necessità di una nuova proposta.

7. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata , con rinvio alla Corte di appello di Brescia, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra richiamato, provvedendo altresì in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.