Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 24951

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Notifica del ricorso a mezzo posta raccomandata a.r. - Costituzione in giudizio - Deposito dell’avviso di ricevimento in luogo della ricevuta di spedizione - Validità

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso d'accertamento nei confronti di una società commerciale per Irpeg e Irap 2003.

La CTP ha accolto il ricorso, in quanto la verifica della Guardia di Finanza si sarebbe conclusa oltre il termine di legge, ex art. 12 comma 5 della legge n. 212 del 2000 e, comunque, oltre ogni ragionevole limite, mentre la CTR ha rigettato l'appello dell'ufficio, dichiarandolo inammissibile, in quanto, l'appellante non aveva depositato la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'atto d'appello, entro trenta giorni dalla data della sua spedizione a mezzo posta alla controparte, presso la segreteria della Commissione, in quanto, tale inammissibilità, attenendo alla verifica della tempestiva costituzione in giudizio dell'appellante, non sarebbe sanabile neppure con la costituzione in giudizio della controparte.

L'ufficio ha proposto ricorso - notificato a mezzo pec - davanti a questa Corte di Cassazione affidato un motivo, mentre la società contribuente si è costituita con nota di deposito del 12.1.17, successivamente illustrata da memoria.

Con l'unico motivo di ricorso, l'ufficio denuncia la violazione degli artt. 22, 23 e 53 del digs. n. 546/92, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto il principio del raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c., doveva ritenersi applicabile al caso di specie, in quanto secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'avviso di ricevimento del plico raccomandato, riporta la data di spedizione e, pertanto, il relativo deposito deve ritenersi idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all'incombente.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

In via preliminare, si deve precisare come la proposta del relatore, ex art. 380 bis c.p.c., non deve essere motivata, in quanto nel "protocollo" si prevedono succinte indicazioni e, nella specie, il suggerimento è stato soddisfatto con l'indicazione di precedenti giurisprudenziali.

Il motivo è fondato.

Infatti, con recentissimo insegnamento di questa Corte a sezioni unite, si è statuito che "Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza" (Cass. sez. un. 13453/17).

Nel caso di specie, la CTP pronunzia il 17.6.2010, dunque il termine per appellare scade il 17.9.2011; l'appello è recapitato il 20.7.2010 e iscritto a ruolo il 5.8.2010, dunque supera la prova di resistenza anche se la data di spedizione è solo manoscritta.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il complessivo merito della controversia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione.