Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25676

Tributi - Contenzioso tributario - Sentenza di inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione - Omesso esame del documento di spedizione del ricorso - Fatto decisivo per il giudizio - Illegittimità della pronuncia

 

In fatto e in diritto

 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe, che ha dichiarato la tardività del ricorso in appello proposto dalla stessa avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dalla società P.L. srl contro il diniego dell’istanza di rimborso di somme versate a titolo di imposta di registro.

La società intimata si è costituita con controricorso, pure depositando memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione degli artt. 51 e 58 d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 327 c.p.c. La CTR avrebbe erroneamente considerato quale data di presentazione del ricorso in appello all'ufficiale postale quella del 16 aprile 2014 e non quella risultante dal timbro postale apposto sulla ricevuta di accettazione delle raccomandate indirizzate alla società contribuente nella quale era impressa la data del 14.4.2014, anteriore alla scadenza del termine di proposizione dell'appello della sentenza di primo grado pubblicata il 15.10.2013, coincidente con il 15.4.2014.

Con il secondo motivo si prospetta il vizio di omesso esame del documento contenente la data di consegna delle raccomandata all’ufficio postale con la relativa data, evidenziando che tale elemento non era stato esaminato dal giudice di appello, pure soggiungendo che la questione relativa alla tempestività dell’impugnazione era stata oggetto di discussione tra le parti.

Orbene, ritiene il Collegio che il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe l'esame del primo.

Va premesso che tale censura, diversamente da quanto opinato dalla società controricorrente, non involge un accertamento di fatto ma, semmai, tende a prospettare l'omissione dell'esame di un fatto decisivo per il giudizio concernente la tempestività dell'atto di impugnazione. A diverse conclusioni non può giungersi sulla base delle prospettazioni esposte dalla controricorrente in memoria, le stesse tendendo ad ottenere una valutazione concreta sulla portata del documento non considerato dalla CTR che, per converso, non compete a questa Corte, invece tenuta a ponderare l'omesso esame di fatti che, secondo una valutazione prognostica ex ante, avrebbero potuto determinare un esito diverso del giudizio.

Passando al merito della censura, occorre evidenziare che il giudice di appello ha affermato che la consegna all'Ufficio postale del plico contenente l'atto di appello era avvenuta il 26.4.2014. Così facendo il giudice di appello ha però tralasciato di valutare gli elementi desumibili dal documento contenente l'elenco della raccomandate contenenti l'impugnazione - allegato all'atto di appello, riprodotto nel ricorso che riportava il timbro postale rilasciato per accettazione dalla C.M.P. Firenze recante la data 14.4.2014, anteriore alla scadenza del termine di impugnazione lungo di sei mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.

Tale dato fattuale avrebbe potuto determinare un diverso esito del giudizio definito dalla CTR in relazione alla ritenuta tardività dell'appello-v., infatti, Cass. n. 24568 del 18/11/2014.

Ed è appena il caso di evidenziare che non sarebbe profilabile un errore revocatorio proprio in ragione della contestazione in ordine alla tempestività dell'appello che la società contribuente aveva prospettato in sede di impugnazione deducendo l'avvenuta consegna dell'appello all'ufficio postale in data 16.4.2014 - v.pag.4 controricorso, ove sono riportate in stralcio le controdeduzioni in appello della società contribuente. Tanto è sufficiente per fugare i dubbi sul punto prospettati dalla contro ricorrente.

Pertanto, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR/Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.